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I provvedimenti approvati in sede di Conferenza Stato e Regioni

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi campi elettromagnetici

27/07/2012

Intervista a Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro, per conoscere i provvedimenti approvati e quelli in attesa. Linee guida sulla formazione, valori limite degli agenti chimici, rumore e attività ricreative, procedure standardizzate, ...

I provvedimenti approvati in sede di Conferenza Stato e Regioni

Intervista a Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro, per conoscere i provvedimenti approvati e quelli in attesa. Linee guida sulla formazione, valori limite degli agenti chimici, rumore e attività ricreative, procedure standardizzate, ...

 
Roma, 27 Lug – Spesso i mesi estivi sono inaspettatamente prolifici per tutti coloro che attendono tutto l’anno l’approvazione dei provvedimenti attuativi del Decreto legislativo 81/2008.  
Infattinella seduta del 25 luglio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono stati approvati diversi provvedimenti e raggiunto intese in relazione a:
- cosiddette linee guida relative agli accordi di dicembre sulla formazione;
- decreto relativo all’elenco di valori limite (agenti chimici) ex art. 232 del Testo Unico;
- linee guida per il rumore nelle attività ricreative  ex art. 198 del Testo Unico.


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Molto attese le linee guida sulla formazione, denominate “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni”, che riservano, come ci si aspettava, anche una particolare attenzione alla formazionee-learning e alle condizioni per il ricorso a questo percorso formativo, con riferimento specifico a sede, programma, disponibilità del tutor, procedure di valutazione, verifiche di apprendimento, durata e linguaggio dei materiali didattici. Condizioni che favoriranno l’erogazione di una formazionee-learning qualitativamente valida.
 
Qualcosa invece, come vedremo, è rimasto all’ultimo momento fuori dalla porta della Conferenza Stato Regioni o non ha avuto per il momento il parere positivo atteso. Facciamo riferimento ad esempio alle procedure standardizzate e ai criteri di qualificazione dei formatori.
 
Per sapere nel dettaglio cosa è stato approvato e cosa ci aspetta, per avere alcune anticipazioni sui nuovi provvedimenti, per dare notizie relative ai provvedimenti del dopo estate che riguarderanno i flussi informativi (SINP) o le semplificazioni in ambito agricolo ex art. 3 del D.Lgs. 81/2008, intervistiamo il Dott. Lorenzo Fantini, dirigente responsabile della Divisione Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e uno dei principali referenti per l’attuazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.
 
 
Vediamo brevemente cosa è stato approvato e cosa rimane da approvare.
 
Lorenzo Fantini: L’incontro di oggi in Conferenza dal punto di vista della salute e sicurezza è stato particolarmente importante e significativo.
Innanzitutto sono state approvate dalla Conferenza Stato e Regioni quelle che io definisco le linee guida in materia di formazione. Cioè le definisco perché in realtà l’atto approvato in Conferenza si chiama “Adeguamento e linee applicative degli accordi ai sensi degli articoli 34 e 37 del Decreto legislativo 81”. In realtà per essere più semplici si tratta di un atto interpretativo rispetto ad alcuni punti controversi sugli accordi in materia di formazione salute e sicurezza sul lavoro per il datore di lavoro che intenda svolgere compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, lavoratori, dirigenti e preposti.
Quindi lo scopo dell’accordo tra Stato e Regioni è quello di fornire indicazioni operative, anche agli organi di vigilanza, sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute negli accordi di dicembre. Era un atto molto atteso da tutto il sistema... Una ventina di pagine in cui vi sono indicazioni operative anche vincolanti per gli organi di vigilanza.
 
Indicazioni che sono operative subito?
 
L.F.: Sì, subito, Perché in realtà si tratta di un atto in Conferenza Stato e Regioni, quindi di un accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’accordo è stato oggi (25/7, ndr) approvato in Conferenza. Nel momento in cui viene approvato in Conferenza è immediatamente operativo. Penso che già domani verrà divulgato sul sito del Ministero del Lavoro. E quindi è sicuramente e liberamente divulgabile.
 
Rispetto a quanto lei ci aveva già preannunciato in un’intervista riguardo a queste linee guida, c’è qualche novità?
 
