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Diritto di accesso ai propri dati ed...identificazione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

14/12/2000

Il Garante si pronuncia in merito al ricorso presentato da un cittadino che richiedeva di poter accedere ai propri dati in possesso di una societa' televisiva, senza pero' dimostrare la propria identita'.

Niente accesso ai dati se non si dimostra la propria identita'.
Il Garante per la privacy ha respinto il ricorso di un cittadino che aveva chiesto di poter esercitare i propri diritti in merito all'accesso ad una banca dati di una emittente televisiva, senza pero' rivelare la propria identita'.

L'emittente si era infatti rifiutata di cancellare alcuni dati dell'interessato, in quanto non aveva esibito la documentazione idonea atta a comprovare la propria identita', come invece previsto dal regolamento n.501/1998.

Il Garante ha rifiutato il ricorso, stabilendo che l'identificazione dell'interessato da parte del soggetto che riceve una richiesta ai sensi dell'art.13 della 675/96, costituisce un presupposto necessario non solo per legittimare un accesso alle informazioni, ma anche per prendere in esame le richieste volte, ad esempio, ad ottenere la conferma di dati che lo riguardano o la loro rettifica; richieste che altrimenti potrebbero essere presentate da chiunque.

Il Garante ha pertanto affermato che la societa' televisiva ha agito correttamente.


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