La tutela dal Coronavirus nei reparti produttivi e il ruolo del datore di lavoro
IL PROTOCOLLO DI INTESA E IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO
Devo ammettere che mi aspettavo di meglio: in sostanza si consente di procedere “liberamente” con la produzione di ogni tipologia di bene, essenziale o meno, dando una serie di limitazioni che erano già quasi tutte in vigore in virtù del titolo I D.Lgs. 81/2008:
- se il luogo di lavoro è pericoloso bisogna sospendere l’attività sino a che la stessa non potrà essere ripresa in sicurezza;
- non fare accedere al luogo di lavoro persone infette;
- rispettare le misure di sicurezza già note quali il distanziamento, evitare situazioni intrinsecamente pericolose quali il sovra affollamento o la scarsa areazione ecc.;
- unica mezza novità: una sorta di sdoganamento delle mascherine come misura di sicurezza assolutamente obbligatoria nel caso non si possa rispettare il distanziamento;
- e, infine, viene richiesta una sorta di organizzazione specifica dell’entrata e della uscita dalle aziende, sempre comunque per rispettare la distanza di sicurezza (li definirei “suggerimenti” per il rispetto di un obbligo stabilito in forma precisa e non derogabile, salvo i casi presi in esame).
Tutto ciò naturalmente a carico e sotto la responsabilità del datore di lavoro, come sempre del resto, e sotto la vigilanza dei RLS e degli organi ispettivi già esistenti, chiaramente sotto dimensionati per svolgere una attività del genere.
Il datore di lavoro la cui azienda ha dei reparti produttivi si dovrà porre una domanda: li chiude o procede? A prescindere dalle considerazioni di politica industriale aziendale (per esempio se i miei clienti non ricevono e merci posso solo produrre fino a saturazione dei magazzini, poi sono comunque costretto a fermare la produzione) e di necessità per il paese (l’industria alimentare, così come l’agricoltura, ma anche le aziende elettriche ecc. non si possono ovviamente fermare), appare evidente che la decisione di continuare a produrre comporta una seria assunzione di responsabilità da parte del datore di lavoro; e visto che la mortalità non è trascurabile neanche fra i soggetti in età da lavoro, è una responsabilità che il datore di lavoro non può trascurare. In altri termini, nel malaugurato caso che avvenga un evento mortale fra i lavoratori, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver fatto tutto quanto necessario per prevenire il contagio. Ma come?
AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E CHIARE ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI GENERALI E SPECIFICHE
A questo punto il rischio di contagio (con esiti non prevedibili) è assolutamente noto a tutti i datori di lavoro e, a quanto pare dal protocollo, quasi interamente “scaricato” su di loro. Essendo le misure di prevenzione quasi inesistenti, il datore di lavoro dovrà dimostrare (ove richiesto) che le misure organizzative e di protezione adottate sono adeguate, e naturalmente vigilare sulla applicazione di tali misure da parte dei lavoratori. Poiché i biologi ci assicurano che le mascherine non danno una sicurezza “totale” (quindi nel caso specifico non sono assimilabili a DPI di terza categoria), non basta assolutamente l’evidenza che tutti i lavoratori sono stati dotati di mascherine e guanti (l’utilità di questi ultimi fra l’altro è discutibile se si immagina che vengano indossati ininterrottamente per un intero turno lavorativo), ma piuttosto bisogna dimostrare (tramite valutazione dei rischi) che tutte le misure per mantenere la così detta distanza di sicurezza sono state adottate, e che la necessità dell’uso delle mascherine quale unico presidio di sicurezza è ridotta al minimo. Quindi è necessario (inevitabilmente, se il datore di lavoro si vuole tutelare) un addendum specifico alla valutazione dei rischi che tenga conto del nuovo rischio. A tale proposito vorrei chiarire che la sanificazione dei locali è sicuramente utile ma assolutamente non esaustiva.
Si tratta di una valutazione del rischio biologico mirata sul tema del virus, che sarà molto diversa da una ordinaria valutazione: infatti nelle consuete valutazioni di rischio biologico la fonte del rischio è qualcosa di identificabile a cui il lavoratore si espone, qui la fonte sono invece i colleghi. Quindi la valutazione deve necessariamente (e forse quasi esclusivamente) concentrarsi sulla organizzazione del lavoro (specificatamente sulla logistica dei lavoratori durante lo svolgimento dei propri incarichi).
