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COVID-19: rischi e sicurezza nella Polizia di Stato e nella Polizia locale

COVID-19: rischi e sicurezza nella Polizia di Stato e nella Polizia locale
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da agenti biologici

10/04/2020

Un documento inviato ai datori di lavoro della Polizia di Stato di Bari si sofferma su alcune criticità della sicurezza con riferimento alla valutazione dei rischi. Una circolare affronta il tema dell’utilizzo di idonei DPI da parte della Polizia locale.

 

Bari, 9 Apr – Non sono poche le attività che in questa fase di crisi epidemiologica da COVID-19 si trovano ad avere un rischio di esposizione potenziale al virus SARS-CoV-2 maggiore di altre attività lavorative. E tra queste attività a maggiore rischio troviamo quelle delle Forze dell’ordine, ad esempio, degli operatori della Polizia locale o della Polizia di Stato.

 

Per avere qualche informazione sulle specificità dei rischi e su alcune criticità riscontrate nella Polizia di Stato possiamo fare riferimento ad una comunicazione sottoscritta dai Segretari generali provinciali di alcune organizzazioni sindacali (SILP, FSP, COISP-MOSAP, SAP, SIULP) alla Questura di Bari e ai datori di lavoro di vari reparti della Polizia di Stato della provincia di Bari. Una comunicazione che ha in oggetto “Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 nr.81 e ss.mm.ii. Comunicazione ai Datori di Lavoro della Polizia di Stato- emergenza Covid-19. Esiti della video conferenza del 25.3.2020”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Le problematiche in materia di sicurezza e la valutazione dei rischi

Nella comunicazione si indica che la video conferenza indicata in oggetto, avvenuta con la partecipazione del Vicario della Questura di Bari, del Dirigente l'Ufficio Medico Provinciale e dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, ha evidenziato la sussistenza di alcune problematiche.

 

Si segnala che una Circolare del 16 Marzo 2020 del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Sanità e avente come oggetto: “Infezione COVID-19. Dispositivi di protezione individuale. Utilizzo razionale ed omogeneo sul territorio”, afferma che “sono state diramate da tempo a tutte le articolazioni territoriali specifiche indicazioni (…) ha provveduto anche ad analizzare i contenuti di servizio onde individuare tutte quelle attività meritevoli di una peculiare valutazione del rischio”. E al penultimo capoverso recita che “tali valutazioni ed indicazioni possono e devono essere fatte proprie dai datori di lavoro e dai medici competenti senza necessità di una rivalutazione territoriale del rischio considerato pure l’impegno straordinario profuso da tutte le componenti dell’amministrazione (…)”.…

 

La comunicazione indica che tali direttive non tengono in debita considerazione il fatto che la valutazione del rischio “è una prerogativa unica e solo del datore di lavoro il quale risponde personalmente del suo operato” e non menzionano, “escludendoli di fatto, gli R.L.S. in nessuna circolare emanata in merito al fenomeno coronavirus”.

Ciò premesso e “considerata anche la mancata consultazione preventiva”, si chiede di conoscere se è stata effettuata la valutazione dei rischi prodotti dal fenomeno “Coronavirus” e quali siano i criteri metodologici impiegati”.

 

Si ricorda poi che l’art. 28, comma 2, lett. a) del TUSL, prevede l’obbligo di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” specificando quelli indicati nei titoli successivi. Un’espressione altamente significativa, in quanto “fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus”.

 

I rischi da coronavirus e i rischi di contagio aggravato

La comunicazione, che entra nel tema delicato della necessità o meno di aggiornare la valutazione dei rischi e che fa riferimento anche all’ Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016, segnala che il rischio da Coronavirus può essere di tre tipi:

  1. “uso deliberato dell’agente biologico(All. XLVI del d.lgs. 81/08);
  2. rischio generico aggravato, o rischio da esposizione potenziale, nel caso in cui in funzione della mansione e del luogo di lavoro, il lavoratore sia esposto ad un aggravamento del rischio (rischio generico aggravato All. XLIV del d.lgs. 81/08;
  3. rischio da esposizione occasionale caratterizzato dal fatto che gli agenti biologici si possono trovare in tutti gli ambienti di lavoro così come in qualsiasi altro contesto, a prescindere dalla mansione di lavoro e dalle condizioni ambientali”.

