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Ripresi e registrati a nostra insaputa, magari mentre forniamo informazioni relative a delicati argomenti, ad esempio sulla salute. E’ quanto può accadere a tutti noi, e chissà quante volte è già accaduto, nel caso venga fatto un uso illecito dei videofonini. Le loro potenzialità permettono infatti di violare più facilmente, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come pure altre persone inconsapevoli.
Contro questi rischi, il Garante della privacy ha emesso un provvedimento, frutto anche di una consultazione pubblica, nel quale delinea il quadro della situazione e fissa le regole per il rispetto della riservatezza nell’uso delle videochiamate.
Il Garante ha precisato innanzitutto che le immagini e i suoni sono dati personali che in alcuni casi possono anche essere sensibili, quando riguardano lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali.
In ogni caso l’uso dei telefonini non deve ledere il diritto all’immagine e non deve violare diritti e libertà fondamentali, tra i quali la libertà di conversare e comunicare in assenza di intercettazioni indebite.
Se le videochiamate sono utilizzate ad uso personale e le immagini rimangono nella sfera personale o circolano solo tra un numero ristretto di persone, non si applica il Codice sulla protezione dei dati personali. Chi utilizza l’apparecchio è tenuto, anche in questi casi, a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire i danni anche morali nel caso cagioni danni a terzi, a non ledere il diritto all’immagine e al ritratto.
E’ invece illecita una comunicazione sistematica attraverso il videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini, senza rispettare i diritti degli interessati e chiedere, quando è necessario, il preventivo consenso, libero e informato (che deve essere manifestato per iscritto in caso di dati sensibili). L’informativa ed il consenso riguardano anche eventuali terzi, identificati o identificabili, ripresi nelle immagini.
Il Garante richiama l’attenzione anche sull’eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti la pubblico, l’uso dei videotelefoni sia inibito.
Si tratta di limiti e cautele che possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che, se non sono rispettati, rendono il trattamento illecito o non corretto.
Garanzie vengono richiamate anche per l’uso di immagini in forum on line.
Nel suo provvedimento il Garante si è rivolto anche ai produttori dei telefonini, per sollecitarli ad applicare semplici nuove funzioni per rendere più evidente che il videotelefono è attivo (es. segnali luminosi) e funzioni per il blocco della trasmissione dell’immagine senza che venga interrotta la conversazione.
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Videofonini: il Garante detta le regole
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Ripresi e registrati a nostra insaputa, magari mentre forniamo informazioni relative a delicati argomenti, ad esempio sulla salute. E’ quanto può accadere a tutti noi, e chissà quante volte è già accaduto, nel caso venga fatto un uso illecito dei videofonini. Le loro potenzialità permettono infatti di violare più facilmente, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come pure altre persone inconsapevoli.
Contro questi rischi, il Garante della privacy ha emesso un provvedimento, frutto anche di una consultazione pubblica, nel quale delinea il quadro della situazione e fissa le regole per il rispetto della riservatezza nell’uso delle videochiamate.
Il Garante ha precisato innanzitutto che le immagini e i suoni sono dati personali che in alcuni casi possono anche essere sensibili, quando riguardano lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali.
In ogni caso l’uso dei telefonini non deve ledere il diritto all’immagine e non deve violare diritti e libertà fondamentali, tra i quali la libertà di conversare e comunicare in assenza di intercettazioni indebite.
Se le videochiamate sono utilizzate ad uso personale e le immagini rimangono nella sfera personale o circolano solo tra un numero ristretto di persone, non si applica il Codice sulla protezione dei dati personali. Chi utilizza l’apparecchio è tenuto, anche in questi casi, a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire i danni anche morali nel caso cagioni danni a terzi, a non ledere il diritto all’immagine e al ritratto.
E’ invece illecita una comunicazione sistematica attraverso il videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini, senza rispettare i diritti degli interessati e chiedere, quando è necessario, il preventivo consenso, libero e informato (che deve essere manifestato per iscritto in caso di dati sensibili). L’informativa ed il consenso riguardano anche eventuali terzi, identificati o identificabili, ripresi nelle immagini.
Il Garante richiama l’attenzione anche sull’eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti la pubblico, l’uso dei videotelefoni sia inibito.
Si tratta di limiti e cautele che possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che, se non sono rispettati, rendono il trattamento illecito o non corretto.
Garanzie vengono richiamate anche per l’uso di immagini in forum on line.
Nel suo provvedimento il Garante si è rivolto anche ai produttori dei telefonini, per sollecitarli ad applicare semplici nuove funzioni per rendere più evidente che il videotelefono è attivo (es. segnali luminosi) e funzioni per il blocco della trasmissione dell’immagine senza che venga interrotta la conversazione.
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