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Eliminare dagli archivi i dati sensibili ''eccedenti''
Sulla Gazzetta Ufficiale (Supl. Ord. n.70 alla G.U. n.83 del 9 aprile 2002) sono state pubblicate le nuove autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili emanate nel gennaio 2002 dal Garante per la privacy.
Queste autorizzazioni sono destinate a diverse categorie di soggetti che, per ragioni di lavoro o di ufficio, utilizzano alcuni dati di carattere giudiziario e sensibile (salute, origini etniche e razziali, opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza a partiti o sindacati).
Le autorizzazioni hanno efficacia retroattiva a decorrere dal 1 febbraio 2002 e varranno fino al 30 giugno 2003.
Qualora il trattamento dati non sia gia' conforme alle nuove prescrizioni introdotte dalle autorizzazioni, il titolare del trattamento dati deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.
Rispetto alle autorizzazioni generali emanate nel 2000, le nuove autorizzazioni pongono particolare attenzione alla valutazione dell'effettiva necessita' di ricorrere a dati sensibili, al tempo di conservazione e all'aggiornamento degli archivi.
Nelle autorizzazioni si specifica infatti che possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalita' per le quali e' ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
Inoltre deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati ''rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati''.
Gli archivi devono essere, quindi, costantemente aggiornati e devono contenere solo i dati sensibili strettamente necessari.
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 1/2002).
Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2002)
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n. 3/2002)
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2002)
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2002)
Autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2002)
Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2002)
Queste autorizzazioni sono destinate a diverse categorie di soggetti che, per ragioni di lavoro o di ufficio, utilizzano alcuni dati di carattere giudiziario e sensibile (salute, origini etniche e razziali, opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza a partiti o sindacati).
Le autorizzazioni hanno efficacia retroattiva a decorrere dal 1 febbraio 2002 e varranno fino al 30 giugno 2003.
Qualora il trattamento dati non sia gia' conforme alle nuove prescrizioni introdotte dalle autorizzazioni, il titolare del trattamento dati deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.
Rispetto alle autorizzazioni generali emanate nel 2000, le nuove autorizzazioni pongono particolare attenzione alla valutazione dell'effettiva necessita' di ricorrere a dati sensibili, al tempo di conservazione e all'aggiornamento degli archivi.
Nelle autorizzazioni si specifica infatti che possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalita' per le quali e' ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
Inoltre deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati ''rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati''.
Gli archivi devono essere, quindi, costantemente aggiornati e devono contenere solo i dati sensibili strettamente necessari.
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 1/2002).
Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2002)
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n. 3/2002)
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2002)
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2002)
Autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2002)
Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2002)
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