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626: il nuovo titolo sui rischi derivanti dai campi elettromagnetici

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi campi elettromagnetici

21/01/2008

Pubblicato sulla GU il D.Lgs. n. 257 che indica le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Le disposizioni devono essere attuate entro il 30 aprile 2008.

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Da qualche anno il tema dei rischi per la salute connessi con l’esposizione a campi elettromagnetici suscita grande interesse nell’opinione pubblica. Interesse che ha stimolato la pubblicazione di ricerche e opuscoli informativi da parte di diversi enti (Ispesl, ISS, IIMS, …) e che trovate descritti in nostri precedenti articoli.
 
Anche il Parlamento Europeo non è rimasto insensibile a questa tematica e con la Direttiva 2004/40/CE, emanata il 29 aprile 2004, ha indicato le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz.
 
Per recepire tali prescrizioni e dare attuazione alla direttiva comunitaria, in Italia è stato approvato il 19 novembre 2007 il Decreto Legislativo n. 257 che entra in vigore dal 26 gennaio e obbliga all’applicazione delle nuove disposizioni dal 30 aprile 2008.
 
Questo Decreto arricchisce il nostro sistema di norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro determinando i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
 
Le disposizioni riguardano la “protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto”. Non riguardano invece la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
 
Le nuove norme vengono a modificare il Decreto Legislativo n. 626/1994 che si arricchisce così di un nuovo Titolo, il V-ter con otto articoli: dall'art. 49 terdecies, che indica il campo di applicazione, all'art. 49 vicies.
 
L’articolo 49-quindecies, oltre a indicare i valori limiti di esposizione e i valori di azione (riportati nell'allegato VI-bis), introduce alcuni obblighi per i datori di lavoro. Ad esempio quello di  valutare con cadenza almeno quinquennale – e quando necessario, calcolare in conformità alle norme europee - i rischi derivanti dalla esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici mediante personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. “Nel  documento  di valutazione  del  rischio  il  datore  di  lavoro  può includere una giustificazione,  per la quale data la natura e l'entità dei rischi connessi  con  i  campi  elettromagnetici non e' stata necessaria una valutazione  dei  rischi  più dettagliata”.
 
 

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L’articolo 49-septiedecies indica le misure di prevenzione e protezione, sia misure tecniche  che di tipo organizzativo, da adottare nel caso vengano superati i valori limite indicati.
Il nuovo Titolo del D. Lgs. n. 626/1994, e nell’ambito nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, obbliga il datore di lavoro a provvedere “affinché sia i lavoratori esposti ai rischi derivanti da campi elettromagnetici che i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi effettuata”.
 
L’articolo 49-noviesdecies prescrive la sorveglianza sanitaria per i lavoratori per i quali è risultata una esposizione superiore ai valori limite. Dovrà essere effettuata “periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente  con  particolare  riguardo  ai lavoratori particolarmente sensibili  al  rischio,  tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies”.
All’articolo 3 il Decreto n. 257 fissa, infine, anche le sanzioni per gli inadempienti.
 
 
 

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