L.F.: Rispetto a quello che ci eravamo già detti (l’ intervista su PuntoSicuro, ndr) , diciamo che la principale novità sta nel fatto che viene identificata convenzionalmente una data per l’entrata in vigore degli accordi di dicembre.. Si è convenzionalmente deciso – io tra l’altro non sono tanto convinto che sia una decisione giuridicamente corretta, ma non importa – che gli accordi siano entrati in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta l’11 gennaio del 2012.
Dopo di che c’è anche una parte relativa all’aggiornamento per la formazione dell’RSPP che abbiamo ritenuto di introdurre.
Per il resto le cose che ci sono le stesse che erano state anticipate nella mia precedente intervista. Quindi c’è una parte sulla collaborazione con gli organismi paritetici che è molto sentita, perché è un tema molto attuale. C’è una parte significativa sul riconoscimento dei debiti formativi e c’è anche una parte delle Linee Guida – io le continuo a chiamare così – che riguarda il rapporto tra la formazione ai sensi degli articoli 34 e 37 del Testo Unico e gli altri tipi di formazione che sono previsti in altre parti del Testo Unico o da altre disposizioni legislative o di diverso livello.
Quindi un atto abbastanza ampio che speriamo possa essere utile a tutti.
 
Andiamo avanti. Cosa altro si è approvato di importante?
 
L.F.: Oggi abbiamo anche approvato in materia di salute e sicurezza delle Linee Guida per il settore della musica e delle attività ricreative.
È un documento molto lungo, ma ha il taglio delle linee guida, quindi è un documento operativo. È previsto già dal Testo Unico come atto dovuto ai sensi dell’articolo 198.
È un documento molto importante che, secondo me, fa fare un salto di qualità rispetto alla prevenzione del rischio da rumore per quanto riguarda il settore della musica e delle attività ricreative. Io sono contento per la sua approvazione. Anche questo documento è direttamente operativo e lo pubblicheremo nei prossimi giorni sul sito del Ministero del Lavoro. Ha il valore di Linea Guida, anche in questo caso si tratta di procedure che possono essere applicate dalle imprese per la prevenzione di questo tipo di rischio e che devono essere considerati dagli organi di vigilanza in sede di ispezione...
 
Il terzo provvedimento approvato da un punto di vista strettamente giuridico è addirittura più importante degli altri due. Perché è un’intesa tra lo Stato e le Regioni su uno schema di decreto interministeriale che recepisce una Direttiva comunitaria il cui termine di recepimento è scaduto nel dicembre dello scorso anno. Ed è una Direttiva sui valori limite di esposizione professionale.
Il decreto in realtà reca un elenco di valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici che viene recepito da tutti i paesi dell’Unione Europea. L’Italia l’ha recepito con un po’ di ritardo, ma per meri problemi burocratici.
 
Mi pare che il decreto sia in relazione all’articolo 232 del Testo Unico...
 
L.F.: Sì, esattamente. Ai sensi dell’articolo 232 del Testo Unico. Su questo provvedimento abbiamo avuto il parere delle Commissioni necessarie (...). È solo per ragioni strettamente burocratiche si è rinviato il momento dell’accordo in Conferenza Stato e Regioni, anche per i pessimi rapporti degli ultimi mesi tra lo Stato e le Regioni. Adesso abbiamo l’accordo e quindi possiamo procedere a far firmare ai ministri il decreto. Questo ci è utile perché l’Unione Europea ha già intrapreso una procedura di infrazione. Ma la chiudiamo subito comunicando l’emanazione del decreto interministeriale.
 
Se non sbaglio, in sede di Conferenza si doveva parlare anche di "procedure standardizzate".
 
L.F.: Io speravo che si potesse parlare anche di procedure standardizzate (...). Ricordo che l’accordo sulle procedure standardizzate, che è stato trovato nell’ambito della Commissione Consultiva, era stato recepito all’interno di un decreto ministeriale. Purtroppo non era maturo per essere deciso in questa sessione della Conferenza Stato e Regioni, nel senso che le Amministrazioni competenti non hanno dato un parere preliminare positivo sul provvedimento; semplicemente per una ragione di tempo, ritengo.
Per quanto concerne questo provvedimento -  che è molto importante ed è previsto dall’articolo 29, comma 5 - dobbiamo andare a settembre per l’Intesa. Intesa prevista nell’ambito di una procedura che prevede l’emanazione di un decreto interministeriale.
Noi sappiamo che il termine del 30 giugno 2012 per l’autocertificazione della valutazione del rischio è stato prorogato dal decreto legge 57, poi convertito in legge, al 31 dicembre del 2012.
La situazione è questa: il decreto quando uscirà recherà in sé l’indicazione di come vanno fatte le procedure standardizzate, ma il termine, per il quale le aziende che prima avevano autocertificato la valutazione del rischio devono provvedere a erigere un vero e proprio documento, è un termine prorogato al 31 dicembre 2012. In sostanza una volta che uscirà il decreto interministeriale, le aziende avranno due o massimo tre mesi di tempo – perché non credo uscirà prima di ottobre – per adeguarsi alle indicazioni per la redazione di un documento di valutazione del rischio secondo le procedure standardizzate.
 
