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Inail: sicurezza e valutazione del rischio nella diagnostica per immagini

Inail: sicurezza e valutazione del rischio nella diagnostica per immagini
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi campi elettromagnetici

26/06/2018

Un nuovo documento Inail si sofferma sulle tecniche di imaging in ambito medico, sull’esposizione a radiazioni e sulla valutazione dei rischi. Focus sulla normativa e sulla collaborazione tra le figure della prevenzione.

Roma, 26 Giu – Nell’ambiente ospedaliero i rischi professionali per i vari operatori impegnati in attività sanitarie comprendono sia i rischi convenzionali legati all’ambiente lavorativo che i rischi specifici derivanti dalle specifiche attività sanitarie svolte (ad esempio rischi chimici, fisici, biologici, cancerogeni, rischi correlati alla movimentazione manuale dei pazienti, …).

E nel settore sanitario un importante rischio da esposizione ad agenti fisici è quello relativo all’esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, utilizzate per attività a scopo diagnostico, terapeutico o di disinfezione.


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In scenari così complessi c’è “la necessità da parte di tutte le figure professionali coinvolte di lavorare in équipe e contribuire, ciascuno con le proprie competenze, a definire delle regole finalizzate alla protezione degli operatori e del paziente”. E nell’ambito delle “attività di competenza della sezione supporto tecnico al servizio sanitario nazionale in materia di radiazioni dell’Inail, l’entrata in vigore del d.lgs. 159/2016, relativo all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da campi elettromagnetici, ha costituito l’occasione per riesaminare con occhio critico il modus operandi degli operatori professionalmente coinvolti nella valutazione dei rischi, e ridelinearne le responsabilità”.

Anche perché “l’interazione tra le figure professionali che si occupano di valutazione del rischio, necessaria soprattutto in caso di presenza contemporanea di agenti di rischio differenti e molto specifici che richiedono la partecipazione di più specialisti del settore, non risulta sempre ottimale”.

 

La collaborazione tra le figure della prevenzione

Ad affermarlo è Sergio Iavicoli (Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail) nella premessa ad un nuovo documento Inail, realizzato proprio dal Dipartimento di Medicina, dal titolo “Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni. Approccio alla valutazione del rischio”. 

 

Pubblicazione Inail

 

Nel documento, a cura di Laura Moretti, Ari Fiorelli, Maria Antonietta D’Avanzo e Francesco Campanella (Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale), si segnala che il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha introdotto “significative innovazioni, che mirano ad un sistema di gestione aziendale permanente, organico, diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro”.

Tuttavia per arrivare ad un’idonea valutazione e riduzione dei rischi “è necessaria la collaborazione tra tutti coloro che hanno un ruolo attivo nel campo della prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e che sono individuati dalla legge ovvero il datore di lavoro (DL), il lavoratore, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente (MC) ecc.”.

 

Tuttavia, come ricordato da Sergio Iavicoli, un esempio della complessità della collaborazione tra figure professionali è rappresentato dalla “difficoltà di interazione, che si traduce in una scarsa collaborazione, tra il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e lo specialista del singolo fattore di rischio, quale ad esempio l’esperto qualificato (EQ) per le radiazioni ionizzanti e l’esperto responsabile (ER) per le radiazioni non ionizzanti in ambito di risonanza magnetica, problema che risulta ancora più rilevante nei casi in cui è richiesta una rapida risposta”. E spesso “è assente una standardizzazione di approccio nella valutazione del rischio tra l’RSPP, per quanto di sua competenza, e gli esperti qualificati (nel caso di rischio da radiazioni ionizzanti) e gli esperti responsabili (nel caso di rischio da radiazioni non ionizzanti in RM)”.

 

E la nuova pubblicazione Inail vuole proprio fornire informazioni necessarie “per accrescere la consapevolezza degli operatori del settore in merito alle problematiche legate all’approccio alla valutazione del rischio utilizzato dall’RSPP e dallo specialista del caso, al fine di tradurre tali acquisizioni nella quotidiana pratica professionale”.

