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Eredita’ e privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

15/10/2003

E’ possibile per l’erede conoscere i beneficiari di una polizza di assicurazione stipulata dal defunto?

L’erede legittimo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni personali che riguardano il defunto, ma non ha diritto di accedere ai dati relativi a terzi, come ad esempio i beneficiari di polizze assicurative.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento emesso dopo aver esaminato il ricorso dell’erede legittimo di una donna che, poco prima di morire, aveva stipulato con una società di assicurazioni una polizza a favore di un terzo le cui generalità non erano note al ricorrente.

L’erede aveva richiesto alla società di assicurazioni di ricevere informazioni riguardanti la stipula della polizza di assicurazione sottoscritta dalla defunta e di ottenere anche copia della stessa polizza.
La società si era però rifiutata di consegnare la documentazione e di dare all’interessato informazioni verbali al riguardo.

L’erede si era rivolto, quindi, al Garante chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto di ricevere in forma intelligibile i dati riguardanti la polizza, l’origine del contratto di assicurazione, l’esistenza di dati contenuti nella polizza. Richiedeva inoltre che la controparte gli consegnasse copia della polizza.

Invitata dall’Autorità ad aderire alle richieste, la società ribadiva però il proprio rifiuto sostenendo che, accogliendo le richieste dell’erede, si poteva integrare l’ipotesi di illecita comunicazione di dati personali perché di fatto sarebbero state rese note le generalità del beneficiario, mentre il disposto dell’art. 13, della legge n. 675/1996, andrebbe interpretato proprio al fine di tutelare l’ interesse della persona deceduta a non divulgare i dati del beneficiario della polizza da lei sottoscritta.

Il provvedimento del Garante è stato illustrato nella newsletter dell’Autorità. La richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali riconducibili alla defunta è stata ritenuta legittima, “benché impropriamente formulata nella parte in cui si chiedeva l’accesso ad interi documenti detenuti dalla società di assicurazioni.

La messa a disposizione dell’intera documentazione da parte del titolare del trattamento, in copia o in visione, può infatti essere permessa - ha ribadito l’Autorità - solo qualora sussistano reali, oggettive difficoltà di estrapolazione dei dati richiesti all’interno di documenti, e comunque avendo cura di oscurare i dati personali eventualmente riferiti a terzi.

In tal senso, alla società di assicurazione è stato intimato di estrarre dagli atti e dai documenti da essa detenuti, comprese pertanto le eventuali polizze sottoscritte, tutte le informazioni personali relative alla defunta, comunicandole in modo intelligibile all’erede legittimo, avendo però cura di escludere tutte le informazioni non direttamente riferite alla signora scomparsa e, quindi, nello specifico, non comunicando i dati personali relativi al beneficiario della polizza.”
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