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Telecamere a prova di privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

05/12/2000

Fissato dal Garante per la privacy un decalogo per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza; regole che tutti dovranno rispettare.

Il fenomeno della videosorveglianza sta subendo nel nostro Paese un significativo incremento: una indagine, svolta nei mesi scorsi in quattro citta' italiane, ha rilevato la presenza di mille ''occhi elettronici'', dato che, se rapportato all'intero territorio nazionale, fa supporre la presenza in Italia di oltre un milione di telecamere.
Telecamere per controllare gli istituti bancari, i supermercati, i parcheggi, gli uffici, le zone a traffico limitato…

Una situazione che in alcuni casi si rivela di difficile gestione per quanto concerne il rispetto della riservatezza dei cittadini, considerando la mancanza di una disciplina specifica in materia.

Il Garante per la privacy ha pertanto deciso di fissare dieci regole base per la gestione degli impianti di videosorveglianza a ''prova di privacy''.
Dal rispetto di tali regole sono esonerati esclusivamente coloro che utilizzano le telecamere per fini di sicurezza personale, per controllare ad esempio gli accessi delle abitazioni, a condizione tuttavia che le riprese siano limitate allo spazio antistante gli accessi, evitando forme di videosorveglianza su aree circostanti.

Queste in sintesi le regole fondamentali:
1. Chiarire gli scopi per i quali sono effettuate le riprese e verificarne la liceita' in base alle norme vigenti.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi.
3. I soggetti che devono indicare al Garante per la privacy l'esistenza di banche dati, devono precisare che la raccolta di informazioni avviene anche tramite apparecchiature di videosorveglianza.
4. Informare i cittadini, in modo chiaro e sintetico, della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati.
5. Per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori (cfr. Statuto dei lavoratori art.4)
6. I dati raccolti devono essere quelli strettamente necessari ai fini perseguiti. Raccogliere solo le immagini necessarie. Evitare le immagini dettagliate.
7. Stabilire i termini temporali della cancellazione delle immagini e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti avvenuti o ad indagini giudiziarie e di polizia.
8. Indicare con designazione scritta chi puo' utilizzare gli impianti e prendere visione delle immagini, tranne nel caso di indagini giudiziarie e di polizia.
9. I dati non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle dichiarate.
10. Le immagini raccolte per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici devono rispettare l'apposito regolamento ed essere conservate solo per il tempo strettamente necessario alla contestazione delle infrazioni.

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