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Sicurezza ferroviaria e primo soccorso: cosa cambia con il nuovo decreto?
Roma, 3 Nov – L’articolo 45 (Primo soccorso) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 indica, comma 1, che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Dopo aver segnalato che (comma 2) le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono individuati dal DM 388/2003, il comma 3 indica che, con appositi decreti ministeriali, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
Infine (comma 3-bis) i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati” (…).
Con riferimento a quanto indicato dall’articolo 45 del D.Lgs. 81/2008 è stato emanato e recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (10 ottobre 2025) il nuovo decreto 4 agosto 2025, n. 152 “Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
Per presentare brevemente il nuovo decreto l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Nuovo decreto 4 agosto 2025, n. 152: obiettivi e motivazioni
- Nuovo decreto 4 agosto 2025, n. 152: modifiche al decreto 19/2011
Nuovo decreto 4 agosto 2025, n. 152: obiettivi e motivazioni
Il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apporta modifiche al Decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011 che regolamenta le modalità di applicazione delle disposizioni sul pronto soccorso aziendale (DM 388/2003) in ambito di trasporto ferroviario.
Ricordiamo che, riguardo a questo tema, e ai dubbi interpretativi proprio sul decreto 19/2011 espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato pubblicato l’ Interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016 (“Risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario”).
Inoltre, come indicato nello stesso decreto 152/2025:
- con la Technical Opinion n. 2022-4 del 13 giugno 2022 l'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (ERA) ha espresso una valutazione negativa in merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 19 del 2011;
- con la decisione di esecuzione C(2024) 4976 final del 18 luglio 2024 la Commissione europea ha imposto all'Italia di modificare il citato decreto ministeriale n. 19 del 2011 entro 12 mesi dalla notifica della stessa;
- si è deciso di recepire le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2023, n. 214, all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di ottemperare alla citata decisione di esecuzione C(2024) 4976 final;
Il nuovo provvedimento, a partire dalle motivazioni espresse, aggiorna le modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del Decreto Interministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, decreto che fissa le regole del pronto soccorso aziendale.
Nuovo decreto 4 agosto 2025, n. 152: modifiche al decreto 19/2011
In particolare, il decreto 152/2025 ha due articoli e opera con l’articolo 1 (il secondo articolo è dedicato alla “Clausola di invarianza finanziaria”) alcune modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto (del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dello sviluppo economico) 24 gennaio 2011, n. 19.
Riprendiamo integralmente il nuovo articolo 4 (Organizzazione di pronto soccorso) tenendo conto delle variazioni apportate dal nuovo decreto.
In grassetto le parti modificate.
1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda lungo la rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato incluso il trasporto degli infortunati.
Segnaliamo che oltre a inserire la parola “incluso”, sono state tolte le parole “nei tempi più rapidi possibili anche per”.
Infine, il decreto 152/2025 inserisce nel comma 1 due diversi periodi che riguardano l’uso di dispositivi o strumenti tecnologici per il tempestivo arresto della marcia del convoglio e per la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso:
- “Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.
Ricordiamo, infine, che il comma 2 (invariato) dell’articolo 4 (decreto 19/2011) segnala che ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie specifiche informazioni per consentire l'efficace realizzazione delle procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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