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Condominio e riservatezza
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Niente più affissi con avvisi di mora negli spazi comuni del condominio, ma neppure condòmini inadempienti che si nascondono dietro ad un generico “diritto alla privacy”.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento generale, ha infatti prescritto ai condominii, anche per i trattamenti effettuati dall’assemblea e dall’amministratore, le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali.
Per una più facile applicazione del documento, il Garante predisporrà a breve una guida operativa, il “Vademecum del palazzo”, destinata a amministratori e condomini, contenente anche esempi pratici.
La stesura del provvedimento ha tenuto conto delle osservazioni di associazioni di categoria e di singoli condomini che hanno partecipato alla consultazione pubblica aperta dal Garante nel febbraio scorso.
Queste in sintesi i punti principali del provvedimento.
Pertinenza e non eccedenza.
Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici.
Diffusione e comunicazione dei dati.
Per verificare l’esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti.
E’ invece vietata la diffusione di dati personali mediante l’affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico, in cui è consentita solo l’affissione di avvisi generali ( quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti).
La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all’assemblea condominiale di estranei è consentita con l’assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all’ordine del giorno. E’ possibile videoregistrare l’assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti.
Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l’amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy.
L’amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all’amministratore.
Dati sanitari.
I dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell’abbattimento delle cosiddette “barriere architettoniche”).
Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento generale, ha infatti prescritto ai condominii, anche per i trattamenti effettuati dall’assemblea e dall’amministratore, le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali.
Per una più facile applicazione del documento, il Garante predisporrà a breve una guida operativa, il “Vademecum del palazzo”, destinata a amministratori e condomini, contenente anche esempi pratici.
La stesura del provvedimento ha tenuto conto delle osservazioni di associazioni di categoria e di singoli condomini che hanno partecipato alla consultazione pubblica aperta dal Garante nel febbraio scorso.
Queste in sintesi i punti principali del provvedimento.
Pertinenza e non eccedenza.
Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici.
Diffusione e comunicazione dei dati.
Per verificare l’esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti.
E’ invece vietata la diffusione di dati personali mediante l’affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico, in cui è consentita solo l’affissione di avvisi generali ( quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti).
La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all’assemblea condominiale di estranei è consentita con l’assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all’ordine del giorno. E’ possibile videoregistrare l’assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti.
Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l’amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy.
L’amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all’amministratore.
Dati sanitari.
I dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell’abbattimento delle cosiddette “barriere architettoniche”).
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