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In quali casi e' possibile presentare ricorso al Garante per la privacy?
Per chiedere la revoca di un atto amministrativo non si puo' ricorrere al Garante.
Il ricorso al Garante per la privacy infatti puo' essere presentato solo per tutelare specifici diritti, precisamente quelli previsti dall'articolo 13 della legge 675/96.
E' quanto emerge dalla decisione del Garante che ha ritenuto inammissibile il ricorso del rappresentante legale di una societa' che richiedeva l'annullamento di una delibera della giunta comunale, affissa nell'albo del Comune.
Secondo il cittadino, nella delibera erano stati riportati illegittimamente alcuni dati riguardanti la sua persona e la societa' che rappresentava ed il Comune avrebbe dovuto procedere non con una delibera, ma con una diversa modalita', ad esempio mediante un atto interno e con comunicazione riservata agli interessati.
Non avendo il Comune accettato la richiesta di revoca della delibera, il cittadino si e' rivolto al Garante per la privacy, sostenendo che la diffusione dei suoi dati personali non fosse avvenuta nel rispetto del suo diritto alla riservatezza.
Il Garante pero' ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha osservato che la richiesta di revoca o annullamento di un atto amministrativo e' ''improponibile se avanzata all'autorita' Garante, anche nell'ambito di una procedura come quella del ricorso''.
Il ricorso al Garante puo' essere infatti presentato solo per lamentare violazioni dei diritti previsti dall'art. 13 della legge 675/96, quali ad esempio accesso ai dati, cancellazione, opposizione al loro trattamento.
Riguardo al caso specifico, inoltre, il Garante ha appurato che la pubblicazione degli atti comunali sia avvenuta correttamente e che i dati riportati erano pertinenti e osservavano il principio di non eccedenza.
Il caso e' stato illustrato nella NewsLetter dell'Authority diffusa nei giorni scorsi.
Il ricorso al Garante per la privacy infatti puo' essere presentato solo per tutelare specifici diritti, precisamente quelli previsti dall'articolo 13 della legge 675/96.
E' quanto emerge dalla decisione del Garante che ha ritenuto inammissibile il ricorso del rappresentante legale di una societa' che richiedeva l'annullamento di una delibera della giunta comunale, affissa nell'albo del Comune.
Secondo il cittadino, nella delibera erano stati riportati illegittimamente alcuni dati riguardanti la sua persona e la societa' che rappresentava ed il Comune avrebbe dovuto procedere non con una delibera, ma con una diversa modalita', ad esempio mediante un atto interno e con comunicazione riservata agli interessati.
Non avendo il Comune accettato la richiesta di revoca della delibera, il cittadino si e' rivolto al Garante per la privacy, sostenendo che la diffusione dei suoi dati personali non fosse avvenuta nel rispetto del suo diritto alla riservatezza.
Il Garante pero' ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha osservato che la richiesta di revoca o annullamento di un atto amministrativo e' ''improponibile se avanzata all'autorita' Garante, anche nell'ambito di una procedura come quella del ricorso''.
Il ricorso al Garante puo' essere infatti presentato solo per lamentare violazioni dei diritti previsti dall'art. 13 della legge 675/96, quali ad esempio accesso ai dati, cancellazione, opposizione al loro trattamento.
Riguardo al caso specifico, inoltre, il Garante ha appurato che la pubblicazione degli atti comunali sia avvenuta correttamente e che i dati riportati erano pertinenti e osservavano il principio di non eccedenza.
Il caso e' stato illustrato nella NewsLetter dell'Authority diffusa nei giorni scorsi.
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