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Molte falsita’ sulla privacy a scuola

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

06/12/2004

Il Garante sfata alcune leggende metropolitane. Eccessi di...privacy.

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Sul trattamento dei dati nelle scuole (voti, scrutini, …) non c’è chiarezza. Troppo spesso si invocano, in maniera del tutto infondata, i principi del Codice della privacy per giustificare scelte che con la tutela della privacy non hanno nulla a che fare o come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Ci troviamo di fronte a una sorta di…eccesso di privacy.
Per fare chiarezza sulla situazione e sfatare leggende metropolitane che fioriscono al riguardo, è intervenuto il Garante della privacy.
“Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, - tuona l’Autorità - non è vero che gli studenti devono “nascondere” la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini”.

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa.
“I risultati degli scrutini – che non sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele - devono essere al contrario pubblicati anche dopo l’avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a principi di trasparenza.”

Il 9 febbraio di quest’anno, un’ordinanza del Ministro per l’istruzione ricorda peraltro che anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell’albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l’esito degli esami, “con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo”.

Il Garante ha inoltre ricordato che non esiste alcun provvedimento dell'Autorità che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all’ora di religione.
“Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona – precisa il Garante - , infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa.”

Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti privacy da adottare da parte delle scuole, nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati “sensibili”. Il “Codice” contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante.

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