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Fatture fiscali e privacy
I dati personali riguardanti rapporti di natura commerciale legati all’emissione di fatture fiscali, devono essere sempre accessibili alla controparte.
Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, accogliendo il ricorso del titolare di un’impresa.
Il ricorrente lamentava di non aver ricevuto da una sua azienda fornitrice riscontro alla sua richiesta ad accedere ai dati personali che la riguardavano.
L’azienda ricorrente, controparte in un contenzioso legale riguardante il pagamento di alcune forniture, si era rivolta al Garante ribadendo la propria richiesta di accesso ai dati personali detenuti dall’azienda fornitrice con specifico riferimento ad una determinata fattura.
Invitata dall’Autorità garante a pronunciarsi su tali richieste, l’azienda rispondeva limitandosi a fornire la tipologia dei dati da essa detenuti.
L’Autorità, nell’accogliere il ricorso, ha sottolineato che “le informazioni fornite dall’azienda apparivano generiche e costituivano non tanto l’oggetto della specifica richiesta, quanto piuttosto informazioni già conosciute dalla ricorrente.” Ma ha soprattutto ribadito “la necessità, per la parte investita dalla richiesta di accesso ai dati personali, di fornire in forma intelligibile, concreta e completa qualunque informazione riguardante anche indirettamente il soggetto richiedente.”
Il garante ha pertanto intimato all’azienda di comunicare all’interessata, entro un termine prestabilito, tutti i dati personali da essa detenuti, dando conferma all’Autorità dell’avvenuto adempimento. All’azienda sono state addebitate le spese del procedimento fissate in 100 euro.
Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, accogliendo il ricorso del titolare di un’impresa.
Il ricorrente lamentava di non aver ricevuto da una sua azienda fornitrice riscontro alla sua richiesta ad accedere ai dati personali che la riguardavano.
L’azienda ricorrente, controparte in un contenzioso legale riguardante il pagamento di alcune forniture, si era rivolta al Garante ribadendo la propria richiesta di accesso ai dati personali detenuti dall’azienda fornitrice con specifico riferimento ad una determinata fattura.
Invitata dall’Autorità garante a pronunciarsi su tali richieste, l’azienda rispondeva limitandosi a fornire la tipologia dei dati da essa detenuti.
L’Autorità, nell’accogliere il ricorso, ha sottolineato che “le informazioni fornite dall’azienda apparivano generiche e costituivano non tanto l’oggetto della specifica richiesta, quanto piuttosto informazioni già conosciute dalla ricorrente.” Ma ha soprattutto ribadito “la necessità, per la parte investita dalla richiesta di accesso ai dati personali, di fornire in forma intelligibile, concreta e completa qualunque informazione riguardante anche indirettamente il soggetto richiedente.”
Il garante ha pertanto intimato all’azienda di comunicare all’interessata, entro un termine prestabilito, tutti i dati personali da essa detenuti, dando conferma all’Autorità dell’avvenuto adempimento. All’azienda sono state addebitate le spese del procedimento fissate in 100 euro.
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