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COVID-19: nuove aree bianche e novità per congressi e grandi eventi

COVID-19: nuove aree bianche e novità per congressi e grandi eventi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

15/06/2021

La nuova ordinanza dell’11 giugno 2021, le regioni in area bianca e le indicazioni delle linee guida della Conferenza delle Regioni per convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi assimilabili.

Roma, 15 Giu – In relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, caratterizzata dall’avanzare, pur con diversi problemi, della vaccinazione relativa al virus SARS-CoV-2, aumentano sempre di più le Regioni in “area bianca”.

È infatti entrata in vigore il 14 giugno 2021 la nuova ordinanza che dispone il passaggio delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento in area bianca.

 

Ricordiamo che, come riportato nelle “Indicazioni comuni per le riaperture delle attività economiche e sociali nelle zone bianche da inserire nelle ordinanze regionali” – documento deliberato e approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 maggio – ‘fermo restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle linee guida ex art. 12 del d.l. 65/2021, è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n.52/2021 e dal decreto-legge n.65/2021, per le seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  • piscine e centri natatori in impianti coperti;
  • centri benessere e termali;
  • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  • fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  • eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’art. 5 del d.l. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • corsi di formazione”.

 

In relazione alle novità in materia di indicazioni e riaperture, ci soffermiamo oggi sia sulla nuova Ordinanza ministeriale dell’11 giugno 2021, sia sulle indicazioni delle " Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome allegate all’Ordinanza del 29 maggio 2021. Riguardo alle linee guida, già presentate nei giorni scorsi, presentiamo la scheda relativa ai congressi e ai grandi eventi fieristici.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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La nuova ordinanza e le nuove aree bianche

Come ricordato sul sito del Ministero della Salute, il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia dell'11 giugno 2021, ha firmato la nuova Ordinanza ministeriale 11 giugno 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento”.

 

Riprendiamo il contenuto dell’articolo 1Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento”:

 

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché dall'ordinanza del Ministro della salute 4 giugno 2021, citata in premessa, nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento si applicano le misure di cui alla c.d.

«zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle «zone bianche»» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

 

Segnaliamo che complessivamente la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio è ora la seguente:

  • area rossa: nessuna Regione e Provincia autonoma
  • area arancione: nessuna Regione e Provincia Autonoma
  • area gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta
  • area bianca: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Umbria, Veneto.

 

Linee guida: le indicazioni per congressi e grandi eventi fieristici

Come indicato in apertura ci soffermiamo oggi, dopo aver già presentato le novità per i parchi tematici, per le fiere e le sale giochi, su quanto riportato nelle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in relazione alla scheda “Congressi e grandi eventi fieristici”.

 

La scheda si applica a convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. E le indicazioni “vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet)” presenti nelle linee guida.

 

 

Queste le indicazioni:

  • Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita. Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale. Nel caso in cui l’evento fieristico sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell’evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
  • Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
  • Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’ igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.).
  • Nelle sale convegno, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra un partecipante e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
  • I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
  • Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
  • Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte 30 dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
  • Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
  • Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

 

Congressi: ricambio d’aria e impianti di condizionamento

Riguardo poi al tema della qualità dell’aria in relazione al rischio biologico e all’emergenza COVID-19 si indica che “è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti”.

In ogni caso – continua il documento – “l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.

 

Segnaliamo, in conclusione, le altre dodici schede delle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” nella versione del 28 maggio 2021:

  • ristorazione e cerimonie
  • attività turistiche e ricettive
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • piscine termali e centri benessere
  • servizi alla persona
  • commercio
  • musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura
  • parchi tematici e di divertimento
  • circoli culturali e ricreativi
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • sagre e fiere locali
  • corsi di formazione

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento citato nell’articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Indicazioni comuni per le riaperture delle attività economiche e sociali nelle zone bianche da inserire nelle ordinanze regionali”, 21/73/CR02a/COV19 (104 kB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 - “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornamento del 28 maggio 2021, 21/75/CR2B/COV19.

 

Ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento.

 


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