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L’ABC degli incendi: la valutazione del rischio d’incendio
Roma, 1 Ago – La valutazione del rischio d’incendio - come previsto dal Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 , costituisce parte integrante del “documento” di valutazione dei rischi di cui all’art.17 e 28 del Decreto legislativo 81/2008.
Ricordiamo che ad oggi - malgrado una tardiva ma rilevante attività di elaborazione di regolamenti e decreti di attuazione del Testo Unico - in assenza dei decreti previsti all’articolo 46 (Prevenzione incendi) del D.Lgs. 81/2008, il Decreto del 10 marzo 1998 è tuttora vigente.
E il DM 10 marzo 1998 fornisce sia i criteri per la valutazione del rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze.
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Il tema della valutazione del rischio d’incendio è affrontato nella nuova edizione della pubblicazione Inail “ Formazione antincendio”, pubblicazione che sottolinea alcune definizioni contenute al punto 1.2 dell’allegato I del DM 10 marzo 1998:
- “pericolo d’incendio: la proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
-rischio d’incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;
-valutazione dei rischi d’incendio: procedimento di valutazione dei rischi d’incendio in un luogo di lavoro derivante dalla possibilità del verificarsi di un pericolo d’incendio”.
In particolare nella valutazione dei rischi d’incendio “il datore di lavoro, anche tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, provvede ad effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo nel dovuto conto:
- del tipo di attività;
- delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
- delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
- del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di: determinare i fattori di pericolo d’incendio; identificare le persone esposte al rischio d’incendio; valutare l’entità dei rischi accertati; individuare le misure di prevenzione e protezione; programmare le misure antincendio, ritenute più opportune”.
In questa fase di analisi è necessaria la determinazione dei fattori di pericolo d’incendio, ad esempio con riferimento a materiali, sostanze, macchine, organizzazione del lavoro, carenze di manutenzione ecc., che possono causare un pericolo.
Questi fattori possono essere suddivisi secondo “tre tipologie:
-materiali e sostanze combustibili o infiammabili come: grandi quantitativi di materiali cartacei; materie plastiche e derivati dalla lavorazione del petroli; liquidi e vapori infiammabili; gas infiammabili; polveri infiammabili; sostanze esplodenti; prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti ecc.;
-sorgenti d’innesco come: fiamme libere; scintille; archi elettrici; superfici a temperatura elevata; cariche elettrostatiche; campi elettromagnetici; macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica ecc.;
-fattori trasversali come: territorio ad alta sismicità; vicinanza con altre attività ad alto rischio d’incendio; metodologie di lavoro non corrette; carenze di manutenzione di macchine ed impianti ecc.”.
Inoltre è importante l’identificazione delle persone esposte al rischio d’incendio, tenendo conto “dell’affollamento massimo prevedibile, delle condizioni psicofisiche dei presenti e valutando se all’interno delle aree di lavoro, può esserci presenza di: pubblico occasionale; persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di emergenza in particolare (come ad esempio i lavoratori appartenenti alle imprese di pulizia, di manutenzione, mensa ecc; persone con mobilità, vista o udito menomato o limitato; persone incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza; lavoratori la cui attività viene svolta in aree a rischi specifico d’incendio; lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali (o aree) isolati dal resto dei luoghi di lavoro ecc.”.
È necessario valutare e stimare l’entità di ciascun rischio d’incendio accertato:
- “utilizzando tutti i sistemi, le metodologie e gli strumenti di cui si dispone come: disposizioni, regolamenti, norme di buona tecnica nazionali o internazionali, esperienze nello specifico settore ecc.;
- tenendo nel dovuto conto che le probabilità che si verifichino le condizioni d’innesco di un incendio, risultano tanto maggiori quando si è in presenza di: scadente organizzazione del lavoro, sfavorevoli condizioni dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle macchine, carente stato psico-fisico dei lavoratori ecc.;
- stabilendo quali saranno le priorità d’intervento sui rischi rilevati, al fine di eliminarli ovvero ridurli, basandosi, ad esempio, sulla gravità delle conseguenze, sulla probabilità dell’accadimento dell’evento, sul numero di persone che possono essere coinvolte dagli effetti del sinistro”.
Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi è possibile classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (o di parte di esso), in una delle “seguenti categorie:
-luoghi di lavoro a rischio d’incendio basso: si intendono a rischio basso “i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio d’incendio ed in cui, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”. O comunque luoghi non classificabili a rischio medio o elevato, “dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di un’eventuale propagazione”;
-luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio: si intendono a rischio medio “i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”. Ad esempio si considerano luoghi di lavoro a “rischio d’incendio medio: le attività comprese nell’allegato I al DPR 1 agosto 2011 con l’esclusione delle attività classificate a rischio d’incendio elevato; i cantieri temporanei e mobili ove si conservano e si utilizzano sostanze infiammabili ovvero ove si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto”.
-luoghi di lavoro a rischio d’incendio elevato: si intendono a rischio elevato “i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d’incendio basso o medio”. Riguardo a questi luoghi si rimanda alla definizione più esaustiva del documento Inail e all’allegato IX, punto 9.2, del DM 10 marzo 1998.
Riguardo alla classificazione viene poi sottolineato che, secondo la normativa vigente, “un luogo di lavoro può essere definito ‘ad alto rischio d'incendio’ anche per la sola presenza di un contenitore di liquido altamente infiammabile, laddove questo non sia correttamente conservato e non siano state poste in essere le dovute misure precauzionali finalizzate alla riduzione del rischio incendio”!
La quarta fase della valutazione presuppone l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, ad esempio:
- “eliminare o ridurre le probabilità che possa insorgere un incendio;
- organizzare un efficiente sistema di vie ed uscite di emergenza in attuazione a quando indicato nell’allegato IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.11 e nell’allegato III del DM 10 marzo 1998;
- allestire idonee misure atte a garantire una rapida segnalazione d’incendio a tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro;
- installare: dispositivi di estinzione incendi (estintori portatili, carrellati ed idranti), in numero e capacità appropriata; efficienti impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio in tutte le aree o locali a rischio specifico d’incendio (come ad esempio locali adibiti ad archivi, a magazzini, a depositi contenenti sensibili quantitativi di materiali combustibili;
- assicurare che: tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di lotta agli incendi, siano mantenuti nel tempo in perfetto stato di funzionamento; tutte le vie e le uscite di emergenza, siano regolarmente controllate al fine di essere costantemente e perfettamente fruibili in caso di necessità; tutti i dispositivi di rivelazione e di allarme incendio, siano oggetto di costante controllo e di prove periodiche di funzionamento affinché mantengano nel tempo adeguata efficienza;
- garantire ai lavoratori una completa formazione ed informazione: sul rischio d’incendio legato all’attività ed alle specifiche mansioni svolte; sulle misure di prevenzione adottate nei luoghi di lavoro; sull’ubicazione delle vie d’uscita; sulle procedure da adottare in caso d’incendio; sulle modalità di chiamata degli Enti preposti alla gestione delle emergenze; sulle esercitazioni periodiche di evacuazione dai luoghi di lavoro ecc.”.
Concludiamo ricordando che in quest’ultima fase si deve stabilire il programma delle misure antincendio:
- “delle misure necessarie per l’eliminazione, ovvero la riduzione, dei rischi, con i relativi tempi di attuazione, al fine di ottenere - nel tempo - il miglioramento del livello di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- di attuazione delle misure di sicurezza antincendio adottate, unitamente ai tempi di esecuzione;
- di verifica dell’efficienza delle misure adottate;
- del riesame periodico della valutazione del rischio d’incendio, tenendo conto dei risultati della verifica delle misure poste in essere;
- del riesame della valutazione del rischio d’incendio, in occasione di modifiche ‘sensibili’ dei luoghi di lavoro”.
Inail, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Servizio Prevenzione e Protezione, “ Formazione antincendio”, a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP – Ricerca INAIL) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida (Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – Ricerca INAIL), edizione aggiornata al febbraio 2012 (formato PDF, 4.64 MB).
Tiziano Menduto
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