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Risposte a quesiti sulla formazione necessaria per l’utilizzo di macchine

Risposte a quesiti sulla formazione necessaria per l’utilizzo di macchine
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Quesiti sulla sicurezza

08/04/2015

I “Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro info.sicuri. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

 
Pubblichiamo alcuni quesiti su Luoghi di lavoro, macchine e DPI, elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che Info.Sicuri  è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

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In qualità di privato cittadino e vorrei eseguire autonomamente lavori di decorazione della facciata esterna della mia abitazione. Per tale lavoro necessito di una piattaforma di lavoro elevabile (cestello) di piccole dimensioni. La ditta di noleggio, cui mi sono rivolto, asserisce il divieto di noleggio in assenza di apposito “patentino” (leggasi abilitazione di cui all’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08). L’art. 72 del medesimo decreto legislativo mi pare circoscriva tale obbligo al rapporto di lavoro subordinato, prevedendo l’obbligo di acquisizione e conservazione, da parte del noleggiatore, della dichiarazione del solo datore di lavoro e non di altri soggetti. Il quesito che pongo è dunque il seguente: il noleggiatore può noleggiare al privato cittadino, privo di abilitazione di cui all’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08, una piattaforma di lavoro elevabile (con mezzo richiedente patente B), per l’esecuzione personale e diretta di lavori presso la propria abitazione, senza alcuna forma di subordinazione lavorativa o di condizione riconducibile all’art. 21 stesso decreto?
Effettivamente l’art. 72, comma 2 del D.lgs. 81/08 impone al noleggiatore di acquisire «una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista». Mancando in questo caso la figura del datore di lavoro la dichiarazione potrebbe anche non essere acquisita, ma ciò non toglie che nell’ambito del proprio potere contrattuale il noleggiatore possa decidere (ad esempio a tutela del proprio capitale) di noleggiare i propri mezzi solamente a soggetti in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 73, comma 5. Tale abilitazione, infatti, non è richiesta solamente ai lavoratori, ma più in generale agli operatori. Sul punto è chiaro l’accordo 53/2012 laddove si legge: «Il presente accordo costituisce attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.lgs. n. 81/ 2008". Dunque sicuramente sono soggetti ad abilitazione anche i lavoratori autonomi. Il caso del privato parrebbe rimanere ancora una volta escluso, ma occorrerebbe verificare se si tratta di un uso proprio oppure no, se vi possano essere rischi per terzi. A tal proposito si considerino anche le Linee guida della Regione Piemonte dell’agosto 2001 sull’applicazione delle norme relative ai cantieri edili laddove si prevede una equiparazione tra il committente che svolge direttamente lavori edili e il lavoratore autonomo giustificando tale interpretazione sulla base del fatto che la Direttiva Comunitaria 92/57 dice che lavoratore autonomo è qualsiasi persona, diversa dai lavoratori subordinati e dai datori di lavoro, che concorre alla realizzazione dell’opera.
 
Gli enti bilaterali possono rilasciare patentini per addetti a macchine complesse?
Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, l’Accordo del 22/2/2012 comprende tra i soggetti formatori gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e smi, e gli organismi paritetici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.lgs. 81/08, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione.
 
Avrei un quesito da porre sull’abilitazione degli operatori macchine rif. CSR del 22.02.2012. In merito al riconoscimento della formazione pregressa (punto 9) si prevede la possibilità di (punto 9.3) poter far valere un corso effettuato, documentato con registro, elenco dei partecipanti, nominativi e firme dei docenti, contenuti. Questo può andare bene per operatori recentemente adibiti all’uso delle macchine (che sono stati formati da esperti aziendali interni e/o da ditte specializzate) ma per gli operatori di comprovata esperienza cosa posso fare? Esempio: escavatorista esperto con 20 anni di utilizzo della macchina, è lui che è docente e non deve avere un istruttore... E’ corretto “certificare”, ora per allora, per questi addetti, l’anzianità di servizio, le capacità teoricopratiche da parte del Datore di Lavoro, dell’RSPP, del Preposto e del lavoratore stesso?
I casi indicati dal punto 9.1 dell’Accordo riguardano la formazione pregressa e non l’esperienza pregressa che non può quindi essere ritenuta in alcun modo sostitutiva. Viceversa il punto 9.4 riconosce, esclusivamente ai «lavoratori del settore agricolo», l’abilitazione se «in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni». Dunque, l’escavatorista in questione, a meno che non si tratti di lavoratore del settore agricolo, non potrà essere esonerato dalla frequenza del corso.
 
