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Privacy in...Comune

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

13/03/2003

Un assessore può conoscere i nomi dei dipendenti comunali iscritti al sindacato? Il caso è stato affrontato dal Garante per la privacy.

L’assessore comunale non può conoscere i nomi dei dipendenti comunali iscritti al sindacato se non è indispensabile per una precisa finalità di interesse pubblico. L’iscrizione ad un determinata sigla sindacale, infatti, costituisce un dato di natura sensibile, sottoposto a particolare tutela.

Lo ha stabilito l’Autorità in un parere reso ad un Comune che chiedeva se fosse legittimo comunicare i dati sull’appartenenza sindacale dei dipendenti all’assessore comunale che ne aveva fatto richiesta.

Una sintesi del parere espresso dal Garante è stata illustrata nella newsletter del Garante che riportiamo di seguito.

La disciplina sull’ordinamento degli enti locali, riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, comprese aziende ed enti collegati, ogni informazione utile all’espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto d’ufficio.
Analogo diritto non è invece previsto per gli assessori in quanto tali.
Le norme dispongono, invece, che il sindaco e i singoli assessori per gli specifici settori ad essi delegati, debbano solo sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e non con atti non di diretta gestione, ma con direttive generali.

L’ordinamento degli enti locali, infatti, prevede che si applichino le norme del decreto legislativo n.29/1993, in particolare la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo dell’ente, e le funzioni di attuazione e gestione amministrativa, che spettano ai dirigenti.

Pertanto, solo nel caso in cui la richiesta di dati relativi al personale dipendente, anche di natura sensibile, sia effettivamente indispensabile all’assessore per espletare la funzione di controllo politico-amministrativo sull’andamento dell’ufficio del personale, l’acquisizione dei dati potrebbe risultare conforme alle norme sulla privacy.

Le norme sulla protezione dei dati personali, infatti, considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati effettuati per l’espletamento di funzioni di controllo della rispondenza dell’attività amministrativa a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia, attribuite dalla legge a soggetti pubblici.
Fermo restando che trattandosi di sensibili occorre rispettare alcune precise cautele, quali, ad esempio, l’esigenza che comunicazione deve riguardare solo dati realmente indispensabili all’attività istituzionale svolta dal soggetto pubblico che li richiede e che vi sia una stretta pertinenza tra i compiti a questi attributi e i dati raccolti.

“Se invece sono proprio le ricordate finalità di rilevante interesse pubblico a mancare - conclude il Garante- la comunicazione di questi dati non è legittima e l’accesso da parte dell’assessore non è quindi consentito.”
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