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Norme antiriciclaggio e gestione degli archivi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

22/06/2005

Le indicazioni del Garante in vista del regolamento che amplia gli obblighi antiriciclaggio a numerose categorie e attività.

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L’eventuale estensione degli obblighi antiriciclaggio a numerose attività e categorie, prevista dagli schemi di regolamento predisposti dal Ministero delle finanze, deve rispettare i principi di proporzionalità e di necessità dei trattamenti dei dati previsti dal Codice della privacy.

Avvocati, notai, commercialisti, banche, ma anche gallerie d’arte e case d’asta, devono trattare solo dati personali pertinenti ed effettivamente necessari dei clienti che effettuano operazioni di valore superiore ai 12500 euro e devono informarli sull’uso che verrà fatto di questi dati.
Presso ogni categoria o singolo operatore deve essere creato di un apposito archivio dedicato solo alla conservazione delle informazioni antiriciclaggio raccolte (nome, cognome, data, tipo di operazione ecc.).
 

Le indicazioni sono state fornite dal Garante della privacy in un parere inviato al Ministero dell’economia e delle finanze sugli schemi di regolamento, con i quali si introducono disposizioni in materia di obblighi “antiriciclaggio” a carico di numerose categorie ed attività che potrebbero, secondo il legislatore, essere usate a fini di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite.

Nel parere, il Garante ha richiamato  in particolare l’attenzione sulle cautele da adottare nell’acquisizione, conservazione ed eventuale segnalazione dei dati trattati.

Il Garante ha invitato il Ministero a rivedere alcune disposizioni, sulla creazione di diversi tipi di archivi, ritenendo che siano in contrasto con la prevista adozione di un archivio “unico” da parte dalle categorie interessate, nel quale raccogliere solo le informazioni acquisite  nell’adempimento degli obblighi “antiriciclaggio” allo scopo di facilitare la conservazione e i controlli.

Illustrando la questione nella newsletter settimanale, il Garante ha precisato che per la tenuta e la gestione di tale archivio “unico” le categorie interessate possono avvalersi eventualmente anche di “centri di servizio” esterni: ma in questa ipotesi le informazioni devono essere conservate separate per singolo operatore,  avendo cura che ne sia garantita la sicurezza e la segretezza.

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