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Trattamento dati e notificazioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

11/03/2002

Chiarimenti dal Garante sulle ''notificazioni'' alla luce delle nuove norme sulla privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto opportuno fornire, sulla newsletter dell'Autorita', alcuni chiarimenti riguardo alle ''notificazioni'' al Garante alla luce delle nuove norme sulla privacy.

Il decreto legislativo n. 467/2001 ha previsto una approfondita revisione della notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali, che dovrà essere approvata con un regolamento.
Nel frattempo, poiché resteranno temporaneamente applicabili le disposizioni vigenti, l'Autorità ricorda che:

-la designazione di uno o più responsabili del trattamento da parte del titolare era e resta facoltativa, (non è infatti stato modificato l'art.8 della l.675/96);

-il titolare può designare, se vuole, più responsabili; deve tenere costantemente aggiornato l'elenco, ma deve comunicarne uno solo al Garante, compilando il riquadro f) del modello delle notificazioni, aggiungendo la dicitura 'ai sensi del d.lgs. 467/2001';

-di conseguenza, non è necessario effettuare comunque una modifica della notificazione al Garante per il solo fatto che è intervenuto il decreto legislativo o viene aggiunto o cambiato uno dei responsabili già indicati nella notificazione;

-la modifica della notificazione andrà, invece, ad esempio, effettuata se viene designato per la prima volta almeno un responsabile (e il trattamento, si noti bene, debba essere necessariamente notificato, non rientrando tra gli esoneri di cui all'art.7) oppure se viene designato (o muta) il responsabile specificamente designato per i rapporti con l'interessato, ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge

Il Garante ha inoltre precisato che il titolare deve tenere sempre all'interno della propria organizzazione l'elenco completo e aggiornato di tutti i responsabili eventualmente designati, come richiesto dall'art. 4 del decreto legislativo sull'informativa all'interessato.

Per quanto riguarda invece la nomina di un rappresentante in Italia da parte di un titolare stabilito in un Paese non appartenente all'Unione europea – il quale impieghi per il trattamento mezzi situati nel territorio dello Stato e che non siano utilizzati solo a fini di transito nel territorio dell'Unione europea (artt. 1, comma 2, e 3 comma 3) - occorre fin d'ora apportare una modifica alla precedente notificazione, comunicandola al Garante. Dovrà essere utilizzato il riquadro f) del modello di notificazione, aggiungendo la dicitura 'rappresentante del titolare nel territorio dello Stato'.
Restano invariate tutte le altre modalità per la redazione della notificazione mediante utilizzo dei modelli standard.


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