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Regola tecnica di prevenzione incendi: idranti e impianti sprinkler
Roma, 14 Giu – Qualche mese fa PuntoSicuro ha presentato il testo del Decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".
Il decreto entrato in vigore il 4 aprile 2013 ha il compito di disciplinare la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio. Impianti installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, “qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.
Rimandiamo il lettore al precedente articolo di PuntoSicuro sul decreto del 20 dicembre 2012 relativamente ai dettagli sul campo di applicazione.
In relazione al contenuto dell’allegato al decreto, ci soffermiamo oggi sulle disposizioni per le reti di idranti, le disposizioni per gli impianti sprinkler e le disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva contro l'incendio.
Per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti il decreto ricorda che “può essere utilizzata la norma UNI 10779. A tale norma si dovrà fare riferimento, per quanto applicabile. per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti, così come ivi definite, installate nelle attività soggette al controlli di prevenzione incendi. Nei successivi paragrafi sono riportate disposizioni integrative rispetto a quelle stabilite dalla norma UNI 10779”.
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Riguardo infatti alle reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, il documento indica che “le regole tecniche di prevenzioni incendi stabiliscono la necessità di realizzare la rete di idranti, definendo i seguenti parametri ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779. per quanto applicabile: livelli di pericolosità; tipologia di protezione; caratteristiche dell’alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12345)”.
E la necessità di realizzare una rete di idranti “può inoltre essere stabilita nell’ambito della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente”.
Nell’allegato è presente una tabella (Tabella 1) con una serie di attività, con le disposizioni vigenti, le classificazioni, i livelli di pericolosità secondo la norma 10779 e le caratteristiche minime dell’alimentazione idrica richiesta.
Per le attività indicate in Tabella 1 (ad es. scuole, uffici, strutture sanitarie, impianti sportivi, ...), “laddove la rete di idranti sia richiesta dalle regolamentazioni ivi richiamate, si applica la norma UNI 10779, ed i parametri di cui sopra” sono individuati come specificato nella tabella.
Le attestazioni relative alla continuità dell’alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio.
Riguardo invece alle reti di idranti nelle attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi:
- per le attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, “la necessità di prevedere l’installazione di una rete di idranti, la definizione dei livelli di pericolosità e le tipologie dì protezione, nonché le caratteristiche dell’alimentazione idrica, ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779, ove applicabile, sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente. Quanto sopra potrà anche essere valutato dal Comando provinciale, nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
- per la protezione esterna si applicano specifiche disposizioni integrative della norma UNI 10799.
Ad esempio:
- “nelle attività con livello di pericolosità 3, per le quali non sia prevista alcuna protezione esterna. dovrà essere comunque installato, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante esterno soprasuolo o sottosuolo conforme, rispettivamente, alle norme UNI EN 14384 e UNI EN 14339, atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili dei fuoco”;
- “la protezione esterna. previa autorizzazione del Comando provinciale nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto della Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, può essere sostituita dallarete pubblica, qualora utilizzabile, anche per il servizio antincendio e preventivamente autorizzata dal Comando provinciale nell’ambito della valutazione del progetto dell’attività”, a condizione che la stessa sia rispondente a specifiche indicazioni riportate nell’allegato al decreto;
- “ai fini della determinazione della continuità dell’alimentazione idrica, la disponibilità del servizio può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI 10779. Analogo criterio può essere utilizzato per la determinazione della continuità dell’alimentazione elettrica. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio”.
Veniamo brevemente alle disposizioni per gli impianti sprinkler.
Per la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, “può essere utilizzata la norma UNI EN 12845. A tale norma si potrà fare riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti sprinkler installati nella attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il ricorso a norme diverse dalla norma UNI EN 12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione. internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso, l’adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell’alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione”.
E per gli impianti sprinker nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, si indica che le regole tecniche di prevenzioni incendi “definiscono, relativamente ai sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, la necessità di prevedere la realizzazione di detta protezione antincendio nonché la caratteristica dell’alimentazione idrica richiesta. La necessità di realizzare un sistema automatico a pioggia può inoltre essere stabilita nell’ambito della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente”.
Anche in questo caso è presente una tabella (Tabella 2) relative a diverse attività con riferimento a disposizioni vigenti, ambienti nei quali è prescritto l’impianto sprinkler, classificazione degli ambienti e caratteristiche minime dell’alimentazione idrica richiesta.
Per le attività indicate in Tabella 2, “già regolamentate prima della entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ad integrazione delle prescrizioni contenute nei predetti provvedimenti, le indicazioni della stessa tabella”.
Per gli impianti sprinkler nelle attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, si ricorda che “la necessità di prevedere una protezione con impianti automatici a pioggia, tipo sprinkler, e la tipologia di alimentazione idrica prevista sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione dei rischio d’incendio di cui alla normativa vigente. Quanto sopra potrà anche essere valutato dal Comando provinciale nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.
Concludiamo ricordando brevemente anche le disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva contro l’incendio, ad esempio quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell’incendio.
Per la progettazione, l’installazione e l’esercizio e la manutenzione di tali impianti “si applicano le relative norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione”.
Questo un elenco non esaustivo delle norme:
- “UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;
- UNI EN 15004 e UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi;
- UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore;
- UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;
- UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere, la norma;
- UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;
- UNI CEN/TS 14816 per gli impianti spray ad acqua;
- UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato”.
L’adozione di norme diverse da quelle pubblicate dall’Ente di Normalizzazione Europea “dovrà essere seguita in ogni sua parte, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione”.
RTM
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Rispondi Autore: MASSIMO BILLI - likes: 0 | 24/02/2016 (15:06:54) |
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