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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Regole tecniche per i vani degli impianti di sollevamento: nuovi chiarimenti
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Il 2 febbraio 2006 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 15 settembre 2005 recante l’approvazione di una nuova regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Con questa regola, ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, vengono stabilite norme ben precise sulla realizzazione dei vani in modo da:
- minimizzare le cause d’incendio;
- limitare i danni alle persone ed alle cose;
- limitare danni all’edificio ed ai locali serviti;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Viene data inoltre una nuova definizione di “ascensori”, vengono stabilite norme per gli “ascensori antincendio” e per i “montalettighe utilizzabili in caso di incendio”.
Con la nuova regola tecnica stabilita dal Decreto è possibile distinguere i vani corsa degli impianti di sollevamento in diverse tipologie: vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo, vano per ascensore antincendio e vano per ascensore di soccorso.
Tra gli impianti di sollevamento solo gli ascensori antincendio possono essere utilizzati anche in caso di incendio per l’evacuazione assistita di persone con ridotte capacità motorie, mentre “l’ascensore di soccorso deve essere inteso come un presidio antincendio ad uso esclusivo delle squadre di soccorso” e ne è consigliata l’ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato.
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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco con la lettera circolare, prot. n. P157/4135 sott. 9, del 5 febbraio 2008 avente come oggetto il "DM 15 settembre 2005 - Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso", fornisce i seguenti chiarimenti:
- Al punto 3.3 dell’allegato del DM, relativo ai vani a prova di fumo, è indicato che il filtro a prova di fumo possa essere unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8. “Tale formulazione deve intendersi nel senso che allorquando per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, è sufficiente prevederne l’installazione nel medesimo compartimento della scala a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni antincendio”.
- Al punto 7 dell’allegato, relativo ai vani di corsa per ascensore antincendio, si dice che ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m2 aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60. Per questi vani “non è quindi applicabile la soluzione descritta in precedenza per il vano a prova di fumo, bensì deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile accedere o al vano scala, che costituisce un compartimento a se stante, o al disimpegno avente superficie minima in pianta di 5 m2 sul quale deve avvenire lo sbarco dell’ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo, ove richiesto”.
Riguardo al vano di corsa per ascensore di soccorso – continua la circolare – “si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce all’area dedicata su cui avviene lo sbarco dell’impianto di sollevamento, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale potrebbe essere contestuale ma di verso opposto rispetto ai soccorritori che intervengono per contrastare l’emergenza utilizzando l’ascensore di soccorso”.
Sempre in riferimento, poi, al punto 7, dove si prescrive che i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60, si specifica che questi requisiti “vanno riferiti all’alimentazione secondaria di sicurezza”.
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