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Privacy e salute
L'ufficio del Garante per la privacy ha inviato al governo una nota relativa alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte nella delicata vicenda del sangue infetto.
Questi cittadini, per il timore delle ripercussioni che potrebbe avere la pubblicazione delle patologie contratte per trasfusione di sangue o uso di emoderivati infetti, si trovano indotti a rinunciare a citare in giudizio il ministero della Sanita'.
Il Garante ha evidenziato che, benche' le norme processuali non siano state mutate dopo l'introduzione della legge 675/96, gli uffici giudiziari dovrebbero comunque rispettare alcuni obblighi in relazione al trattamento e alla protezione dei dati personali.
Inoltre gli uffici giudiziari, come ogni altra amministrazione, entro il 29 marzo dovranno adottare misure di sicurezza tecniche ed amministrative per ridurre al minimo i rischi di distruzione di dati e di accesso non autorizzato alle informazioni.
Tuttavia e' stata evidenziata la necessita' di nuove disposizioni, come ad esempio era stato fatto con la legge 135/90 sulla lotta all'Aids, provvedimento che prevedeva che chiunque venga a conoscenza di queste particolari vicende nell'esercizio della propria funzione, debba adottare misure utili alla tutela della persona assistita.
Per quanto riguarda i processi sarebbe opportuno che nelle cause civili l'autorita' giudiziaria potesse omettere il nome di chi, a causa di una malattia contratta per trasfusione di sangue o di uso di emoderivati infetti, fa causa contro lo Stato.
Questi cittadini, per il timore delle ripercussioni che potrebbe avere la pubblicazione delle patologie contratte per trasfusione di sangue o uso di emoderivati infetti, si trovano indotti a rinunciare a citare in giudizio il ministero della Sanita'.
Il Garante ha evidenziato che, benche' le norme processuali non siano state mutate dopo l'introduzione della legge 675/96, gli uffici giudiziari dovrebbero comunque rispettare alcuni obblighi in relazione al trattamento e alla protezione dei dati personali.
Inoltre gli uffici giudiziari, come ogni altra amministrazione, entro il 29 marzo dovranno adottare misure di sicurezza tecniche ed amministrative per ridurre al minimo i rischi di distruzione di dati e di accesso non autorizzato alle informazioni.
Tuttavia e' stata evidenziata la necessita' di nuove disposizioni, come ad esempio era stato fatto con la legge 135/90 sulla lotta all'Aids, provvedimento che prevedeva che chiunque venga a conoscenza di queste particolari vicende nell'esercizio della propria funzione, debba adottare misure utili alla tutela della persona assistita.
Per quanto riguarda i processi sarebbe opportuno che nelle cause civili l'autorita' giudiziaria potesse omettere il nome di chi, a causa di una malattia contratta per trasfusione di sangue o di uso di emoderivati infetti, fa causa contro lo Stato.
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