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Privacy e conservazione dei dati del traffico telefonico e Internet

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

30/01/2004

Approvata dalla Camera la conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, con modificazioni. Bocciato il termine di 30 mesi.

E’ stato approvato nei giorni scorsi dalla Camera il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia" (C4594/A).
Tra questi ultimi rientrano i termini di conservazione dei dati del traffico telefonico e Internet.

Il decreto 354/2003 ha modificato il Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), inserendo l’obbligo di conservare i dati relativi al traffico per 30 mesi, per finalità di accertamento e repressione reati; termine che può essere ulteriormente prorogato per altri 30 mesi per finalità di accertamento e repressione di particolari delitti, tra i quali quelli ai danni di sistemi informatici.
Tale decreto era stato accolto con preoccupazione dal Garante della Privacy che riteneva potesse anche “entrare in conflitto con le norme costituzionali sulla libertà e segretezza delle comunicazioni e sulla libertà di manifestazione del pensiero.”

Il disegno di legge di conversione approvato alla Camera ha ridotto i termini di conservazione a 24 mesi. Il DLgs. 196/2003 nella legge di conversione dovrebbe essere così modificato:
«Art.132.–(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)–
1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico o alla corrispondenza in via telematica sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.
2.Decorso il termine di cui al comma 1,i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a),del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3.Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell’imputato,della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere,direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dal- l’articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. "

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
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