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Riservatezza rispettata anche...nell'identificazione
Puo' un datore di lavoro obbligare un dipendente ad esporre un cartellino identificativo, riportante le proprie generalita'?
Di cio' si e' occupato il Garante per la privacy, in seguito alle numerose richieste di chiarimenti riguardo alle modalita' di esposizione, da parte dei lavoratori pubblici e privati, del cartellino identificativo recante dati personali.
Il datore di lavoro puo' chiedere al dipendente di esporre un cartellino che lo renda identificabile per ragioni di trasparenza e di verifica del corretto funzionamento dell'azienda o dell'ufficio pubblico,; tuttavia i dati riportati nella parte del cartellino visibile al pubblico devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalita' perseguita e la loro diffusione deve rispettare determinate condizioni.
Sul cartellino, ad esempio, non dovra' apparire in bella mostra la data di nascita del dipendente; e' sufficiente che sia indicato un nome, un codice o un numero che ne consenta l'identificazione in caso di reclamo.
Nell'ambito del rapporto di lavoro privato, il datore di lavoro puo' diffondere i dati personali dei dipendenti, al di là del consenso espresso e volontario degli interessati, solo per adempiere "ad un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria".
L'obbligo di portare il cartellino per il dipendente di un'azienda privata deriva spesso anche da accordi sindacali o da regolamenti aziendali.
Il cartellino puo' avere finalità relative alla vita interna dell'azienda, quali ad esempio controlli sulle entrate e sulle uscite, riconoscimento da parte dei colleghi o dirigenti, accessi ad aree riservate, ma anche relative ai rapporti con gli utenti o i clienti.
In questo ultimo caso non e' giustificabile che siano presenti sul cartellino dati personali identificativi diversi dall'immagine fotografica, dalla ruolo professionale svolto ed eventualmente da un nome, un numero o un codice.
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, la diffusione di dati personali dei dipendenti per i soggetti pubblici è consentita se prevista "da norme di legge o di regolamento".
Qualora non vi siano precise disposizioni di legge o di regolamento che prescrivano il contenuto dei cartellini identificativi, non è giustificabile che sia imposta la diffusione di ''elementi identificativi personali non pertinenti ed inutilmente eccedenti rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale e di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto.''
Di cio' si e' occupato il Garante per la privacy, in seguito alle numerose richieste di chiarimenti riguardo alle modalita' di esposizione, da parte dei lavoratori pubblici e privati, del cartellino identificativo recante dati personali.
Il datore di lavoro puo' chiedere al dipendente di esporre un cartellino che lo renda identificabile per ragioni di trasparenza e di verifica del corretto funzionamento dell'azienda o dell'ufficio pubblico,; tuttavia i dati riportati nella parte del cartellino visibile al pubblico devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalita' perseguita e la loro diffusione deve rispettare determinate condizioni.
Sul cartellino, ad esempio, non dovra' apparire in bella mostra la data di nascita del dipendente; e' sufficiente che sia indicato un nome, un codice o un numero che ne consenta l'identificazione in caso di reclamo.
Nell'ambito del rapporto di lavoro privato, il datore di lavoro puo' diffondere i dati personali dei dipendenti, al di là del consenso espresso e volontario degli interessati, solo per adempiere "ad un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria".
L'obbligo di portare il cartellino per il dipendente di un'azienda privata deriva spesso anche da accordi sindacali o da regolamenti aziendali.
Il cartellino puo' avere finalità relative alla vita interna dell'azienda, quali ad esempio controlli sulle entrate e sulle uscite, riconoscimento da parte dei colleghi o dirigenti, accessi ad aree riservate, ma anche relative ai rapporti con gli utenti o i clienti.
In questo ultimo caso non e' giustificabile che siano presenti sul cartellino dati personali identificativi diversi dall'immagine fotografica, dalla ruolo professionale svolto ed eventualmente da un nome, un numero o un codice.
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, la diffusione di dati personali dei dipendenti per i soggetti pubblici è consentita se prevista "da norme di legge o di regolamento".
Qualora non vi siano precise disposizioni di legge o di regolamento che prescrivano il contenuto dei cartellini identificativi, non è giustificabile che sia imposta la diffusione di ''elementi identificativi personali non pertinenti ed inutilmente eccedenti rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale e di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto.''
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Rispondi Autore: Franco raschi - likes: 0 | 04/06/2019 (16:40:14) |
Ho avuto un contenzioso in merito a danni contestati (INESISTENTI) su di una vettura presa a noleggio. L'addetta che ha proceduto al riconoscimento dei danni, a fronte delle rimostranze mie degli altri tre passeggeri, si e'rifiutata di dare le sue generalita' nascondendo addirittura con un fazzoletto il cartellino identificativo che portava al collo! E' possibile avviare una procedura nei confronti della ditta di autonoleggi dalla quale dipende? La suddetta ha commesso un reato rifiutando di declinare le generalita' a fronte di un contenzioso su una valutazione soggettiva su danni inesistenti ma a suo dire a montanti a 120 euro da me pagati per avere lo sblocco della cauzione sulla carta di credito, ma deciso a fare vertenza per una valutazione del tutto soggettiva ed esagerata di presunti danni |
Rispondi Autore: Registra - likes: 0 | 30/09/2019 (11:04:55) |
Sull'informativa alla privacy diffusa online c'è il mio nome, cognome e codice fiscale come dipendente. Ora il cf identifica giorno, mese e anno di nascita. Posso farlo rimuovere? |