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Pubblicita' indesiderata ai clienti degli istituti di credito: intervento del Garante per la privacy
Se un istituto di credito invia materiale promozionale a un cliente che abbia espresso la volontà di non ricevere pubblicità, rischia di incorrere nel reato di illecito trattamento dei dati personali.
Questo è quanto è stato specificato dall'Autorita' garante per la protezione dei dati personali nell'ultima newsletter, in riferimento al caso di un correntista che, pur avendo fornito indicazioni specifiche al momento della sottoscrizione del contratto, si vedeva regolarmente recapitare informazioni commerciali insieme agli estratti conto.
La banca, chiamata a giustificare l'accaduto in seguito alle lamentele esposte al Garante dal correntista, si era appellata alla natura informativa e divulgativa della comunicazione spedita, che illustrava le procedure legate al passaggio all'euro con una presenza marginale di messaggi promozionali.
In seguito all'intervento dell'Autorità, la banca si era impegnata a escludere il nominativo del cliente dagli elenchi in uso per l'invio di messaggi promozionali, ma il correntista aveva continuato a ricevere il materiale.
Il comportamento dell'istituto di credito è stato, quindi, giudicato illegittimo dal Garante, che ha imposto alla banca di rifondere al correntista le spese sostenute per il ricorso e ha disposto che copia degli atti sia inviata all'Autorità giudiziaria ''alla quale spetta di valutare se l'istituto di credito sia incorso nel reato di trattamento illecito di dati personali (art.35 legge 675/1996)".
Questo è quanto è stato specificato dall'Autorita' garante per la protezione dei dati personali nell'ultima newsletter, in riferimento al caso di un correntista che, pur avendo fornito indicazioni specifiche al momento della sottoscrizione del contratto, si vedeva regolarmente recapitare informazioni commerciali insieme agli estratti conto.
La banca, chiamata a giustificare l'accaduto in seguito alle lamentele esposte al Garante dal correntista, si era appellata alla natura informativa e divulgativa della comunicazione spedita, che illustrava le procedure legate al passaggio all'euro con una presenza marginale di messaggi promozionali.
In seguito all'intervento dell'Autorità, la banca si era impegnata a escludere il nominativo del cliente dagli elenchi in uso per l'invio di messaggi promozionali, ma il correntista aveva continuato a ricevere il materiale.
Il comportamento dell'istituto di credito è stato, quindi, giudicato illegittimo dal Garante, che ha imposto alla banca di rifondere al correntista le spese sostenute per il ricorso e ha disposto che copia degli atti sia inviata all'Autorità giudiziaria ''alla quale spetta di valutare se l'istituto di credito sia incorso nel reato di trattamento illecito di dati personali (art.35 legge 675/1996)".
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