Non mi è chiaro se in base all’Accordo del 22 febbraio 2012 anche il datore di lavoro degli utilizzatori può essere considerato accreditato quale soggetto formatore?
Sì, l’utilizzatore delle attrezzature e quindi il datore di lavoro (limitatamente ai propri lavoratori) può erogare tale formazione, ma solo a condizione di essere organizzato per la formazione medesima e di essere accreditato in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008, come peraltro puntualizzato dall’Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008), al Punto 1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento, lettera f: le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa.
 
Il lavoratore che non esegue l’aggiornamento previsto dall’Accordo in tempo utile perde l’abilitazione? Può continuare a condurre i mezzi oppure no?
Sì, perde l’abilitazione per mancato aggiornamento e non può condurre il mezzo fino a quando non completa l’aggiornamento.
 
Se un lavoratore ha eseguito un corso per la conduzione dei mezzi di cui all’Accordo del 22 febbraio 2012, ad esempio, nel 2008, deve fare solo il modulo di aggiornamento o deve rifare l’intero percorso formativo?
Per le modalità di riconoscimento della formazione pregressa, si faccia riferimento al punto 9 dell’Accordo citato.
 
I corsi di abilitazione previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, possono essere erogati a persone che non sono occupate e che, in prospettiva di un lavoro, richiedono di poter partecipare a tali corsi? Chiedo questo, perché molte aziende, in fase di selezione, prediligono l’assunzione di lavoratori già formati.
Si ritiene che l’acquisizione della specifica abilitazione per gli operatori che utilizzano le attrezzature di cui all’accordo citato possa essere ottenuta anche da operatori in attesa di occupazione.
 
Il Datore di lavoro che utilizza attrezzature di lavoro che richiedono l’addestramento secondo l’Accordo Stato Regioni ex art. 73 è soggetto all’obbligo di formazione?
Dalla lettura dell’art. 73, comma 1, lettere a e b, si evince che, in generale, il DL è il soggetto su cui ricade l’obbligo di formare i lavoratori. Tuttavia, se rientra nell’art. 21 (artigiani), comma 2, lettera b, è soggetto all’obbligo di formazione per l’utilizzo delle attrezzature. Nel caso utilizzi attrezzature a noleggio, ai sensi dell’art. 72 comma 2, il DL dovrà dimostrare al noleggiatore che gli operatori che utilizzano tali attrezzature sono debitamente formati ex art. 73.   
 
 




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Rispondi Autore: G - likes: 0
08/04/2015 (16:53:25)
In merito al quesito "Il lavoratore che non esegue l’aggiornamento previsto dall’Accordo in tempo utile perde l’abilitazione? Può continuare a condurre i mezzi oppure no?
La risposta positiva fornita è corretta ma deve distinguersi tra aggiornamento quinquennale ed aggiornamento sanatorio della pregressa formazione non conforme per durata o contenuti all'accordo. In questo caso l'aggiornamento doveva essere fatto entro il 13 marzo 2015.
Rispondi Autore: Alberto Azzarito - likes: 0
23/04/2021 (00:56:01)
Vorrei trovare il riferimento normativo dove viene indicato che la formazione sulle attrezzature se scaduta e non aggiornata entro la scadenza comunque non necessita di ripetere l'intero percorso formativo ma solo l'aggiornamento. grazie

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