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Prevenzione incendi: certificazioni, dichiarazioni e nuove proroghe

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

14/09/2012

Prorogati al 7 ottobre 2013 i termini per gli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività. Un decreto del 7 agosto 2012 riporta indicazioni sulle certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.

 
Roma, 14 Set – Il 7 agosto 2012 è stata una giornata significativa per i procedimenti correlati alla prevenzione incendi. È stato firmato il decreto del Ministro dell’Interno recante disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare (art. 2, comma 7, DPR 151/2011) ed è arrivata a compimento, con legge del 7 agosto 2012 n. 134, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. 
 
Tale conversione in legge nasconde infatti nelle pieghe dell’articolo 7, comma 2-bis, la proroga dell’espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l’allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi). Il termine per tali adempimenti è ora prorogato dal 7 ottobre 2012 al 7 ottobre 2013.
 
Questo è il testo del comma 2-bis dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 134:
 
Art 7
(...)
2-bis. All’articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
 
E dunque il comma 4 dell’articolo 11 del DPR 151/2011 ora diventa:
 
Art. 11
(...)
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Dopo aver dato notizia di quest’ultima proroga, una delle tante che riguardano la normativa sulla prevenzione e la sicurezza in Italia, torniamo a parlare del decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2012 e delle nuove disposizioni relative alla presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.
Del decreto, che entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, abbiamo già presentato la documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione dei progetti, con riferimento a relazione tecnica e elaborati grafici.
 
Oggi ci soffermiamo brevemente sul contenuto dell’Allegato II, relativo alle certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.
 

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L’allegato specifica le certificazioni e le dichiarazioni atte a comprovare “che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio”.
La documentazione, se non già definita da specifiche normative, “deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” e pubblicati sul loro sito istituzionale.
 
Riguardo ai prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura), la documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco a firma di professionista antincendio. Certificazione che “deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc”.
Il decreto indica inoltre che il titolare è tenuto a rendere disponibile in apposito fascicolo, per eventuali controlli del Comando, altri documenti come le relazioni di calcolo integrali, i rapporti di prova e di classificazione emessi da "laboratorio di prova", gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e “quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi” oggetto di questa parte dell’allegato.
 
Riguardo ai prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte, la documentazione “è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE”.
Nelfascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando, potranno essere contenute le “ dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste”.
 
Infine qualche indicazione relativa agli impianti.
Il decreto ricorda che “sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:
- produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- protezione contro le scariche atmosferiche;
- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
- riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
- controllo del fumo e del calore;
- rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme”.
 
Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la “documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato decreto”. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte invece del fascicolo già menzionato.
Invece per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ma non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione “è costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto”.
Gli eventuali allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione dovranno far parte, come nei precedenti casi, del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: defendi giancarlo - likes: 0
25/09/2013 (11:31:11)
A tal proposito vi risulta che sia stata emanata una nuova proroga di un anno fino al 2014?
Grazie

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