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Tributi e privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

02/03/2004

Il Garante accoglie il ricorso di un contribuente nei confronti di una società concessionaria del servizio per la riscossione dei tributi.

La società concessionaria del servizio per la riscossione dei tributi non può chiedere, né comunicare informazioni personali a terzi, senza il consenso del contribuente ritenuto moroso, per ottenere una dichiarazione che attesti la presenza di crediti su cui rivalersi.

Il principio è stato chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali affrontando il ricorso di un contribuente nei confronti di una società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi.
Il caso è stato illustrato nella newsletter settimanale dell'Autorità.
Il ricorrente si era rivolto all’Autorità dopo non aver avuto riscontro ad una sua richiesta di accesso ai dati legittimamente avanzata nei confronti della concessionaria. Con tale istanza l’interessato si opponeva all’ulteriore trattamento dei dati personali lamentando il comportamento illecito della società che aveva comunicato a terzi, con i quali aveva avuto rapporti professionali, informazioni sulla propria situazione debitoria, per verificare l’esistenza di eventuali crediti e diffidarli ad eseguire pagamenti nei suoi confronti. L’interessato chiedeva tra l’altro al Garante di ordinare alla società la cessazione del comportamento illegittimo e un risarcimento per i danni subiti.

La prima richiesta è stata accolta dall’Autorità, che ha ordinato il blocco del trattamento dei dati da parte della concessionaria.
Nessuna norma di legge o regolamentare infatti consente alla società concessionaria di trattare i dati dei contribuenti senza il loro consenso per richiedere a terzi una dichiarazione stragiudiziale anche ai fini di una costituzione in giudizio. Inoltre, viola i principi sanciti dalla normativa sulla privacy perché è sproporzionata rispetto alla finalità di recupero del credito, che può essere comunque soddisfatta in altro modo.

Il Garante ha dichiarato invece inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, che il contribuente potrà eventualmente proporre dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
Alla società sono state addebitate le spese del procedimento da rifondere direttamente al contribuente. Con separato procedimento il Garante ha disposto ulteriori accertamenti per verificare il rispetto della normativa sulla privacy nei rapporti intercorrenti tra amministrazione finanziaria e società concessionarie.
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