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Tv interattiva: niente archivi
Pubblicità
La pubblicità interattiva sul digitale terrestre non dovrà prevedere la creazione di una banca dati centralizzata con i dati personali degli utenti.
Lo ha disposto il Garante della privacy interpellato preventivamente, come richiesto dal Codice sulla privacy, relativamente ad un progetto di servizi erogati tramite il digitale terrestre.
Il progetto prevede la possibilità per gli utenti di fornire informazioni personali (nome, cognome, numero di telefono) per una serie di applicazioni interattive: partecipazione a concorsi e giochi a premi, fornitura di servizi innovativi non collegati a programmi televisivi, come il cosiddetto t-banking (accesso e gestione del proprio conto corrente mediante tv), ma anche possibilità per l’utente di selezionare prodotti da acquistare, fornendo direttamente all’emittente televisiva i dati personali per essere contattati dall’inserzionista.
La posizione del Garante è stata illustrata nella newsletter settimanale dell’Autorità.
Nella verifica preliminare del progetto è stata riconosciuta la liceità della raccolta e dell’uso dei dati, prescrivendo tuttavia misure salva-privacy da adottare prima di offrire i servizi, tra le quali:
-La società dovrà informare in maniera più dettagliata gli utenti sull’uso che farà dei loro dati e sui diritti riconosciuti loro dalla legge. Un’apposita schermata informerà gli utenti prima della richiesta dei dati.
-Gli utenti dovranno comunque essere messi in grado di esprimere, laddove necessario, uno specifico e libero consenso all’uso dei dati, ad esempio mediante la digitazione di un tasto.
-La società non dovrà, in ogni caso, creare un archivio centralizzato dei dati raccolti nell’ambito della fornitura di servizi interattivi offerti o eventuali banche dati fra loro interconnesse.
-I dati potranno essere conservati solo per un periodo determinato (sei mesi), tempo necessario per potere rispondere a eventuali contestazioni, trascorso il quale dovranno essi essere cancellati o resi anonimi.
-La società dovrà adottare rigorose misure per la sicurezza e la protezione dei dati, in particolare per garantire che la loro comunicazione a terzi (nel caso della pubblicità interattiva, a fornitori e inserzionisti) avvenga mediante sistemi affidabili.
La pubblicità interattiva sul digitale terrestre non dovrà prevedere la creazione di una banca dati centralizzata con i dati personali degli utenti.
Lo ha disposto il Garante della privacy interpellato preventivamente, come richiesto dal Codice sulla privacy, relativamente ad un progetto di servizi erogati tramite il digitale terrestre.
Il progetto prevede la possibilità per gli utenti di fornire informazioni personali (nome, cognome, numero di telefono) per una serie di applicazioni interattive: partecipazione a concorsi e giochi a premi, fornitura di servizi innovativi non collegati a programmi televisivi, come il cosiddetto t-banking (accesso e gestione del proprio conto corrente mediante tv), ma anche possibilità per l’utente di selezionare prodotti da acquistare, fornendo direttamente all’emittente televisiva i dati personali per essere contattati dall’inserzionista.
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Nella verifica preliminare del progetto è stata riconosciuta la liceità della raccolta e dell’uso dei dati, prescrivendo tuttavia misure salva-privacy da adottare prima di offrire i servizi, tra le quali:
-La società dovrà informare in maniera più dettagliata gli utenti sull’uso che farà dei loro dati e sui diritti riconosciuti loro dalla legge. Un’apposita schermata informerà gli utenti prima della richiesta dei dati.
-Gli utenti dovranno comunque essere messi in grado di esprimere, laddove necessario, uno specifico e libero consenso all’uso dei dati, ad esempio mediante la digitazione di un tasto.
-La società non dovrà, in ogni caso, creare un archivio centralizzato dei dati raccolti nell’ambito della fornitura di servizi interattivi offerti o eventuali banche dati fra loro interconnesse.
-I dati potranno essere conservati solo per un periodo determinato (sei mesi), tempo necessario per potere rispondere a eventuali contestazioni, trascorso il quale dovranno essi essere cancellati o resi anonimi.
-La società dovrà adottare rigorose misure per la sicurezza e la protezione dei dati, in particolare per garantire che la loro comunicazione a terzi (nel caso della pubblicità interattiva, a fornitori e inserzionisti) avvenga mediante sistemi affidabili.
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