Mi pare che sia tutto per quanto riguarda la salute e sicurezza...
 
L.F.: Per quanto riguarda la salute e sicurezza ci sono tante altre cose che stanno per essere chiuse. Infatti il Ministro Fornero, nell’ultima dichiarazione a cui ho assistito relativa alla salute e sicurezza, quando è stato presentato il Rapporto annuale Inail, ha detto con chiarezza che entro l’anno dovrebbero esser chiusi tutti i provvedimenti più importanti in materia di salute e sicurezza. Il Ministro ha detto “tutti”, ma non per sconfessare il mio Ministro e con senso pratico, possiamo dire che il grosso dei provvedimenti d’attuazione li chiuderemo entro dicembre.
Poi ci sono le cose che stiamo preparando.
Ci sono le procedure sulle semplificazioni per gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria in ambito agricolo, per i lavoratori agricoli stagionali, quando svolgono la prestazione lavorativa per meno di 50 giornate, art. 3 comma 13 del Decreto legislativo 81/2008, che è alla firma dei ministri.
E poi abbiamo i criteri di qualificazione del formatore, che sono molto importanti e sono previsti dal Testo Unico.
Anche qui c’è un decreto interministeriale che è alla firma dei ministri. Servono dei tempi burocratici per queste firme. Molto spesso gli uffici preparano gli atti dopodiché per tante cose che si devono fare ci sono dei tempi tecnici, che ti portano anche a sommare tempi su tempi, per cui un atto che sembra quasi pronto, poi ritarda.
Questi due sono provvedimenti che sostanzialmente sono pronti e possono essere considerati imminenti.
Poi stiamo lavorando sulla chiusura del provvedimento relativo al famosissimo SINP, sul decreto interministeriale per il sistema informativo nazionale per la prevenzione.
Abbiamo avuto il pare del Consiglio di Stato, un altro passaggio dell’iter procedurale molto complesso, dopo il parere del Garante della Privacy...
Sono tutti provvedimenti che mi sento di dover promettere verranno chiusi entro l’anno.
 
 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
 
 

 
 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – 25 luglio 2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
 
 


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Rispondi Autore: Angeo Lavagnini immagine like - likes: 0
27/07/2012 (10:00:33)

Scusate, ma dove stà scritto che per " le aziende che prima avevano autocertificato la valutazione del rischio devono provvedere a erigere (forse redigere) un vero e proprio documento, entro il 31 dicembre 2012" e che "una volta che uscirà il decreto interministeriale, le aziende (che hanno autocertificato) avranno due o massimo tre mesi di tempo per adeguarsi alle indicazioni per la redazione di un documento di valutazione del rischio secondo le procedure standardizzate".
Il decreto, infatti, afferma invece che le aziende fino a 10 dipendenti avranno tempo fino al 31 dic. 2012 per autocertificare il DVR, e da nessuna parte c'è scritto che le autocertificazioni fatte il 30 dicembre 2012 perdono di efficacia il 1 gennaio 2013.
Grazie per l'attenzione, Angelo Lavagnini
Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
28/07/2012 (01:44:54)
Non avranno tempo, entro il 31 dicembre cessa la possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, dall'1 gennaio 2013 le aziende che avevano autocertificato devono esibire un reale documento di valutazione dei rischi. Lo esige la Comunità Europea, che ci ha contestato l'assurdità dell'autocertificazione, che non sta ne in cielo ne in terra, posto che la maggior parte degli infortuni avviene nelle aziende con 10 o meno dipendenti, dati Inail: Sull'entrata in vigore degli accordi del 2011: se entrata in vigore e data della pubblicazione fossero stati la stessa cosa, lo avrebbe detto l'accordo, la logica della nuove interpretazione è incomprensibile, e comunque non vincola alcun giudice in sede penale. Nel caso di verbali asl che contestano i programmi di formazione elaborati entro 15 giorni dalla pubblicazione degli accordi sarà possibile proporre alla procura competente istanza di archiviazione.

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