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Direttiva sulle radiazioni ionizzanti: cosa cambia con il recepimento?

Direttiva sulle radiazioni ionizzanti: cosa cambia con il recepimento?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi campi elettromagnetici

13/12/2019

Che cosa prevede la Direttiva 2013/59/Euratom? Perché non è stata ancora recepita? Cosa cambierà con il recepimento? Cosa devono fare le aziende? Ne parliamo con Riccardo Di Liberto dell’IRCCS Policlinico San Matteo.

Direttiva sulle radiazioni ionizzanti: cosa cambia con il recepimento?

Che cosa prevede la Direttiva 2013/59/Euratom? Perché non è stata ancora recepita? Cosa cambierà con il recepimento? Cosa devono fare le aziende? Ne parliamo con Riccardo Di Liberto dell’IRCCS Policlinico San Matteo.

Bologna, 13 Dic – Risale ormai a circa sei anni fa la pubblicazione nell’Unione Europea della Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom".

Una direttiva molto importante non solo perché sono diversi i lavoratori – e gli ambienti di vita - che possono essere esposti alle conseguenze delle radiazioni ionizzanti (ad esempio molti operatori del comparto sanitario), ma anche perché, rispetto al passato, si è evoluta la conoscenza scientifica degli effetti sulla salute e dei limiti tollerabili per il nostro organismo.

 

Malgrado ciò e a distanza di sei anni, in Italia il recepimento della direttiva non è ancora avvenuto e la conseguente procedura di infrazione si aggiunge alle altre 76 procedure a carico del nostro Paese (dati relativi al 27 novembre 2019).

 

Per capire meglio cosa contiene la Direttiva 2013/59/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, quali sono le differenze con l’attuale normativa italiana e perché ad oggi non c’è stato ancora il recepimento, abbiamo intervistato il 17 ottobre 2019, durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”, il Dott. Riccardo Di Liberto (IRCCS Policlinico San Matteo) che ha partecipato al convegno “dBA2019 - Agenti fisici e salute nei luoghi di lavoro” con la relazione “Nuova normativa Euratom sulle radiazioni ionizzanti: cosa cambia”.

 

Che cosa è la Direttiva 2013/59/Euratom e quali sono le cose più rilevanti che prevede?

Quali sono le cause che hanno impedito ad oggi il recepimento della direttiva in Italia? Quali sono i tempi previsti per il recepimento?

Cosa accadrà in Italia quando la direttiva sarà recepita? Quali sono i problemi che sono sorti e che sorgeranno?

In attesa del recepimento le aziende italiane devono rispettare quanto richiesto dalla direttiva europea?

Cosa cambierà riguardo all’esposizione, nei luoghi di vita e di lavoro, al radon?

 

L’intervista si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Cosa cambierà in Italia con la Direttiva 2013/59/Euratom?
  • Quali sono i motivi del mancato recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom?
  • Cosa devono fare le aziende e gli operatori in attesa del recepimento?


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Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.

 

L’intervista di PuntoSicuro a Riccardo Di Liberto

 

 

Cosa cambierà in Italia con la Direttiva 2013/59/Euratom?

Cerchiamo innanzitutto di ricordare che cosa è la Direttiva Euratom…

 

Riccardo Di Liberto: Questa direttiva, di fatto, nasce nel processo di armonizzazione legislativa a livello europeo ed è relativa all'impiego delle radiazioni ionizzanti in tutti i campi, quindi sia lavorativi, sia diagnostici che di ricerca, sia di utilizzo civile e utilizzo medico.

 

È una direttiva che di fatto abrogherà numerose direttive che negli anni si sono susseguite a livello europeo, parte delle quali già recepite in Italia. E, ahimé, siamo di fronte ad un grosso problema di tempi perché questa direttiva deve essere ancora recepita (…). Ne stiamo ancora parlando e credo che ne parleremo ancora nei prossimi mesi; per alcuni o diversi mesi. Staremo a vedere.

 

Quali sono le cose più rilevanti che la direttiva prevede?

 

R.D.L.: La direttiva introduce diverse novità. Mi focalizzo su quelle che sono più importanti e che sono relative al mondo del lavoro.

 

Sicuramente un aspetto importante è quello della riduzione consistente dei limiti di esposizione per i lavoratori che sono classificati esposti a radiazioni ionizzanti, in particolar modo per il limite definito dalla norma per l'esposizione in termini di dose equivalente al cristallino. Il vecchio limite o, meglio, l'attuale limite di 150 millisievert in un anno verrà ridotto a 20 millisievert/anno. Quindi questa è una riduzione di più di sette volte.

E sono convinto che a fronte di una maggiore tutela della salute dei lavoratori, perché deriva tutto da evidenze scientifiche abbastanza recenti, sicuramente si aprirà la strada a un elevato numero di contenziosi, a mio modo di vedere. Perché di fatto stiamo ancora operando con il vecchio limite che ha valore di legge e pur avendo lavoratori che sono esposti invece al di sopra di quello che sarà il nuovo limite. Questo sicuramente sarà un aspetto non banale.

 

Un'altra questione riguarda invece la presenza o meglio la concentrazione media annua di radon sia negli ambienti di lavoro, ma anche gli ambienti di vita. Quindi riguarderà anche gli edifici destinati a civile abitazione e non solo, per i quali dovranno essere poste in atto delle certificazioni specifiche. Anche in questo caso il valore di riferimento da 500 Becquerel/m3 annuo si ridurrà a 300 Becquerel/m3 annuo. Non è escluso che alcune situazioni, alcuni ambiti in cui il vecchio limite era sicuramente rispettato, rientreranno invece in situazione di superamento del limite nuovo nei prossimi tempi, quando appunto la direttiva sarà in vigore. Questo almeno per quanto riguarda i due aspetti essenziali che riguardano gli ambienti di lavoro e gli ambienti di vita.

