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Fax tra uffici pubblici: rispettano la privacy?
"E’ legittimo l’uso del fax nelle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche. In ogni caso, i dipendenti incaricati dalle amministrazioni all’invio e alla ricezione delle comunicazioni tramite fax (indipendente dal grado e dalla funzione ricoperta) devono sempre rispettare gli obblighi di riservatezza e le misure di sicurezza che la legge sulla privacy pone a protezione dei dati personali trattati. Naturalmente i dati comunicati non devono essere eccedenti rispetto agli scopi per i quali vengono richiesti."
Queste le indicazioni riguardo alle comunicazioni via fax effettuate tra amministrazioni pubbliche fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, in occasione di un ricorso presentato dalla dipendente di una pubblica amministrazione.
Il caso è stato riportato sulla newsletter settimanale dell’Autorità.
La donna riteneva non corrette le modalità con le quali il datore di lavoro pubblico aveva effettuato alcuni accertamenti nei suoi confronti.
L’amministrazione della dipendente aveva inviato alla segreteria del personale del Comune dove lavora il marito, un fax nel quale si chiedeva, per ragioni amministrative, se il coniuge usufruisse dei benefici prevista dalla legge sulla tutela dell’handicap (104/1992).
La ricorrente riteneva non idoneo l’uso del fax per l’invio della richiesta, evidenziando la possibile divulgazione a terzi di informazioni personali senza il suo consenso. La donna chiedeva inoltre la condanna del titolare al risarcimento del danno.
"Nel corso dell’istruttoria – si legge nella newsletter - l’Autorità ha accertato la legittimità dell’operato dell’ente pubblico, il quale non deve richiedere il consenso dei dipendenti per trattare i loro dati e risulta aver agito nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. La comunicazione tramite fax, infatti, è consentita dalla legge ed è stata effettuata per ragioni istituzionali rispettando i limiti di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di risarcimento del danno, questa può essere proposta, se ricorrono i presupposti, solo di fronte al giudice ordinario."
Queste le indicazioni riguardo alle comunicazioni via fax effettuate tra amministrazioni pubbliche fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, in occasione di un ricorso presentato dalla dipendente di una pubblica amministrazione.
Il caso è stato riportato sulla newsletter settimanale dell’Autorità.
La donna riteneva non corrette le modalità con le quali il datore di lavoro pubblico aveva effettuato alcuni accertamenti nei suoi confronti.
L’amministrazione della dipendente aveva inviato alla segreteria del personale del Comune dove lavora il marito, un fax nel quale si chiedeva, per ragioni amministrative, se il coniuge usufruisse dei benefici prevista dalla legge sulla tutela dell’handicap (104/1992).
La ricorrente riteneva non idoneo l’uso del fax per l’invio della richiesta, evidenziando la possibile divulgazione a terzi di informazioni personali senza il suo consenso. La donna chiedeva inoltre la condanna del titolare al risarcimento del danno.
"Nel corso dell’istruttoria – si legge nella newsletter - l’Autorità ha accertato la legittimità dell’operato dell’ente pubblico, il quale non deve richiedere il consenso dei dipendenti per trattare i loro dati e risulta aver agito nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. La comunicazione tramite fax, infatti, è consentita dalla legge ed è stata effettuata per ragioni istituzionali rispettando i limiti di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di risarcimento del danno, questa può essere proposta, se ricorrono i presupposti, solo di fronte al giudice ordinario."
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