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ROA: il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree

ROA: il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Radiazioni ottiche

11/03/2015

Indicazioni sul ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree in presenza di radiazioni ottiche artificiali e la “Guida non vincolante alla buona prassi nell’attuazione della direttiva 2006/25/CE «Radiazioni ottiche artificiali»”

 
Pubblichiamo un estratto del documento “Coordinamento Tecnico delle Regioni - Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative - Revisione 03 approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti legislativi e normativi al 2013” (formato PDF, 1.17 MB) e la “Guida non vincolante alla buona prassi nell’attuazione della direttiva 2006/25/CE «Radiazioni ottiche artificiali»” che presenta numerose indicazioni per la gestione del rischio ROA.

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Radiazioni ottiche artificiali: qual è il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree?
Ai sensi dell’attuale art. 217, comma 2, del DLgs.81/2008 (ma anche dell’Allegato XXV, punti 3.2 e 3.3, richiamati dall’art.163 dello stesso Decreto), la segnaletica di identificazione della presenza di ROA entra in gioco nel caso di un’area in cui i lavoratori o le persone del pubblico possono essere esposti a rischi. In tal caso l’area va indicata tramite segnaletica e l’accesso alla stessa va regolamentato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista un rischio di superamento dei valori limite di esposizione.
 
 
D.Lgs. 81/2008 - Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioniottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accessoalle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
 
Nel caso delle radiazioni ottiche non coerenti la UNI EN ISO 7010:2012 prevede l’utilizzo dellasegnaletica di sicurezza riportata in Figura 5.5.
Nel caso in cui all’interno dell’area sia necessario l’utilizzo di DPI, quali ad esempio gli occhiali, all’ingresso deve essere esposto l’apposito segnale di prescrizione, ad esempio sempre secondo la UNI EN ISO 7010:2012, quello indicato nella Figura 5.6.
 
Figura 5.5
Figura 5.6
 
Analogamente, in presenza di sorgenti Laser, occorre valutare la sussistenza, nelle zone intorno alle apparecchiature, di rischi di esposizione. Al riguardo è necessario definire una Zona Nominale Rischio Oculare (ZNRO), ovvero una zona all’interno della quale l’irradiamento o l’esposizione energetica del fascio supera i Valori Limite di Esposizione (VLE) per la cornea; essa include la possibilità di errato o accidentale puntamento del fascio laser. Se la ZNRO comprende la possibilità di visione assistita otticamente, viene detta “ZNRO estesa”.
Laddove sia riscontrata la presenza di una ZNRO occorre procedere nella definizione di una Zona Laser Controllata (ZLC), ovvero di una zona adeguatamente segnalata, preferibilmente delimitata da barriere fisiche, con accessi regolamentati dove la presenza e l’attività delle persone al suo interno sono regolate da apposite procedure di controllo al fine della protezione dai rischi da radiazione laser.
In questo caso la segnaletica di identificazione della presenza di Zona Laser Controllata (ZLC) si trova nell’Allegato XXV del DLgs.81/2008 e prevede l’utilizzo del pittogramma di Figura 5.7a.
Ulteriori e più approfondite indicazioni sono inoltre contenute nel Rapporto Tecnico CEI 76-11. Il Rapporto, al punto 8.4.2, prevede che sia utilizzato il pittogramma di Figura 5.7b. Tuttavia, in virtù della CM n. 30 del 16/07/2013, che sancisce il principio dell’equivalenza tra i pittogrammi riportati nell’Allegato XXV del DLgs.81/2008 e quelli contenuti nella Norma UNI EN ISO 7010:2012 è possibile utilizzare indifferentemente l’uno o l’altro.
 
 
Figura 5.7a: Cartello di avvertimento previsto
dall’All.XXV del DLgs.81/2008
Figura 5.7b: Cartello di avvertimento previsto
dalla UNI EN ISO 7010:2012
 
Il Rapporto Tecnico CEI 76-11 prevede inoltre che, in aggiunta al pittogramma succitato, siano
indicati i tipi di rischi, le restrizioni di accesso e le precauzioni da adottarsi in caso si entri nella
zona. Per tali ragioni, in associazione al pittogramma di Figura 5.7b, si possono associare anche quelli mostrati in Figura 5.8, ripresi dalla “Guida non vincolante alla buona prassi nell’attuazione della direttiva 2006/25/CE «Radiazioni ottiche artificiali»”.
 
Figura 5.8 - Esempio di pittogrammi che si possono incontrare all’ingresso di una ZLC
 
La figura 5.8 è tratta da “ Guida non vincolante alla buona prassi nell’attuazione della direttiva 2006/25/CE «Radiazioni ottiche artificiali»” con modifica - Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2011.
La guida si riferisce agli articoli 4 (Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi) e 5 (Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi) e agli allegati I e II (rispettivamente i valori limite di esposizione per le radiazioni ottiche non coerenti e le radiazioni laser) della direttiva 2006/25/CE (cfr. l’appendice L) e fornisce un elenco delle sorgenti che, secondo una valutazione generica, difficilmente supereranno i valori limite di esposizione.




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