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Anagrafe tributaria e privacy: servono maggiori tutele
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“La lotta all’evasione è un obiettivo importante, ma va raggiunto senza comprimere i diritti fondamentali dei cittadini”. Così si è espresso Giuseppe Fortunato, membro dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, presentando i previsti pareri sui due schemi di provvedimento dell’Agenzia dell’entrate relativi all’anagrafe tributaria.
In particolare tali provvedimenti attuano norme di legge, approvate lo scorso anno, relative alle modalità di comunicazione per via telematica dei dati dei cittadini italiani all’anagrafe tributaria, rispettivamente da parte degli istituti bancari e finanziari e da parte degli operatori del settore assicurativo.
Il Garante ha sottolineato la necessità che siano adottate rigorose misure di sicurezza, allo scopo di garantire “una effettiva protezione dei dati ed evitare usi illeciti ed abusi”.
Nel parere espresso, l’Autorità ha richiesto che vengano tenute presenti le prescrizioni già indicate nel parere del luglio 2006 riguardo a specifiche misure tecnologiche (chiavi asimmetriche, password, tracciatura degli accessi), ma soprattutto che vengano riviste le modalità di accesso telematico ai dati mediante “l’utilizzo di credenziali di autenticazione per il personale incaricato.”
L’Autorità ha comunque tenuto a ricordare “le criticità manifestate a suo tempo al Parlamento sulle norme di legge attuate da tali provvedimenti contro l’evasione fiscale, come la creazione di nuovi archivi o la duplicazione presso l’anagrafe tributaria di banche dati già previste da altre normative, o l’inserimento nell’anagrafe tributaria di informazioni sullo stato di salute dei cittadini, quali quelle riguardanti i beneficiari di somme di denaro erogate dalle assicurazioni (es. rimborso spese per degenza in strutture ospedaliere).”
Proprio riguardo alla trasmissione di quest’ultima categoria di dati, il Garante ha ora specificato, in particolare, che i dati (somme liquidate, codice fiscale, partita Iva) relativi ai beneficiari devono essere conservati in una sezione separata dell’anagrafe tributaria e siano quindi consultabili solo a determinate condizioni.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
“La lotta all’evasione è un obiettivo importante, ma va raggiunto senza comprimere i diritti fondamentali dei cittadini”. Così si è espresso Giuseppe Fortunato, membro dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, presentando i previsti pareri sui due schemi di provvedimento dell’Agenzia dell’entrate relativi all’anagrafe tributaria.
In particolare tali provvedimenti attuano norme di legge, approvate lo scorso anno, relative alle modalità di comunicazione per via telematica dei dati dei cittadini italiani all’anagrafe tributaria, rispettivamente da parte degli istituti bancari e finanziari e da parte degli operatori del settore assicurativo.
Il Garante ha sottolineato la necessità che siano adottate rigorose misure di sicurezza, allo scopo di garantire “una effettiva protezione dei dati ed evitare usi illeciti ed abusi”.
Nel parere espresso, l’Autorità ha richiesto che vengano tenute presenti le prescrizioni già indicate nel parere del luglio 2006 riguardo a specifiche misure tecnologiche (chiavi asimmetriche, password, tracciatura degli accessi), ma soprattutto che vengano riviste le modalità di accesso telematico ai dati mediante “l’utilizzo di credenziali di autenticazione per il personale incaricato.”
L’Autorità ha comunque tenuto a ricordare “le criticità manifestate a suo tempo al Parlamento sulle norme di legge attuate da tali provvedimenti contro l’evasione fiscale, come la creazione di nuovi archivi o la duplicazione presso l’anagrafe tributaria di banche dati già previste da altre normative, o l’inserimento nell’anagrafe tributaria di informazioni sullo stato di salute dei cittadini, quali quelle riguardanti i beneficiari di somme di denaro erogate dalle assicurazioni (es. rimborso spese per degenza in strutture ospedaliere).”
Proprio riguardo alla trasmissione di quest’ultima categoria di dati, il Garante ha ora specificato, in particolare, che i dati (somme liquidate, codice fiscale, partita Iva) relativi ai beneficiari devono essere conservati in una sezione separata dell’anagrafe tributaria e siano quindi consultabili solo a determinate condizioni.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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