Chi scrive suggerisce di partire da una “fotografia” della situazione concreta “ante virus”, dalla quale emergeranno le situazioni di rischio sulle quali andranno applicate tutte le misure organizzative di mitigazione che poi dovranno essere trasferite in istruzioni operative per i lavoratori.
Infine resta da attuare la informazione e formazione ai lavoratori, prima di tutto sui principi generali e sull’uso dei dispositivi di protezione, poi anche sulle regole aziendali volte a garantire la distanza di sicurezza e/o l’adozione delle migliori misure di protezione. Per ovvi motivi si dovranno adottare metodi non d’aula ma piuttosto strumenti vari quali documenti cartacei (meglio se corredati di immagini) o informatici (una semplice presentazione in ppt?).
RICAPITOLANDO
A giudizio di chi scrive:
- il protocollo di intesa è un punto di partenza che mette in mano ai datori di lavoro, comunque unici veri responsabili, una serie di suggerimenti di buon senso per il rispetto del D.lgs. 81/2008 nel caso specifico di questo virus;
- i datori di lavoro non possono richiamarsi a un generale rispetto del protocollo bensì devono valutare (nel DVR) come gestire questo rischio in relazione alle specifiche caratteristiche della propria azienda;
- ne dovranno quindi derivare precise istruzioni comportamentali per tutti i lavoratori e le altre eventuali persone esposte.
Sperando che queste misure siano sufficienti a fare regredire la pandemia (definizione OMS) senza distruggere l’economia.
Alessandro Mazzeranghi
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Rispondi Autore: Sergio Preci - likes: 0 | 19/03/2020 (08:47:12) |
vorrei solo sapere solo chi è l'autore dell'articolo. Per curiosità. Scusate la mia ignoranza ma non lo conosco. grazie |
Rispondi Autore: Andrea Quaranta - likes: 0 | 19/03/2020 (08:50:25) |
Mi sembra di capire, dopo un mese abbondante e dopo vari documenti ufficiali di leggere un secondo documento su puntosicuro, non proprio chiaro ed allineato alle posizioni di gran parte degli enti e dei tecnici. Da questo articolo non percepisco un filo logico molto chiaro e soprattutto, chi scrive, mi fa capire che per lui è fondamentale l'aggiornamento della valutazione dei rischi per qualsivoglia attività, cosa errata e credevo oramai chiarita. |
Rispondi Autore: AC - likes: 0 | 19/03/2020 (09:04:06) |
*** Il DVR non va aggiornato, a meno che l'azienda faccia un uso deliberato di tale agente biologico (es. laboratori) o vi sia un rischio da esposizione potenziale non deliberata ma ove il personale lavoratore sia esposto ad un rischio maggiore della popolazione generica (es. ospedali). Altrimenti dovremmo valutare il rischio chimico per la salute da esposizione ad microinquinanti aerodispersi, quali le PM10 del traffico, anche in un'azienda ove non vi sia la presenza di alcun agente chimico (perchè, comunque, l'esposizione a PM10 può dare luogo, negli anni, ad una patologia ed il datore di lavoro potrebbe comunque mettere in depressione i locali dell'azienda in modo che le PM10 non entrino all'interno.....). L'ing. Catanoso ha già spiegato, a più riprese, ed anche su questa testata, la questione, e molto bene. Direi di smetterla con il terrorismo e gli adempimenti inutili e fini a loro stessi. Semmai è molto più utile produrre una istruzione operativa che cali i dettami del Protocollo del 14 marzo nella specifica realtà aziendale, saltando il solito loop "aggiornamento DVR, verbali di consultazione, firme, data certa, poi ho commesso un refuso ma la data certa c'è già, quindi devo ripartire da capo...ecc..."... intanto, mentre noi diventiamo vecchi sulle carte e impazziamo per non commettere refusi o scrivere cose che in modo inattaccabile, il mondo ed il virus vanno avanti... Forse il tempo degli attori della prevenzione sarebbe da impiegare in azioni concrete |
Autore: MB | 19/03/2020 (23:01:51) |
Condivido pienamente |
Rispondi Autore: Ricky - likes: 0 | 19/03/2020 (09:09:34) |
