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UTENTI TELEPASS E PUBBLICITA' INDESIDERATA

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

02/12/2005

Il Garante prescrive alla Società Autostrade la modifica dei contratti Telepass: è necessario un consenso libero e informato da parte degli utenti per l’utilizzo dei loro dati a scopo pubblicitario.

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Maggiori garanzie e il diritto di non ricevere e-mail pubblicitarie non richieste per le migliaia di abbonati a Telepass che usufruiscono di servizi on line.

La Società Autostrade per l’Italia, che fornisce il servizio Telepass, dovrà rivedere contratti e modulistica compilati dagli utenti al momento della registrazione e potrà utilizzare i dati personali raccolti finora, solo per la fornitura dei servizi.

Queste le conclusioni degli accertamenti avviati dal Garante, anche a seguito di segnalazioni di utenti, su alcuni servizi on line offerti da Autostrade per l’Italia.

Non è risultata in linea con il Codice della protezione dei dati la scelta di Autostrade di raccogliere il consenso del cliente per finalità di marketing facendone menzione nelle condizioni generali di contratto. Con un’unica firma, infatti, chi sottoscriveva un contratto “autorizzava” anche l’invio di materiale pubblicitario sia da parte della stessa società, sia da parte di terzi.

Un consenso manifestato in questo modo non è stato ritenuto valido dal Garante. I clienti devono essere messi, invece, in condizione di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte e poter autorizzare ogni singolo uso dei loro dati.

Rilievi del Garante anche per quanto riguarda l’uso delle e-mail degli abbonati per invio di materiale pubblicitario. Per quanto la legge consenta ad una società di utilizzare gli indirizzi e-mail senza consenso in caso di comunicazioni commerciali su servizi analoghi a quelli già forniti, è necessario però dare la possibilità ai clienti di opporsi a questi invii, al momento della raccolta dei dati o in occasione di successive comunicazioni.

Questa possibilità non era, invece, prevista nella modulistica di Autostrade per l’Italia.

 “Per dare il consenso occorre un “firma” specifica ed espressa di chi è messo nella condizione di piena consapevolezza - ha sottolineato Giuseppe Fortunato, componente del Garante e relatore del provvedimento. Il cliente deve sempre esprimere un consenso libero e informato. Non è consentito usare formule generiche e poco trasparenti sottoponendo ai cittadini moduli con richieste di consenso “omnibus” all’uso dei loro dati, valide cioè per una pluralità di scopi”.

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