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Telefonate e privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente affrontato il ricorso presentato da due utenti nei confronti di un gestore telefonico che negava l’accesso ai dati personali relativi al traffico telefonico “in entrata” su un’utenza fissa, intestata ad uno dei due.
I ricorrenti sostenevano la necessità di acquisire i tabulati relativi a un determinato bimestre poiché intendevano produrli come prova in un procedimento pendente in cui figuravano come parti offese.
Il Garante ha anzitutto rigettato per inammissibilità il ricorso presentato dall’abbonato non intestatario dell’utenza, in quanto non legittimato a formulare l’istanza di accesso ai dati.
Ma ha rigettato anche il ricorso proposto dall’intestatario dell’utenza poiché dagli elementi prodotti e raccolti nel corso dell’ istruttoria non è emersa alcuna circostanza dalla quale si potesse ritenere che il rigetto dell’istanza, da parte del gestore telefonico, potesse comportare un danno per la parte civile costituita in giudizio.
In sintesi, alla luce dei decreti legislativo n.467/2001 e n.171/1998 e della legge n.397/2000, si può avere accesso alle chiamate telefoniche in entrata solo se si dimostra l’effettivo pregiudizio che la mancata conoscenza di questi dati comporta per lo svolgimento delle investigazioni difensive.
I ricorrenti sostenevano la necessità di acquisire i tabulati relativi a un determinato bimestre poiché intendevano produrli come prova in un procedimento pendente in cui figuravano come parti offese.
Il Garante ha anzitutto rigettato per inammissibilità il ricorso presentato dall’abbonato non intestatario dell’utenza, in quanto non legittimato a formulare l’istanza di accesso ai dati.
Ma ha rigettato anche il ricorso proposto dall’intestatario dell’utenza poiché dagli elementi prodotti e raccolti nel corso dell’ istruttoria non è emersa alcuna circostanza dalla quale si potesse ritenere che il rigetto dell’istanza, da parte del gestore telefonico, potesse comportare un danno per la parte civile costituita in giudizio.
In sintesi, alla luce dei decreti legislativo n.467/2001 e n.171/1998 e della legge n.397/2000, si può avere accesso alle chiamate telefoniche in entrata solo se si dimostra l’effettivo pregiudizio che la mancata conoscenza di questi dati comporta per lo svolgimento delle investigazioni difensive.
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