È ormai assodato che non bisogna aggiornare il DVR, bensì applicare tutte le misure necessarie a tutelare i lavoratori (magari lasciando traccia). Ora, all’improvviso, ecco la versione opposta. Ci sono società di consulenza che vendono DVR per il COVID-19 a prezzi esorbitanti e non portano a nulla. Chiaramente il fatto di non aggiornare il DVR non significa non applicarsi il massimo per tutelare i propri lavoratori. |
Rispondi Autore: B. - likes: 0 | 19/03/2020 (09:33:05) |
Buongiorno, mi allineo con il pensiero degli altri che hanno commentato questo articolo. In questi casi non si può parlare di aggiornamento della valutazione del rischio, questo è un punto ormai chiaro a tutti (spero), ma semmai visto il termine usato dal OMS "pandemia", di aggiornamento/integrazione del Piano di Emergenza aziendale, nel quale si danno tutte le indicazioni e disposizione del caso e sopratutto si informa i lavoratori sui comportamenti da tenere. Tale documento poi dovrà essere ben divulgato tra i lavoratori (utilizzando i mezzi a disposizione, sopratutto i più efficienti) e ovviamente la redazione di un protocollo, potrebbe essere un buon strumento comprovante le misure attuate. In questo momento così difficile e paradossale cerchiamo di lavorare sempre con criterio e buon senso, senza contraddizioni. |
Rispondi Autore: Massimiliano - likes: 0 | 19/03/2020 (09:34:10) |
RSPP azienda metalmeccanica. L’ente di controllo, nella figura di due U.P.G. , mi ha evidenziato durante un controllo che andrebbe fatta una valutazione “integrativa” al DVR . Sono d’accordo con l’affermazione che al momento viene lasciata responsabilità in capo al datore di lavoro per decidere sino a che punto l’attività produttiva può comunque procedere. 1 - Mascherine DPI : quando non ve ne sono più disponibili di FFP2 / FFP3 devo interrompere tutte le attività? 2 - le mascherine ospedaliere o quelle prodotte in Veneto da Grafica Veneta possono essere introdotte negli ambienti di lavoro e utilizzate come DPI ? |
Rispondi Autore: Andrea Scotto - likes: 0 | 19/03/2020 (09:36:56) |
Mi sembra che i suggerimenti dell'autore siano in netta controtendenza rispetto a documenti emessi da enti ufficiali, cito a memori ASL 2 Umbria e Regione Veneto |
Rispondi Autore: Riccardo borghetto - likes: 0 | 19/03/2020 (09:49:32) |
"e visto che la mortalità non è trascurabile neanche fra i soggetti in età da lavoro, è una responsabilità che il datore di lavoro non può trascurare. In altri termini, nel malaugurato caso che avvenga un evento mortale fra i lavoratori, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver fatto tutto quanto necessario per prevenire il contagio. Ma come?" Chiedo all'autore dell'articolo come si fa a dimostrare che il contagio è avvenuto in azienda e non alla Lidl mentre si faceva la spesa. *** |
Rispondi Autore: Attilio Macchi - likes: 0 | 19/03/2020 (10:07:13) |
Il protocollo anti contagio da COVID-19, per gli ambienti di lavoro NON sanitari, condiviso fra Governo e parti sociali fissa i seguenti punti in modo indiscutibile: - nella premessa dichiara che il documento contiene una LINEA GUIDA dedicata alle imprese per regolamentare il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro: ergo limitarne la diffusione - nella premessa dichiara che l’attività lavorativa può continuare solo se vengono assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione - definisce il rischio biologico da COVID-19 come GENERICO, identico per tutta la popolazione (concetto fondamentale per la valutazione dei rischi) - dichiara che l’obiettivo è quello di fornire indicazioni OPERATIVE finalizzate ad incrementare le misure precauzionali di contenimento del virus - riporta le indicazioni del DPCM dell’11 marzo - nei punti dall’1 al 13 definisce le misure di prevenzione e protezione, compresa la costituzione di un comitato interno per la l’applicazione e la verifica del protocollo Il protocollo non va stampato e messo nel cassetto, mail datore di lavoro lo ADATTA alle esigenze della sua azienda, il comitato deve essere nominato ed i ruoli devono essere definiti. Tenendo presente tutti i precedenti decreti, ordinanze, circolari (sin da gennaio 2020) e soprattutto delle indicazioni dell’OMS la politica/il governo/il legislatore ha GIA’ SVOLTO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI e ha DEFINITO le misure di prevenzione e protezione da applicare (che piaccia o meno, che le mascherine siano sufficienti o meno, che la misura di almeno un metro sia corretta o meno, ecc.). L’art 15 del D. Lgs. 81/08, il pilastro della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al comma 1 lettera c) recita: l’eliminazione dei rischi, e ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico questo è esattamente quello che ha fatto il governo, ogni altra considerazione tecnica, filosofica, strategica non è ammessa. Gli ispettori di alcune ASL stanno visitando le aziende (probabilmente su segnalazione dei lavoratori) per verificare la corretta applicazione esecutiva del “protocollo anti contagio”. Come al solito ci sono tecnici che storcono il naso, a mio parere stanno facendo il loro lavoro: chi è in grado di rendere esecutivo il protocollo e la personale procedura anti contagio resta aperto, gli altri devono chiudere. Così dice il governo. Può essere che alla fine di questa storia “qualcuno” faccia richiesta di danni (malattie, morti) e che “qualcuno” sia pronto a cavalcare l’onda straordinaria, intendo indagini e processi; la difficoltà di trovare il nesso causale è palese. Inoltre sarà opportuno che tengano ben presente che le misure di prevenzione e protezione (che piacciano o meno) sono state fornite dal legislatore attraverso il Governo. |
Rispondi Autore: DAVIDE DALLA PRIA - likes: 0 | 19/03/2020 (10:17:39) |
Buongiorno, nel numero odierno di Puntosicuro leggo un altro articolo dal tenore diametralmente opposto. Riporto una parte del testo: ..."L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Il documento si sofferma poi sull’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Si indica che nella maggioranza dei comparti lavorativi “l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico; pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus”. E per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, “per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione. Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2”.... |
Rispondi Autore: Gianni - likes: 0 | 19/03/2020 (10:23:24) |
Condivido il pensiero dell'autore dell'articolo in parte. A mio avviso più che una integrazione al DVR serve una istruzione operativa su cosa fare. Che poi la si voglia chiamare "DVR integrativo" o con altro nome, quello serve. Del resto, anche la costituzione del comitato per esempio (punto 13 accordi 14032020) da qualche parte devo metterlo. Ma toccare il DVR no (per come la vedo io). |
Rispondi Autore: Claudio Rossi - likes: 0 | 19/03/2020 (10:33:51) |
Ritengo che, in presenza di una pandemia con chiare indicazioni operative fornite dall'Autorità Sanitaria e protocolli concordati fra parti sociali e governo, il disquisire se serva o no una "valutazione" del rischio stia cominciando a diventare un mero esercizio di stile..... cosa valuto se nemmeno la massima autorità sanitaria mondiale (OMS) ha ancora le idee chiare sul meccanismo infettivo del SARS-CoV-2? Che misure di prevenzione e protezione posso definire, assumendomene la responsabilità, che non siano la mera applicazione delle indicazioni fornite dall'Autorità Sanitaria? Che valutazioni posso fare sui DPI, quando lo stesso Governo mi dice che, data l'emergenza in atto, vi è autorizzazione alla produzione di DPI respiratori in deroga al Marchio CE? Credo che in questi momenti molto difficili per l'Italia e non solo l'unica cosa ragionevole da fare sia aiutare le ditte nella corretta applicazione delle indicazioni dell'Autorità Sanitaria, piuttosto che oberarla di adempimenti che, al momento, sono esclusivamente formali ed essi stessi oggetto di discussione e diversa interpretazione all'interno dei vari organi di controllo |
Rispondi Autore: Carlo ROSSI - likes: 0 | 19/03/2020 (10:41:00) |
PUNTOSICURO, per favore, selezionate gli articoli che pubblicate! si rischia di creare ancora più confusione di quelle esistente..per favore, mi dite in quale documento/circolare/normativa UFFICIALE viene detto che il DVR va aggiornato??? tutto quello che leggo da Regione Umbria, Veneto, ATS varie va in direzione opposta. Grazie. Carlo |
