Raccolta differenziata e tutela della privacy
Anche la gestione dell’immondizia deve rispettare il Codice per la protezione dei dati personali.
Nei rifiuti finiscono, infatti, molti effetti personali - ad esempio corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati, estratti conto bancari – in alcuni casi contenenti dati sensibili relativi alla salute (es. scatole vuote dei farmaci) o alle convinzioni politiche e religiose.
Informazioni che, se trattate in modo non proporzionato o in caso di abusi, possono comportare danni alle persone.
Per dare indicazioni su come conciliare le esigenze di tutela della privacy e l’interesse pubblico della raccolta differenziata, il Garante della privacy ha emesso un provvedimento a carattere generale, dando risposta ai quesiti di carattere pratico giunti da enti locali e privati cittadini.
Secondo il garante viola la privacy l’obbligo previsto da alcuni comuni di far utilizzare ai cittadini sacchetti dei rifiuti trasparenti per la raccolta “porta a porta”; tale obbligo non è stato ritenuto proporzionato.
Sproporzionata anche la misura che obbliga ad applicare al sacchetto targhette adesive in cui sia riportato a vista nominativo ed indirizzo della persona cui si riferiscono i rifiuti, in particolare se lasciati in strada.
Invasiva è stata ritenuta anche la pratica di ispezioni generalizzate dei sacchetti.
Gli organi addetti ai controlli possono procedere ad ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiamo ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo. “Sì ai controlli per sanzionare chi non rispetta la raccolta differenziata, - ha concluso il Garante - no a indebite invasioni nella nostra privacy.”
Per conciliare privacy e raccolta differenziata il Garante ritiene lecito l’utilizzo di codice a barre, microchip o etichette intelligenti (Rfid) per contrassegnare i sacchetti.
“In questo modo – precisa l’Autorità - gli operatori che verificano l’omogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dell’identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica dei codice a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione.”
Per quanto riguarda le cosiddette “ecopiazzole”, il Garante ritiene lecito che i gestori di queste aree in cui i cittadini portano i materiali per la raccolta differenziata, registrino temporaneamente nominativi ed indirizzo di chi conferisce i rifiuti, previa esibizione di un documento di identità, anche per accertare la residenza dei cittadini ed evitare che uno stesso soggetto conferisca i rifiuti in più comuni aggirando i limiti quantitativi ammessi senza oneri.
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