Il primo soccorso: designazione, nomina e formazione degli addetti
Roma, 21 Nov – Abbiamo visto in queste settimane, attraverso la presentazione del nuovo documento Inail “ Il primo soccorso nei luoghi di lavoro” - elaborato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale - come la normativa vigente (D. Lgs. 81/2008, Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, …) conferisca al primo soccorso un ruolo importante nel sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza. E per rendere efficace questo sistema la normativa obbliga i datori di lavoro non solo a organizzare un idoneo piano di emergenza, ma anche a designare e formare gli addetti al primo soccorso.
Ricordiamo che per avere alcune informazioni è possibile anche fare riferimento anche ad alcune risposte della Commissione Interpelli sul tema del primo soccorso:
- Interpello n. 19/2016 del 25 ottobre 2016 sulla obbligatorietà della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso;
- Interpello n. 2/2012 del 15 novembre 2012 su alcune deroghe all’obbligo di formazione degli addetti al primo soccorso;
- Interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016 in merito al primo soccorso in ambito ferroviario.
Organizzazione del primo soccorso e designazione degli addetti
Per approfondire il tema dell’organizzazione aziendale del primo soccorso e della designazione degli addetti, possiamo tornare a fare riferimento al nuovo documento Inail, a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano, Sara Calicchia e Mariangela De Rosa (Inail, Dimeila).
Nel documento si sottolinea che, con riferimento a quanto richiesto dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve designare gli addetti al primo soccorso “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva”.
Quanti e quali addetti al primo soccorso si devono designare?
Il documento indica che il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva “non può essere rigidamente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti nel luogo di lavoro ed alla tipologia di rischio infortunistico”.
In ogni caso dovrà essere previsto anche “un sostituto, con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, al fine di garantire la presenza di un soccorritore. Il numero degli addetti contemporaneamente presenti in azienda, tenendo conto ad esempio dei turni lavorativi, sarà almeno pari a due, per coprire l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei soccorritori stessi. Anche se non esistono precise indicazioni normative, la selezione degli addetti dovrebbe basarsi sulle attitudini, sulle esperienze personali nel campo dell’emergenza e sulle disponibilità individuali”.
In particolare – continua il documento – il datore di lavoro, nella scelta di personale da adibire alla gestione delle emergenze, “deve tenere conto di capacità e dello stato di salute del lavoratore che non deve presentare patologie o condizioni tali da impedire o limitare l’intervento immediato in emergenza”.
Riguardo alla normativa e agli obblighi aziendali generali in materia di primo soccorso, riprendiamo dal documento Inail un grafico riassuntivo di vari aspetti dell’organizzazione del primo soccorso aziendale:
La formazione degli addetti al primo soccorso
Il documento Inail segnala che gli addetti designati “devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (art. 3 d.m. salute 388/2003)”.
Inoltre la formazione “è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale (SSN). Nello svolgimento della parte pratica il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato”.
I contenuti minimi dei corsi di formazione per gli addetti sono poi descritti negli Allegati 3 e 4 del d.m. salute 388/2003 e sono “modulati in base all’appartenenza delle aziende/unità produttive ai gruppi A, B e C” (secondo l’art. 1 del DM 388/2003).
Tuttavia, oltre ai contenuti minimi, “devono essere trattati anche i rischi specifici dell’attività svolta”. E con riferimento a quanto è contenuto nell’art. 3 del DM 388/2003 (‘la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico’) è “obbligatorio il retraining almeno con cadenza triennale”.
Come fare una formazione efficace
Il documento riporta poi alcune utili indicazioni per una formazione efficace.
Si indica che l’infortunio o il malore “è un evento che coglie alla sprovvista, fisicamente e psicologicamente, sia l’infortunato che il soccorritore. La calma si ottiene con l’addestramento e le simulazioni frequenti di situazioni che potrebbero avvenire realmente, durante le quali ci si allena a compiere le manovre indicate. L’apprendimento di abilità pratiche e tecniche di primo soccorso si ottengono attraverso corsi di formazione che privilegino le parti addestrative rispetto a quelle teoriche. Ad esempio, nel caso delle manovre di basic life support (BLS), una buona prassi da seguire sono i corsi di basic life support and defibrillation (BLSD) per non sanitari svolti secondo le linee guida dell’International Liason Committee on Resuscitation (ILCOR), diffuse in tutto il mondo”.
Tali raccomandazioni indicano poi che “la prassi di insegnare a gruppi numerosi, solo con lezioni teoriche, non è efficace dal punto di vista dell’apprendimento, ma è necessario un tempo dedicato, in cui l’allievo possa provare più volte e per un tempo congruo le manovre, attraverso l’ausilio di dispositivi opportunamente predisposti. I corsi prevedono indicativamente un’ora di lezione e quattro di esercitazione sul manichino con rapporto massimo docente-discenti di 1:6. L’apprendimento delle abilità pratiche avviene infatti per imitazione (guarda come faccio io e poi fallo tu) e training guidato (fai mentre io ti guardo e ti correggo)”.
Infine “il mantenimento delle abilità pratiche, soprattutto per chi non mette in atto correntemente manovre di primo soccorso, si attua con il retraining, cioè con la ripetizione frequente di quanto appreso nella formazione”. Infatti alcuni studi internazionali dimostrano che “le abilità relative alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) decadono in tre/sei mesi dall’addestramento iniziale. È quindi indicato intervenire con cicli di retraining brevi e frequenti (una/due volte l’anno), anche se il d.m. salute 388/2003 impone l’aggiornamento della formazione ogni tre anni”.
Si segnala che per sessioni di retraining frequenti “è possibile prendere in considerazione la formazione tra pari e/o l’erogazione di programmi di autoapprendimento ben progettati che prevedano l’utilizzo di supporti tecnologici come video, manichini, defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) trainer ecc”.
Concludiamo rimandando ad una lettura integrale del nuovo documento Inail e segnalando, per ulteriori approfondimenti, la pubblicazione nel 2012 di una nota dell’Inail dal titolo “ Primo soccorso: requisiti e formazione degli addetti”.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Il primo soccorso nei luoghi di lavoro”, a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano, Sara Calicchia e Mariangela De Rosa (Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale), coordinamento scientifico di Bruno Papaleo, edizione 2018 (formato PDF, 23,06 MB).
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Rispondi Autore: Andrea Persichella - likes: 0 | 21/11/2018 (19:21:24) |
Se l'attività lavorativa è un ospedale o una casa di cura dove all'interno ho personale specializzato come medici infermieri e OSS è necessario comunque far frequentare a queste persone il corso primo soccorso,? Se ho personale che è soccorritore 118 anchesso deve frequentare il corso 388/2003? Grazie |