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Modifiche al Decreto 81: la prevenzione delle ferite da taglio o da punta
Roma, 19 Mar – Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore - il prossimo 25 marzo 2014 - del Decreto legislativo n. 19 del 19 febbraio 2014, il nostro paese recepisce finalmente la Direttiva 2010/32/UE in merito alla prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Più volte in questi anni l’Unione Europea e l’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) hanno infatti sottolineato i rischi biologici degli addetti del settore sanitario correlati alle punture di ago e alle ferite da taglio. Con una puntura o un taglio si può essere infettati da diversi agenti patogeni presenti nel sangue (virus, batteri, micosi e altri microrganismi).
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Per questo motivo è stata promulgata una direttiva per la prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, la Direttiva 2010/32/UE, che dà attuazione all' accordo quadro su questi temi sottoscritto da HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) ed FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici) nella veste di partner sociali europei.
Il Decreto Legislativo n. 19 del 19 febbraio 2014, “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario” fa riferimento non solo alla direttiva n. 2010/32/UE del 10 maggio 2010, ma anche:
- alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro;
- al Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, concernente le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici;
- alla risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi;
- alla preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013 e la successiva adottata nella riunione del 14 febbraio 2014.
Con il nuovo decreto dopo il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il Titolo X-bis (Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario) che consta di sei articoli, dal 286-bis al 286-septies.
L’ambito di applicazione è indicato nell’articolo 286-bis dove si segnala che le disposizioni del titolo X-bis si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
Il nuovo Titolo X-bis dopo una serie di definizioni (art. 286-ter) riporta alcune misure generali di tutela (art. 286-quater), ad esempio con riferimento all’importanza della formazione del personale e alla necessità di adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro.
L’art. 286-quinquies affronta invece il tema della valutazione dei rischi: il datore di lavoro dovrà garantire che la valutazione includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.
Per concludere riportiamo alcune informazioni dall’ultimo articolo (art. 286-sexies) relativo alle misure di prevenzione specifiche.
Qualora la valutazione dei rischi evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le seguenti misure:
a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
e) sorveglianza sanitaria;
f) effettuazione di formazione in ordine a: uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza; procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione; profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.
g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni; differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati; norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza; corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati; importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento; importanza dell'immunizzazione; vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;
h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per: prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica; assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.
Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (formato PDF, 745 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Stefano Bocchino - likes: 0 | 19/03/2014 (05:59:11) |
Un Titolo assolutamente inutile, non aggiunge assolutamene nulla a quanto era già necessario precedentemente alla sua emanazione. |
Rispondi Autore: Kenobi - likes: 0 | 19/03/2014 (14:12:39) |
Le disposizioni del Nuovo Titolo sono applicabili anche in caso di impresa appaltatrice che svolge servizi di pulizia in ambienti sanitari e simili (case di cura,comunità, ecc.) ? |
Rispondi Autore: Riccardo Coletti - likes: 0 | 19/03/2014 (17:15:40) |
pienamente d'accordo col sig. Bocchino! |
Rispondi Autore: federica olivei - likes: 0 | 23/03/2014 (17:37:59) |
il nuovo titolo approfondisce e detta puntualmente le misure generale di tutela da rischio biologico in ambito sanitario, introducendo tra l'altro l'utilizzo dei dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza. Questi, la cui adozione da ora in poi è obbligatoria, è già da anni che sono presenti sul mercato ad un costo maggiore rispetto a quelli privi di tali meccanismi. ovviamente il costo è attualmente il doppio; ciò significa che l'azienda sanitaria incrementa le spese. Inoltre, l'ultimo articolo del decreto fissa due concetti fondamentali, quali: 1- non può derivare dall'applicazione del suddetto dettame normativo un maggior onere per la finanza pubblica (= sanità pubblica); 2- il datore di lavoro deve dare attuazione alle disposizioni contenute nel testo con pari risorse di personale e finanziarie a quelle presenti al momento dell'emanazione dello stesso. Tutto ciò implica che soprattutto nella sanità pubblica per sostenere gli incrementi di costo dovuti alla acquisizione dei nuovi dispositivi taglienti o pungenti, dovrà venir meno qualcosa di altro! per rispondere al quesito sulle imprese di pulizie: il datore di lavoro dell'impresa dovrà svolgere la valutazione del rischio biologico in base a "dove" e "Come" svolge il proprio personale l'attività di pulizia presso le strutture sanitarie (non tutti gli ambienti hanno lo stesso livello di rischio biologico), elementi che a sua volta dovranno essergli forniti dal datore di lavoro committente nei documenti di gara-aggiudicazione. La conclusione del processo di valutazione porterà il datore di lavoro della società di pulizie ad adottare idonee procedure di lavoro e idonei DPI affinché il proprio personale abbia un rischio biologico basso o nullo. |
Rispondi Autore: Elda - likes: 0 | 18/03/2021 (22:19:41) |
Buongiorno a tutti. Relativamente ai medici liberi professionisti (che non si configurano quindi come dipendenti), se la struttura privata fornisce loro tutto il materiale per svolgere l’attività, hanno il diritto di avere questo tipo di dispositivi? Cioè nel loro caso non si parla di Datore di lavoro ma di committente, ma il committente è comunque obbligato a fornire loro i dispositivi? |