Sistemi di videosorveglianza sul lavoro: chi deve chiedere l’autorizzazione?
La complessità delle relazioni tra un committente ed un appaltatore possono creare dubbi in merito alla corretta individuazione del titolare e del responsabile del trattamento di dati personali. Proprio su questo tema la nota dell’ispettorato Nazionale lavoro puntualizza quale sia il modello di comportamento corretto da adottare.
Supponiamo che un datore di lavoro voglia installare un impianto di videosorveglianza, per tenere sotto controllo aree critiche di lavorazioni, all’interno del suo stabilimento. La finalità di questo impianto è quella di tutelare al meglio la incolumità e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
Per installare questo impianto, il datore di lavoro, con ogni probabilità, si rivolgerà ad un installatore, che provvede alla installazione ed attivazione dell’impianto e, in molti casi, anche alla gestione dell’impianto stesso, ad esempio registrando le immagini ed accedendo alle stesse, in caso di necessità.
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Approfondimento della normativa ISO 11064 e altre norme per la progettazione delle sale di controllo, a cura di di Adalberto Biasiotti. |
A questo punto si potrebbe porre un dubbio circa il fatto che l’installatore sia titolare del trattamento, anziché il datore di lavoro. È proprio questo il tema che viene preso in considerazione dalla circolare dell’ispettorato nazionale del lavoro, precisando che il titolare del trattamento è sempre e comunque il datore di lavoro, che ha assunto la decisione in merito al fatto che un tale impianto debba essere installato, le aree che devono essere coperte da questo impianto e alle modalità di uso ed accesso alle immagini visualizzate o memorizzate dall’impianto stesso.
La richiesta di installazione prevista dall’ ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970, pertanto, non deve essere presentata dall’installatore, che opera su mandato del datore di lavoro, ma dal datore di lavoro stesso, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali. Il ruolo svolto dall’installatore è quello di responsabile del trattamento, in quanto, su specifiche indicazioni date dal datore di lavoro, egli provvede alla installazione delle telecamere, al corretto posizionamento, alla raccolta, visualizzazione ed eventuale registrazione delle immagini e via dicendo. Tutte queste attività comunque devono essere svolte sulla base di indicazioni date dal datore di lavoro e con il costante controllo del datore di lavoro stesso.
Risulta pertanto non corretto il fatto che l’installatore operi come titolare del trattamento, avanzando in proprio le richieste appropriate all’ispettorato nazionale del lavoro. Queste richieste, seppure formulate con l’assistenza del responsabile del trattamento, vale a dire l’installatore in cui l’impianto verrà commissionato, devono essere emesse sottoscritte dal titolare del trattamento, cioè il datore di lavoro, che ha la responsabilità ultima di tutto ciò che afferisce all’uso dell’impianto ed eventuali possibili violazioni nell’uso delle immagini disponibili.
Ricordiamo inoltre che, tali sistemi, per essere autorizzati devono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro ovvero per la tutela del patrimonio aziendale (articolo 4, comma 1, della legge 300/1970).
Non possiamo che ringraziare l’ispettorato Nazionale del lavoro per aver chiarito alcuni dubbi, che potrebbero sussistere in molti datori di lavoro ed installatori di impianti, in grado di acquisire dati personali dei lavoratori, a chiarimento delle relative responsabilità e competenze.
Nota INL n. 7020 del 25 settembre 2024 (pdf)
Adalberto Biasiotti
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Rispondi Autore: Paolo Picinelli - likes: 0 | 08/11/2024 (08:02:08) |
Buongiorno. La nota dell'INL parla di ben altra cosa rispetto al testo del Dott. Biasiotti, e si riferisce all'installazione di sistemi GPS su veicoli effettuata dietro richiesta di un committente terzo. |
Rispondi Autore: Deletron - likes: 0 | 08/11/2024 (10:01:18) |
L'installazione delle TVCC deve essere riportata nel DVR? Anche quando non ci sono particolari rischi che ne richiedano l'utilizzo, ma al sono fine della tutela dei beni? grazie |