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Banche e trasparenza
"L’estratto conto non esaurisce la richiesta di accesso da parte dei clienti ai loro dati personali".
Questa la precisazione del Garante della privacy pubblicata sull'ultimo numero della newsletter.
"In caso di richiesta di accesso ai dati personali avanzata da un cliente, la banca non può limitarsi ad un semplice rinvio agli estratti conto forniti mensilmente. L’istituto di credito deve assicurare un completo riscontro dei dati in suo possesso, anche quando questi siano stati già, in tutto o in parte, eventualmente comunicati".
Inoltre, il Garante precisa che, "se l’operazione di estrapolazione e trascrizione fosse particolarmente complessa, la banca può far visionare la documentazione al cliente o rilasciargliene copia".
La precisazione del Garante arriva in seguito all'accoglimento del ricorso di un titolare di una carta di credito che lamentava l’inerzia dell’istituto di fronte alla richiesta di accesso con la quale chiedeva di conoscere i dati che lo riguardavano, la loro origine, modalità e finalità del trattamento ed il nominativo del responsabile. La conoscenza di questi dati gli avrebbe permesso di verificare un eventuale indebito utilizzo da parte di terzi di una carta che aveva smarrito. Il cliente manifestava, inoltre, la volontà di non ricevere più informazioni commerciali o promozionali.
L’istituto di credito forniva un quadro riepilogativo in cui erano indicati solo alcuni dati personali, affermando che le transazioni effettuate venivano comunicate in modo analitico direttamente al titolare tramite l’invio mensile dell’estratto conto.
Il Garante, "pur ritenendo idoneo il parziale riscontro della banca (in riferimento a numeri di telefono, titolo di studio e professione), non lo ha però ritenuto sufficiente per i dati collegati alle rendicontazioni periodiche".
Ha ordinato, quindi, all’istituto di credito, oltre a rifondere le spese del procedimento, "di integrare i riscontri inviati fornendo al ricorrente, entro un termine stabilito, tutti quelli contenuti nei resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei ed automatizzati, o di mettergli a disposizione una copia della documentazione".
Questa la precisazione del Garante della privacy pubblicata sull'ultimo numero della newsletter.
"In caso di richiesta di accesso ai dati personali avanzata da un cliente, la banca non può limitarsi ad un semplice rinvio agli estratti conto forniti mensilmente. L’istituto di credito deve assicurare un completo riscontro dei dati in suo possesso, anche quando questi siano stati già, in tutto o in parte, eventualmente comunicati".
Inoltre, il Garante precisa che, "se l’operazione di estrapolazione e trascrizione fosse particolarmente complessa, la banca può far visionare la documentazione al cliente o rilasciargliene copia".
La precisazione del Garante arriva in seguito all'accoglimento del ricorso di un titolare di una carta di credito che lamentava l’inerzia dell’istituto di fronte alla richiesta di accesso con la quale chiedeva di conoscere i dati che lo riguardavano, la loro origine, modalità e finalità del trattamento ed il nominativo del responsabile. La conoscenza di questi dati gli avrebbe permesso di verificare un eventuale indebito utilizzo da parte di terzi di una carta che aveva smarrito. Il cliente manifestava, inoltre, la volontà di non ricevere più informazioni commerciali o promozionali.
L’istituto di credito forniva un quadro riepilogativo in cui erano indicati solo alcuni dati personali, affermando che le transazioni effettuate venivano comunicate in modo analitico direttamente al titolare tramite l’invio mensile dell’estratto conto.
Il Garante, "pur ritenendo idoneo il parziale riscontro della banca (in riferimento a numeri di telefono, titolo di studio e professione), non lo ha però ritenuto sufficiente per i dati collegati alle rendicontazioni periodiche".
Ha ordinato, quindi, all’istituto di credito, oltre a rifondere le spese del procedimento, "di integrare i riscontri inviati fornendo al ricorrente, entro un termine stabilito, tutti quelli contenuti nei resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei ed automatizzati, o di mettergli a disposizione una copia della documentazione".
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