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La raccolta dati delle inserzioni pubblicitarie deve avvenire nel rispetto della privacy
Dopo aver ricevuto numerose telefonate in merito ad un annuncio di lavoro che non aveva mai fatto e non avendo avuto informazioni soddisfacenti dalla societa' editrice che gestisce la pubblicazione, un cittadino ha deciso di rivolgersi al Garante per la privacy per bloccare l'ulteriore pubblicazione dei dati, utilizzati senza il suo consenso, e per richiedere un risarcimento.
La societa' editrice non e' stata in grado di identificare la persona che aveva richiesto l'inserzione, ed ha sostenuto che il trattamento dei dati poteva avvenire senza il consenso del ricorrente perche' effettuato nell'ambito della professione giornalistica.
Interpellata dal Garante, la societa' editrice ha sottolineato inoltre di aver gia' garantito al ricorrente che, prendendo atto del suo dissenso, in futuro i dati non sarebbero stati piu' diffusi in qualsiasi forma.
Considerando l'impegno formale assunto dalla societa' a non diffondere piu' i dati in nessun ambito della propria attività, il Garante ha dichiarato il non luogo a procedere per quanto riguarda la richiesta tesa a prevenire eventuali ulteriori diffusioni di questi dati.
In merito alla richiesta di risarcimento, il Garante ha affermato che tale richiesta deve essere inoltrata al giudice ordinario.
Il ricorso ha offerto all'Autorita' uno spunto per una riflessione di carattere generale riguardo al trattamento e alla raccolta dei dati nella pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie.
Il Garante ha sottolineato che le inserzioni sono estranee all'attività giornalistica, ma sono inerenti piuttosto ad un'attività commerciale, ed ha deciso di avviare un autonomo procedimento per verificare aspetti riguardanti le inserzioni, quali ad esempio le modalità di raccolta dei dati, la verifica della loro esattezza e provenienza.
La societa' editrice non e' stata in grado di identificare la persona che aveva richiesto l'inserzione, ed ha sostenuto che il trattamento dei dati poteva avvenire senza il consenso del ricorrente perche' effettuato nell'ambito della professione giornalistica.
Interpellata dal Garante, la societa' editrice ha sottolineato inoltre di aver gia' garantito al ricorrente che, prendendo atto del suo dissenso, in futuro i dati non sarebbero stati piu' diffusi in qualsiasi forma.
Considerando l'impegno formale assunto dalla societa' a non diffondere piu' i dati in nessun ambito della propria attività, il Garante ha dichiarato il non luogo a procedere per quanto riguarda la richiesta tesa a prevenire eventuali ulteriori diffusioni di questi dati.
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Il ricorso ha offerto all'Autorita' uno spunto per una riflessione di carattere generale riguardo al trattamento e alla raccolta dei dati nella pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie.
Il Garante ha sottolineato che le inserzioni sono estranee all'attività giornalistica, ma sono inerenti piuttosto ad un'attività commerciale, ed ha deciso di avviare un autonomo procedimento per verificare aspetti riguardanti le inserzioni, quali ad esempio le modalità di raccolta dei dati, la verifica della loro esattezza e provenienza.
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