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Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi
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Il testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi è stato inserito in una pubblicazione curata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ora disponibile on line.
"Le disposizioni di sicurezza sugli impianti sportivi - osservano gli autori della pubblicazione - partono dal presupposto che i soggetti da proteggere sono i praticanti, il pubblico e gli addetti.
Conseguentemente nel corso degli anni sono state individuate misure di prevenzione e di protezione sempre più finalizzate a garantire la sicurezza tenendo conto dell'incremento del numero dei praticanti e della crescita qualitativa della domanda di sport.
La normativa che ne è scaturita ha cercato di affrontare l'intero ciclo del servizio sportivo attraverso interventi organici inerenti la programmazione, la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione dell'impianto."
La prefazione della pubblicazione illustra alcuni aspetti del Decreto ministeriale 6 giugno 2005, ed in particolare le modifiche e le integrazioni introdotte al Decreto Ministeriale (Ministero dell’Interno) del 18 marzo 1996.
Tra gli aspetti inerenti la sicurezza, viene precisato che “sotto il profilo della sicurezza antincendio vengono richiamati i criteri dettati dal decreto 10 marzo 1998, emanato in attuazione dell’art. 13 del decreto legislativo 626/94, ai fini dell’organizzazione e della gestione della sicurezza. Da tale richiamo ne consegue l’implicita ammissione che il decreto legislativo 626 trova applicazione ed è da considerarsi cogente anche per gli impianti sportivi con l’obbligo, quindi, di prevedere in pianta stabile e non solo in condizioni di emergenza, un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza, nell’ambito del quale si inseriscono, in modo naturale, le pianificazioni da attuare al verificarsi di determinate evenienze.
Viene definita in modo inequivocabile la figura del titolare dell’impianto sportivo quale unico responsabile della sicurezza. Tale precisazione fuga ogni dubbio interpretativo sulle competenze gestionali tra l’ente pubblico, normalmente proprietario dell’impianto, e la societàsportiva fruitrice dello stesso impianto.”
I provvedimenti illustrati nella pubblicazione, datata gennaio 2006, sono i seguenti:
- Ministero dell’Interno. Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi Coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
- Linee guida per la redazione del progetto preliminare
- Ministero dell’Interno. Circolare n. 31 Mi.Sa., prot. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis, del 20 dic. 2005 D.M. 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” - Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Il testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi è stato inserito in una pubblicazione curata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ora disponibile on line.
"Le disposizioni di sicurezza sugli impianti sportivi - osservano gli autori della pubblicazione - partono dal presupposto che i soggetti da proteggere sono i praticanti, il pubblico e gli addetti.
Conseguentemente nel corso degli anni sono state individuate misure di prevenzione e di protezione sempre più finalizzate a garantire la sicurezza tenendo conto dell'incremento del numero dei praticanti e della crescita qualitativa della domanda di sport.
La normativa che ne è scaturita ha cercato di affrontare l'intero ciclo del servizio sportivo attraverso interventi organici inerenti la programmazione, la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione dell'impianto."
La prefazione della pubblicazione illustra alcuni aspetti del Decreto ministeriale 6 giugno 2005, ed in particolare le modifiche e le integrazioni introdotte al Decreto Ministeriale (Ministero dell’Interno) del 18 marzo 1996.
Tra gli aspetti inerenti la sicurezza, viene precisato che “sotto il profilo della sicurezza antincendio vengono richiamati i criteri dettati dal decreto 10 marzo 1998, emanato in attuazione dell’art. 13 del decreto legislativo 626/94, ai fini dell’organizzazione e della gestione della sicurezza. Da tale richiamo ne consegue l’implicita ammissione che il decreto legislativo 626 trova applicazione ed è da considerarsi cogente anche per gli impianti sportivi con l’obbligo, quindi, di prevedere in pianta stabile e non solo in condizioni di emergenza, un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza, nell’ambito del quale si inseriscono, in modo naturale, le pianificazioni da attuare al verificarsi di determinate evenienze.
Viene definita in modo inequivocabile la figura del titolare dell’impianto sportivo quale unico responsabile della sicurezza. Tale precisazione fuga ogni dubbio interpretativo sulle competenze gestionali tra l’ente pubblico, normalmente proprietario dell’impianto, e la societàsportiva fruitrice dello stesso impianto.”
I provvedimenti illustrati nella pubblicazione, datata gennaio 2006, sono i seguenti:
- Ministero dell’Interno. Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi Coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
- Linee guida per la redazione del progetto preliminare
- Ministero dell’Interno. Circolare n. 31 Mi.Sa., prot. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis, del 20 dic. 2005 D.M. 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” - Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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