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L'approfondimento. ''Segnaletica e antincendio'' (1/2)
Obblighi fondamentali
In materia di antincendio gli articoli 33-34 e 35 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 prevedono obblighi fondamentali di segnalazione:
- segnalazione mezzi antincendio;
- divieto di fumare in zone a rischio;
- divieto di usare fiamme libere in zone a rischio;
- divieto di usare acqua come mezzo antincendio in presenza di alta tensione o sostanze in grado di reagire violentemente con l'acqua.
L'art. 3 ( Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio) del Decreto Ministeriale (Interno) del 10 marzo 1998, recante i Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, prevede al comma 1 lettera c) che 'all'esito della valutazione dei rischi dì incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: ... realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV (misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio)'.
L'allegato I, recante Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, contiene diverse significative indicazioni in materia di segnaletica antincendio.
Il punto 3.8, recante misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie di uscita, prevede per la segnaletica a pavimento che 'nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento'.
Il punto 3.12 (Segnaletica indicante le vie di uscita) prevede che 'le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa'.
Il punto 4.3 (Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi) prevede che 'nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico; il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme è necessario; in quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche; i segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme).
Il punto 4.4 (Procedure di allarme) segnala che 'normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale: tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più fasi successive'; perciò 'occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico', con utilizzo di segnalazioni differenziate (v. lettere a-b-c).
Per quanto riguarda le vie di uscita il punto 6.3 indica che 'la segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza': 'tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente'.
A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano
La seconda parte dell'articolo sara' pubblicata domani.
In materia di antincendio gli articoli 33-34 e 35 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 prevedono obblighi fondamentali di segnalazione:
- segnalazione mezzi antincendio;
- divieto di fumare in zone a rischio;
- divieto di usare fiamme libere in zone a rischio;
- divieto di usare acqua come mezzo antincendio in presenza di alta tensione o sostanze in grado di reagire violentemente con l'acqua.
L'art. 3 ( Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio) del Decreto Ministeriale (Interno) del 10 marzo 1998, recante i Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, prevede al comma 1 lettera c) che 'all'esito della valutazione dei rischi dì incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: ... realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV (misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio)'.
L'allegato I, recante Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, contiene diverse significative indicazioni in materia di segnaletica antincendio.
Il punto 3.8, recante misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie di uscita, prevede per la segnaletica a pavimento che 'nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento'.
Il punto 3.12 (Segnaletica indicante le vie di uscita) prevede che 'le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa'.
Il punto 4.3 (Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi) prevede che 'nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico; il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme è necessario; in quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche; i segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme).
Il punto 4.4 (Procedure di allarme) segnala che 'normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale: tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più fasi successive'; perciò 'occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico', con utilizzo di segnalazioni differenziate (v. lettere a-b-c).
Per quanto riguarda le vie di uscita il punto 6.3 indica che 'la segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza': 'tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente'.
A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano
La seconda parte dell'articolo sara' pubblicata domani.
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