Il GDPR è sempre più vicino: l’intervento del consiglio dei ministri
Anche se il regolamento generale sulla protezione dei dati è in vigore già dal 25 maggio 2016, è consentita la convivenza fra precedenti disposizioni legislative e il nuovo regolamento, fino al 25 maggio 2018. Dopo tale data, ogni disposizione nazionale, che risulti incompatibile con le disposizioni del regolamento, è annullata.
Per questa ragione il Consiglio dei Ministri, nel comunicato stampa del 21 marzo, ha annunciato di aver approvato in via preliminare un decreto legislativo, che abolisce il decreto 196/2003, sostituito appunto dal nuovo regolamento europeo, che entrerà pienamente in vigore il 25 maggio.
Ciò non significa affatto che il decreto 196/2003 debba essere cancellato, come purtroppo risulterebbe da alcune improvvide notizie sono state diffuse, ma devono essere cancellate solo le disposizioni di questo decreto, che risultino incompatibili con le disposizioni del regolamento generale europeo.
Senza entrare in troppi dettagli, faccio un solo esempio che dimostra come molte delle attuali disposizioni possono benissimo restare in vita anche dopo il 25 maggio 2018.
Ad esempio, quando un interessato vuole rivolgersi all’autorità Garante, per fare rispettare i suoi diritti, ha a disposizione tre canali di comunicazione che sono rispettivamente:
- il ricorso,
- il reclamo,
- la segnalazione.
Il ricorso è riservato esclusivamente alla richiesta di intervento dell’autorità Garante, per omesso o sufficiente riscontro ad una richiesta di accesso ai dati, indirizzata ad un titolare, oppure ad una richiesta comunque afferente alla gestione di dati personali dell’interessato, come ad esempio la cancellazione.
Il reclamo invece viene utilizzato quando si desidera invocare l’intervento dell’autorità Garante per una qualsiasi altra ragione, che non rientri nella casistica sopra illustrata.
Infine, la segnalazione viene utilizzata da qualsiasi cittadino che intenda portare all’attenzione del Garante una situazione di potenziale violazione di disposizioni legislative in tema di protezione dei dati personali, che però non lo riguardino direttamente.
Ad esempio, se un cittadino, camminando sul marciapiede, rileva che un esercizio commerciale ha installato delle telecamere, senza installare la appropriata informativa, è sua facoltà utilizzare la segnalazione per portare questa violazione all’attenzione dell’autorità Garante.
Sono numerose altre le disposizioni dell’attuale decreto legislativo, che possono rimanere tranquillamente in vigore.
Non appena disponibile, porterò all’attenzione dei lettori questo decreto preliminare, e lo esamineremo congiuntamente.
Adalberto Biasiotti
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