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E-mail e telefonate ''schedate''?
Con una dichiarazione, approvata in occasione della Conferenza internazionale di Cardiff del settembre 2002, i Garanti per la privacy europei hanno espresso la loro preoccupazione per l'ipotesi avanzata dai governi europei di introdurre in modo generalizzato nuovi obblighi di conservazione di dati relativi a tutte le forme di telecomunicazione – durata, localizzazione, numeri utilizzati per chiamate telefoniche, fax, messaggi di posta elettronica, e per altri impieghi di Internet – per un periodo di un anno o più.
Una misura che avrebbe lo scopo di consentire l'eventuale accesso ai dati da parte delle forze dell'ordine e degli organismi preposti alla sicurezza.
Secondo i Garanti questa proposta metterebbe a rischio la privacy dei cittadini europei, e non terrebbe conto delle garanzie e dei limiti previsti da vari strumenti internazionali e comunitari, tra i quali l'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la direttiva n.2002/58/CE del luglio 2002 in materia di privacy e comunicazioni elettroniche (Si veda PuntoSicuro n612).
Nella dichiarazione, riportata integralmente nella newsletter dell'Autorità italiana per la protezione dei dati personali, i Garanti sottolineano che ''la conservazione dei dati di traffico per scopi connessi all'attività delle forze dell'ordine dovrebbe essere conforme alle rigide condizioni previste dall'articolo 15(1) della Direttiva (n.2002/58/CE )– ossia, caso per caso, solo per un periodo limitato e purché necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica.''
''La conservazione sistematica di dati di traffico delle più svariate tipologie per un periodo di un anno o anche maggiore sarebbe evidentemente sproporzionata e, quindi, in ogni caso inaccettabile.''
Una misura che avrebbe lo scopo di consentire l'eventuale accesso ai dati da parte delle forze dell'ordine e degli organismi preposti alla sicurezza.
Secondo i Garanti questa proposta metterebbe a rischio la privacy dei cittadini europei, e non terrebbe conto delle garanzie e dei limiti previsti da vari strumenti internazionali e comunitari, tra i quali l'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la direttiva n.2002/58/CE del luglio 2002 in materia di privacy e comunicazioni elettroniche (Si veda PuntoSicuro n612).
Nella dichiarazione, riportata integralmente nella newsletter dell'Autorità italiana per la protezione dei dati personali, i Garanti sottolineano che ''la conservazione dei dati di traffico per scopi connessi all'attività delle forze dell'ordine dovrebbe essere conforme alle rigide condizioni previste dall'articolo 15(1) della Direttiva (n.2002/58/CE )– ossia, caso per caso, solo per un periodo limitato e purché necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica.''
''La conservazione sistematica di dati di traffico delle più svariate tipologie per un periodo di un anno o anche maggiore sarebbe evidentemente sproporzionata e, quindi, in ogni caso inaccettabile.''
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