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Tutela della riservatezza e pubblico interesse
Il Garante per la Privacy e' stato chiamato ad esaminare il ricorso presentato da un avvocato che riteneva violato il suo diritto alla riservatezza in quanto il Consiglio dell'Ordine della sua citta' intendeva inserire in un numero di una rivista, curata dal medesimo Ordine, la notizia di un provvedimento di sospensione temporanea dall'esercizio della professione di avvocato già eseguito nei suoi confronti.
L'avvocato richiedeva al Garante di impedire tale pubblicazione.
Il ricorso non e' stato accolto dall'Autorita' stabilendo che il Consiglio dell'Ordine non ha violato le norme sulla privacy, in quanto il libero professionista iscritto all'albo non può invocare la privacy rispetto alla notizia dell'esistenza di un provvedimento disciplinare a suo carico che si rifletta sull'esercizio della sua professione.
Il Garante ha ricordato che ''la legge sulla riservatezza dei dati non ha modificato la disciplina legislativa riguardo al regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti connessi.'
Questi albi sono ''destinati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti.
Le norme relative ai vari albi permettono a diversi ordini professionali di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi in armonia con la legge sulla privacy.''
Le notizie riguardanti questi provvedimenti disciplinari possono essere diffuse. In questo caso devono ritenersi prevalenti rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari, rispetto all'interesse alla riservatezza del singolo professionista.
Il Garante ha inoltre ricordato che la divulgazione di tali informazioni puo' avvenire anche tramite pubblicazioni curate dai Consigli dell'Ordine purché i dati siano esatti ed aggiornati nonché riportati in termini di sostanziale correttezza.
L'avvocato richiedeva al Garante di impedire tale pubblicazione.
Il ricorso non e' stato accolto dall'Autorita' stabilendo che il Consiglio dell'Ordine non ha violato le norme sulla privacy, in quanto il libero professionista iscritto all'albo non può invocare la privacy rispetto alla notizia dell'esistenza di un provvedimento disciplinare a suo carico che si rifletta sull'esercizio della sua professione.
Il Garante ha ricordato che ''la legge sulla riservatezza dei dati non ha modificato la disciplina legislativa riguardo al regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti connessi.'
Questi albi sono ''destinati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti.
Le norme relative ai vari albi permettono a diversi ordini professionali di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi in armonia con la legge sulla privacy.''
Le notizie riguardanti questi provvedimenti disciplinari possono essere diffuse. In questo caso devono ritenersi prevalenti rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari, rispetto all'interesse alla riservatezza del singolo professionista.
Il Garante ha inoltre ricordato che la divulgazione di tali informazioni puo' avvenire anche tramite pubblicazioni curate dai Consigli dell'Ordine purché i dati siano esatti ed aggiornati nonché riportati in termini di sostanziale correttezza.
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