Rispondi Autore: alessandro mazzeranghi - AUTORE - likes: 0 | 19/03/2020 (13:27:16) |
Buon giorno a tutti i commentatori, gentili e corretti anche quando discutono le mie opinioni, che sono strettamente personali perché il tema è tutt'altro che consolidato. Allora vorrei dire: da tanti anni (quasi 30) mi occupo di sicurezza sul lavoro, da più di 20 anni mi appassiona l'aspetto organizzativo che parte dalla valutazione dei rischi per stabilire le misure di contenimento di quelli che sono i rischi residui. Incidentalmente sono titolare di una società di consulenza fondata nel '99 e che si occupa, la società, intendo, principalmente di sicurezza di macchine, linee di produzione e impianti industriali. Da più di 25 anni scrivo per ambiente & sicurezza, de qualitate, meccanica e macchine di qualità, diverse pubblicazioni di ambiente & lavoro, macchine utensili ecc. Chi volesse cercare … Credo di avere oggi fra 100 e 150 pubblicazioni, per molte delle quali sono stato pagato. tengo corsi dal 1995. Veniamo al tema: chiunque può affermare, anche in un protocollo di intesa, che certe cose (DVR) non sono necessarie (cosa che si sono guardati bene di dire, a me pare!). Ma le opinioni dottissime di tanti non vengono guardate dal pubblico ministero, e ancor meno dal giudice. Mi spiace molto che confindustria, di cui faccio parte, abbia lasciato emettere una linea guida che di fatto non costruisce nessuna malleva per i datori di lavoro. E che neanche (e qui penso ai sindacati) dia le indicazioni minime a favore dei lavoratori. Quanto viene detto è tanto generico da essere praticamente una ripetizione di argomentazioni ampiamente già espresse, come giustamente accennato da qualcuno, nell'ultimo mese. Io speravo che questo protocollo ci dicesse: fate così e vi potete considerare in regola. Per questo sono stato zitto per un mese, cercando di capire dove governo, sindacati e associazioni industriali sarebbero andati a parare! Io vedo nel protocollo un documento destinato ad aprire contenziosi penali e civili il cui esito sarà totalmente nelle mani dei giudici. Io NON VOGLIO essere infettato, nessuno lo vuole per sé e per i colleghi, ma anche il datore di lavoro NON VUOLE essere processato per effetto di qualcosa che forse ha fatto (anche ben) ma non può dimostrare. |
Rispondi Autore: Damiano Guerra - likes: 0 | 19/03/2020 (14:21:16) |
"speravo che questo protocollo ci dicesse: fate così e vi potete considerare in regola". Tutta la sicurezza sul lavoro opera nel senso contrario: tutto è a interpretazione, il datore di lavoro deve lui fare valutazioni e regole. L'eventuale infortunio è perché non aveva valutato/deciso bene. Quindi sempre colpevole. Non mi piace |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 19/03/2020 (15:00:57) |
Buongiorno a lei Mazzeranghi, la parte finale del suo intervento coincide esattamente con la parte finale del mio, mi sono portato avanti pure io. Chiarisco: se in futuro la procura riterrà necessario aprire un’indagine lo farà, ma se si rileverà la completa osservanza da parte del datore di lavoro alle indicazioni del “protocollo” la si chiuda al più presto, senza ulteriore procedimento penale e civile (ci sono buone possibilità che eventuali risarcimenti siano riconosciuti dall’INAIL, in ambiente sanitario scontato, che non significa automatica apertura del procedimento penale). A sua differenza, però, penso che l’applicazione del protocollo, a cui mancano le firme, indice di responsabilità (emanato da chi? Dalle associazioni di categoria? Dai Media? Si potrà sempre applicare l’art 299 a carico del Governo?), costituisca malleva per il datore di lavoro. Evidentemente il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver reso esecutivo senza nessuna eccezione il “protocollo”. L’uso della parola aggiornamento che appare sull’81 (relativamente ai corsi di formazione, agli artt 26, 100, ecc.) soprattutto nell’art 29 a riguardo delle misure di prevenzione che in questo caso sono proprio quelle