DIRITTO DI CRONACA E ADOZIONI
E’ illecito pubblicare fotografie e notizie in grado di rendere identificabile un ragazzo adottato o la madre naturale. In questi casi il giornalista deve essere ancora più attento a tutelare la riservatezza delle persone.
Questa la sintesi del procedimento disposto dal Garante della protezione dei dati personali nei confronti di un quotidiano locale delle Marche pubblicata nella ultima newsletter.
Il procedimento aperto dopo la segnalazione del Tribunale per i minorenni si è concluso con un divieto di uso dei dati personali: ora il giornale non dovrà più pubblicare, neanche sul sito web della testata, a pena di sanzione penale, le informazioni relative al ragazzo e alla madre naturale e dovrà attenersi, per il futuro, alle indicazioni fornite dal Garante.
Sul giornale erano comparsi alcuni articoli nei quali si dava notizia di un nonno che desiderava incontrare il nipote, ora maggiorenne, adottato nei primi anni di vita. Negli articoli venivano riportati particolari che il Garante ha ritenuto lesivi della riservatezza e in grado di recare grave pregiudizio alle persone coinvolte. Erano stati pubblicati, infatti, il nome, il luogo di nascita del ragazzo, una foto che lo ritraeva da piccolo, i nomi della madre e del nonno, dati che nel loro insieme rendevano direttamente identificabili i protagonisti della vicenda nella cerchia degli amici e dei conoscenti. Ciò, in aperto contrasto sia con il Codice in materia di protezione dei dati personali, sia con il Codice deontologico dei giornalisti nella parte in cui stabiliscono che il giornalista può diffondere dati personali nei limiti dell’essenzialità dell’informazione, in particolare quando si tratta di dati o circostanze per i quali l’ordinamento prevede speciali cautele.
La pubblicazione di informazioni cosi delicate viola, inoltre, la disciplina vigente che riconosce speciali cautele e procedure per l’acceso, perfino da parte della persona adottata, ad informazioni relative allo stato di adozione e ai genitori biologici (raggiungimento del venticinquesimo anno di età dell’adottato, gravi motivi psico –fisici, autorizzazione del Tribunale per i minorenni).
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