Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Prevenzione incendi per impianti termici alimentati da combustibili liquidi
Pubblicità
Con decreto del 28 aprile 2005, il Ministero dell’Interno ha emanato disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei seguneti impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili liquidi:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione del provvedimento gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori.
Inoltre non sono oggetto del decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi disciplinati dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93.
Ai fini del d.m. 28 aprile 2005, più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.
Tuttavia all'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, “non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.”
Il testo del provvedimento è consultabile nella Banca Dati di PuntoSicuro:
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 aprile 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
Con decreto del 28 aprile 2005, il Ministero dell’Interno ha emanato disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei seguneti impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili liquidi:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione del provvedimento gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori.
Inoltre non sono oggetto del decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi disciplinati dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93.
Ai fini del d.m. 28 aprile 2005, più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.
Tuttavia all'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, “non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.”
Il testo del provvedimento è consultabile nella Banca Dati di PuntoSicuro:
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 aprile 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.