definite dal protocollo, della parola integrazione (che appare nell’81 relativamente alle norme , agli artt. 26, 100, ecc.), della parola applicazione “del protocollo” non è una mera disquisizione linguistica. Il datore di lavoro se vorrà continuare la propria attività DEVE eseguire gli ORDINI emanati dal governo (di per scontato che il protocollo sia emanato dal Governo). A proposito di “cosa che si sono guardati bene di dire, a me pare!” ho rilevato che il Governo è stato attento a non dire altre cose, rimandando ad esempio alle indicazioni dell’OMS, ma di sicuro ha definito le regole di ingaggio. Cosa può fare un datore di lavoro se non osservarle in toto? Le vedo pure io le possibili azioni legali che potrebbero insorgere a causa di tutto il processo legislativo di questo ultimo mese e mezzo almeno. Sono certo che quando la storia sarà finita la magistratura terrà conto di tutto l’iter legislativo che da gennaio è avvenuto (ad esempio sulla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza per i futuri 6 mesi, a cui non è corrisposto azione immediata, ma questo è un parere mio, potrei aver compreso male), in caso contrario il buon cittadino dovrebbe ricordarglielo. |
Rispondi Autore: Gaetano - likes: 0 | 19/03/2020 (15:46:28) |
Ecco un altro che vuole aggiornare il DVR. Come bisogna dirlo che non si deve aggiornare!!!????? Redazione di punto sicuro fare la cernita degli articoli! Per favore! |
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0 | 19/03/2020 (22:42:58) |
Sarebbe utile ed opportuno che gli articolista oltre al ruolo del Datore di Lavoro parlassero anche del ruolo del RSPP e del Medico Competente quando si parla di valutazione di un alto rischio, in questo caso di Coronavirus |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 20/03/2020 (01:00:11) |
Si sono espresse diverse Regioni in tema, oramai l'argomento dovrebbe essere sufficientemente sviscerato, non ultimo con l'intervento dell'autorevole Avvocato Lorenzo Fantini, invece siamo qui a parlare ancora di aggiornare il DVR. No, le attività che non hanno il rischio biologico come rischio professionale e che non rientrano nei casi dell'All.XLIV non hanni alcun DVR da aggiornare, ma devono attuare i protocolli di Igiene Pubblica redatti su una valutazione che ha già svolto il Governo, l'ISS e l'OMS. |
Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 0 | 20/03/2020 (09:45:41) |
Per quanto riguarda la mai esperienza , questa discussione fotografa l'approccio alla sicurezza sul lavoro da noi , ognuno interpreta la cosa dal suo punto di vista , prima di tutto ,togliersi le responsabilità ,gli enti preposti latitano , il più delle volte il tutto si limita a produrre documenti , principalmente mi occupo dei piani di emergenza , alla terza riga ,capisci che in quell'azienda ,non potrà mai essere applicato. |
Rispondi Autore: Matteo - likes: 0 | 20/03/2020 (12:20:46) |
Gentile redazione gradirei capire perché vengono cancellati i post, seppur educati, di soli alcuni commentatori. Grazie . |
Autore: Gaetano | 20/03/2020 (16:41:01) |
Vengono cancellati perché c'è libertà fino a quando lo dicono loro! Poi il pallone è mio e me lo riporto a casa! |
Rispondi Autore: Marco Galli - likes: 0 | 20/03/2020 (16:43:18) |
Forse vengono cancellati perchè qui ci sono adulti che si comportano ed esprimono come bambini.. |
Autore: Gaetano | 20/03/2020 (16:46:14) |
Si e soprattutto ci sono articoli liberamente scritti in maniera fantasiosa. |
Rispondi Autore: Gaetano - likes: 0 | 20/03/2020 (16:43:34) |
Continuo a ripetere che dovrebbero essere controllati alcuni articoli prima di pubblicarli. Voi potete anche togliere i miei Post ma lo continuerò a ripetere perché. Siate seri non cancellate i post entrate nel merito! |
Rispondi Autore: GALILEO - likes: 0 | 01/04/2020 (16:46:30) |
Questo articolo non si limita ad essere pessimo ed inutile ma potrebbe essere anche pernicioso in quanto potrebbe essere preso per buono da qualcuno. Quest'ultima eventualità, per fortuna, alla luce dei commenti rilevati, non mi sembra molto probabile, perchè hanno tutti capito che è da cestinare. |