 

E i firmatari della comunicazione ritengono che per ogni lavoratore, specialmente per i lavoratori a stretto contatto con il pubblico, “il rischio di contagio è rischio generico aggravato, in misura certo variabile, ma sarà il DVR a precisarlo, perché:

1) non deve rispettare il divieto di spostamento (obbligo di restare a casa);

2) per la difficoltà di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (1 metro secondo i dpcm e il Protocollo sicurezza, 1,5 metri secondo i decreti Emilia-Romagna su Rimini e Piacenza) negli itinerari da casa al lavoro e sul luogo di lavoro;

3) per la frequenza dei contatti con colleghi e/o col pubblico, per non parlare degli incaricati dei controlli della temperatura, delle autodichiarazioni, lavoratori che hanno stretto contatto fisico con altre persone, ecc”.

 

Rimandiamo alla lettura completa della comunicazione che riporta altri punti e richiede di “aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da COVID.19 dei lavoratori che proseguono l’attività e solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale”.

Si richiede anche di “provvedere a mettere in campo misure tese ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e alla fornitura al personale di DPI idonei secondo anche quanto riportato all’art. 7, lettera d) del DPCM 11/03/2020, e per quanto previsto dal titolo X-Esposizione ad agenti biologici- del D. Lgs 81/08, in seguito all’aggiornamento della valutazione del rischio”.

 

La Polizia locale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Riguardo poi al tema dei dispositivi di protezione individuale riportiamo una recente Circolare del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria – del 1 aprile 2020 che fa riferimento agli operatori della Polizia locale.  

 

Nella Circolare, che ha in oggetto “Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale”, si indica che le Forze dell’ordine impegnate a garantire le misure di quarantena dei casi con COVID-19 “devono utilizzare idonei DPI adeguati alla tipologia di intervento e i singoli datori di lavoro sono tenuti a fornire ulteriori istruzioni come da circolare n.5443 del 22 febbraio 2020.”

 

Si indica poi che “il rischio di contagio per gli operatori di Polizia locale deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente. Ferme restando le indicazioni fornite con la circolare n. 9335 del 18 marzo, qualora gli operatori di Polizia locale, nell’ambito dell’emergenza COVID-19, svolgano le stesse funzioni delle Forze dell’ordine, tale circostanza dovrà essere considerata nell’ambito di valutazione del rischio, e dovranno essere applicate misure di prevenzione e protezione analoghe a quelle disposte per le Forze dell’ordine”.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

SILP, FSP, COISP-MOSAP, SAP, SIULP, “ Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 nr.81 e ss.mm.ii. Comunicazione ai Datori di Lavoro della Polizia di Stato- emergenza Covid-19. Esiti della video conferenza del 25.3.2020”, comunicazione inviata dai Segretari generali provinciali delle organizzazioni sindacali indicate sopra alla Questura di Bari e ai datori di lavoro di vari reparti della provincia di Bari (formato PDF, 251 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale - Circolare n. prot. 11392 del 1 aprile 2020 - oggetto “Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale”.

 

Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione centrale Sanità -  Circolare del 16 marzo 2020 – “oggetto Infezione COVID-19. Dispositivi di protezione individuale. Utilizzo razionale ed omogeneo sul territorio”.

 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

 

 

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Rispondi Autore: Mimmo Didonna - likes: 0
10/04/2020 (14:59:44)
Credo che anziché art. 28, comma 2, lett. a), si debba leggere art. 28 comma 3.
Rispondi Autore: Pino Crdente - likes: 0
06/06/2020 (12:11:38)
OTTIMO, al primo esame

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