 

In questo senso, continua il documento, è necessario “definire e chiarire i ruoli e le funzioni dell’RSPP e delle figure coinvolte nella stesura delle valutazioni di tipo specifico quali quelle relative all’esposizione a radiazioni ionizzanti e non”.

 

La normativa in materia di radiazioni

Si segnala che nell’ambito delle radiazioni ionizzanti, “per i soggetti che a vario titolo utilizzano le medesime in ambito professionale, la protezione è normata esclusivamente dal d.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), come evidenziato anche dal d.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro” (articolo 180).

E nel d.lgs. 230/1995 vengono chiaramente “identificate le figure professionali che sovraintendono alla gestione del ‘rischio radiologico’, ovvero l’esperto qualificato per quanto concerne l’attuazione dei principi di radioprotezione e la sorveglianza fisica, ed il medico addetto alla sorveglianza medica per quanto attiene la sorveglianza medica del personale esposto”.

 

Invece per le radiazioni non ionizzanti, “con particolare riferimento alla risonanza magnetica, la protezione dei lavoratori è normata dal d.p.r. 542/1994 e successive modifiche, e dal recente d.lgs. 159/2016 relativo all’esposizione professionale a campi elettromagnetici”.

E si indica che le procedure di valutazione in materia di radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti, sia specifiche che non, “risultano strettamente correlate tra di loro; è quindi necessario che le regole di comportamento da adottare siano univoche”.

 

Le figure di interesse nella valutazione del rischio

Si è già detto che il d.lgs. 81/2008 eleva “l’organizzazione della sicurezza a livello di ‘sistema’ disciplinando una molteplicità di figure. Da un lato vi sono coloro che costituiscono la linea operativa di un’azienda: il datore di lavoro, il preposto, il lavoratore, dall’altro le figure cosiddette consultive, dotate di formazione specifica e competenza tecnica, quali l’RSPP, il MC e, nel caso specifico della trattazione di questo articolo, l’EQ e l’ER”.

 

Nel documento una tabella presenta l’organizzazione tecnico-professionale di supporto:

 

Organizzazione tecnico-professionale di supporto

 

In particolare si indica che “le figure aziendali coinvolte nell’organizzazione della sicurezza all’interno di strutture sanitarie ove vi è la presenza dei due rischi specifici (radiazioni ionizzanti ed esposizione a campi elettromagnetici in RM), possono essere suddivise in tre grandi categorie:

  1. figure che partecipano attivamente alla linea operativa di produzione dell’azienda (datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori);
  2. figure definite di staff, cioè quelle figure professionali che hanno compiti consultivi nei confronti delle figure di linea (responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione, medico competente, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, EQ, ecc.);
  3. figure che hanno compiti in tema di sicurezza ma che non sono comprese nelle precedenti categorie (addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso)”.

 

E, come già detto, “per quanto concerne l’esposizione professionale a radiazioni ionizzanti bisogna far riferimento al d.lgs. 230/1995, mentre per l’esposizione professionale a campi elettromagnetici, con particolare riferimento alla risonanza magnetica, la legislazione che richiede la presenza di figure deputate alla valutazione del particolare rischio e al controllo del rispetto di tutte le norme comportamentali è il d.m. 02/08/1991, precisamente negli Allegati 3 e 6”.

 

Concludiamo riportando l’indice del documento:

 

Introduzione

Rischio da esposizione a radiazioni – la normativa

Il caso specifico della risonanza magnetica

Le figure di interesse nella valutazione del rischio specifico

Le figure di prevenzione codificate dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le figure di prevenzione nel rischio da radiazioni ionizzanti

Le figure di prevenzione nel rischio da radiazioni non ionizzanti

La valutazione del rischio

La gestione dei rischi nei reparti di diagnostica per immagini

Proposta di procedura per una efficace interazione tra le varie figure professionali coinvolte

Conclusioni

Bibliografia

Sitografia

Riferimenti normativi

Acronimi

 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni. Approccio alla valutazione del rischio”, a cura di Laura Moretti, Ari Fiorelli, Maria Antonietta D’Avanzo e Francesco Campanella (Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale), con il coordinamento scientifico di Francesco Campanella, edizione 2018 (formato PDF, 604 kB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni”.

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)



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