 

Un terzo aspetto di estremo interesse è il fatto che vengono presi in considerazione in maniera molto dettagliata tutti i materiali da costruzione, quindi anche quelli con cui possono essere costruite le case, che contengono minerali naturali di origine naturale e sono radioattivi e che sono codificati in un allegato della direttiva. Si potrà configurare la necessità di caratterizzare, e quindi valutare, la radioprotezione negli ambienti in cui questi materiali sono utilizzati.

 

Oltre a ciò si aggiunge la grande famiglia dei materiali naturali, le cosiddette norm (naturally occurring radioactive material, ndr), che sono presenti in diversi processi di lavorazione, sia sotto forma di materia prima, sia anche sotto forma di scorie.

Per rami di attività come i cementifici, piuttosto che le fonderie o stabilimenti in cui si lavora, per esempio, la bauxite, sarà necessario attivare gli adempimenti che la norma chiede per una pratica radiologica. E quindi tutto ciò che la legge richiede in termini di sicurezza, prevenzione e protezione del rischio da radiazioni ionizzanti.

Questi sono gli aspetti, al momento, che hanno maggiore interesse per gli addetti ai lavori nell'ambito delle attività lavorative e non solo.

 

C'è un'ultima questione, ma nel 2016 abbiamo già recepito una delle direttive che dovrebbe rientrare nella direttiva 59 che riguarda la valutazione dei livelli di radioattività nelle acque potabili destinati a uso umano. Quindi presumo che le indicazioni già presenti nel decreto del 2016, che in Italia è stato recepito, siano la base di lavoro per i controlli che gli enti di vigilanza devono effettuare sull'acqua che beviamo. Almeno ce lo auguriamo.

 

Quali sono i motivi del mancato recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom?

La Direttiva 59/Euratom è del 2013. Quali sono le cause che hanno impedito o rallentato ad oggi il recepimento della direttiva in Italia? Mi pare che il recepimento non sia prossimo…

 

R.D.L.: Il problema è che si sta cercando di fare un Testo Unico che riassuma uno spettro di argomenti legislativi, nell'applicazione delle radiazioni ionizzanti, molto ampio. Quindi obiettivamente c'è una difficoltà tecnica nell'operare. Tant'è che sono stati costituiti numerosi tavoli tecnici, ognuno dei quali ha portato il suo contributo per la redazione della nuova norma. Soltanto due o tre tavoli purtroppo non sono riusciti ad arrivare a un'intesa. Si vocifera, diciamo, per difese di interessi di alcune lobby rispetto ad altre. Non mi chieda quali e in che dettaglio, però il problema fondamentale è quello.

C'è un problema ulteriore che è legato al fatto che, a breve, dovrebbe essere approvata la legge delega che dà il mandato al nostro Governo per iniziare l'iter di recepimento, che richiederà ulteriori mesi. E per far questo deve essere pronto il testo definitivo della legge che, attualmente, non è ancora pronto.

 

Per cui ci saranno ancora tempi lunghi…

 

R.D.L.: Sì, i tempi sono lunghi. C'è stata un'accelerazione recente, però, ahimè, quegli aspetti di cui le accennavo poc'anzi pare che al momento non siano stati superati.

Ci auguriamo che entro l'inizio del nuovo anno ci sia il testo definitivo e quindi si avvii l'iter di recepimento, con tutto quello che comporta in termini di tempo per arrivare all'approvazione finale. Questo è quello che speriamo. Anche perché ricordo che, attualmente, siamo in procedura di infrazione, quindi paghiamo con le nostre tasse anche questo mancato adempimento.

 

Cosa devono fare le aziende e gli operatori in attesa del recepimento?

Nel futuro recepimento dovranno essere obbligatoriamente ripresi i limiti indicati nella direttiva? Ci saranno problemi di altro tipo legati a recepimento della direttiva?

 

R.D.L.: I limiti sicuramente saranno quelli. Le questioni aperte su alcuni tavoli sembra che siano sul riconoscimento di alcuni titoli professionali o di alcune valenze, perché la normativa italiana, diciamo, si innesta in alcuni contesti che non sono quelli europei.

Quindi fare un po' marcia indietro, cercare di adattare la situazione italiana a quella europea, sembra che sia molto difficile per alcune categorie di professionisti.

 

(…)

 

Nel nostro paese siamo ancora in attesa del recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom. Tuttavia pur mancando il recepimento, le aziende italiane, a suo parere, devono rispettare quanto richiesto dalla Direttiva?

 

R.D.L.: È un tema scottante e la risposta andrebbe chiesta alla nostra giurisprudenza. Perché c'è una gerarchia legislativa in atto nell'Unione Europea, ma è chiaro anche che abbiamo una norma italiana che, finché non viene abrogata, è vigente.

 

Quindi, da una parte - faccio l'esempio dei limiti - noi abbiamo dei limiti di esposizione in particolare al cristallino che sono quelli attuali, dall'altra c'è una norma europea che ci imporrà, quando sarà recepita, un limite più basso. Ma di fatto, ad oggi, quella che conta è la norma vigente in Italia. Finché non viene abrogata quella, non c'è altra soluzione, diciamo.

 

(…)

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Consiglio dell'Unione Europea - Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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