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Prevenzione di incidenti rilevanti
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Con la Lettera Circolare del 5 luglio 2006, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha richiamato l'attenzione sulle norme transitorie stabilite dal D.Lgs.334/99, in particolare sul contenuto dell'art.28 del D.Lgs.334/99 ("Seveso bis").
Ad oggi non sono stati ancora emanati alcuni dei decreti previsti per l’attuazione delle disposizioni in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevanti connessi all’uso di sostanze pericolose – tra gli altri quelli di cui all’art. 8 e all’art. 25 del D.Lgs. 334/99.
In attesa dell’emanazione di tali decreti il legislatore ha stabilito delle norme transitorie che non sono state modificate con l’emanazione del D.Lgs. 238/05.
Ricordiamo che il D.Lgs. 238/05 ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva 2003/105/CE (c.d. "Seveso Ter") ed introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 334/99, in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
In attesa della definizione di tutta la disciplina, sia tecnica che amministrativa, in materia di rischi di incidente rilevante, “il riferimento alle norme di prevenzione incendi risulta comunque utile e funzionale per l'attività di valutazione e controllo che i Comitati Tecnici Regionali per la Prevenzione Incendi sono chiamati a svolgere sulle aziende a rischio.”
Il documento.
Con la Lettera Circolare del 5 luglio 2006, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha richiamato l'attenzione sulle norme transitorie stabilite dal D.Lgs.334/99, in particolare sul contenuto dell'art.28 del D.Lgs.334/99 ("Seveso bis").
Ad oggi non sono stati ancora emanati alcuni dei decreti previsti per l’attuazione delle disposizioni in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevanti connessi all’uso di sostanze pericolose – tra gli altri quelli di cui all’art. 8 e all’art. 25 del D.Lgs. 334/99.
In attesa dell’emanazione di tali decreti il legislatore ha stabilito delle norme transitorie che non sono state modificate con l’emanazione del D.Lgs. 238/05.
Ricordiamo che il D.Lgs. 238/05 ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva 2003/105/CE (c.d. "Seveso Ter") ed introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 334/99, in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
In attesa della definizione di tutta la disciplina, sia tecnica che amministrativa, in materia di rischi di incidente rilevante, “il riferimento alle norme di prevenzione incendi risulta comunque utile e funzionale per l'attività di valutazione e controllo che i Comitati Tecnici Regionali per la Prevenzione Incendi sono chiamati a svolgere sulle aziende a rischio.”
Il documento.
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